Regolamento (UE) 2018/650
Regolamento (UE) 2018/650 della Commissione, del 20 aprile 2018, recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone 8c, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera francese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce che il contingente 2018 di rana pescatrice assegnato alla Francia nelle zone interessate è esaurito dal 14 marzo 2018. Da tale data sono vietate le attività di pesca dello stock interessato da parte delle navi francesi, nonché la detenzione a bordo, il trasbordo, il trasferimento e lo sbarco delle catture. Il provvedimento è adottato sulla base del regolamento sul controllo della pesca e del regolamento annuale sulle possibilità di pesca per il 2018.
Divieto di pesca della rana pescatrice per le navi battenti bandiera francese nelle zone 8c, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1, a seguito dell'esaurimento del contingente 2018.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia che pescano lo stock di rana pescatrice (Lophiidae) identificato come ANF/8C3411 nelle zone 8c, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. L'ambito è limitato al contingente di pesca 2018 assegnato alla Francia e opera dalla data di chiusura indicata in allegato, ossia dal 14 marzo 2018. Restano vietate le operazioni successive alla data di chiusura, incluse conservazione a bordo, trasferimento, trasbordo e sbarco delle catture di tale stock.
Divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone 8c, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera francese
Il regolamento interviene nel quadro della gestione annuale dei contingenti ittici e dà attuazione alle regole di controllo della politica comune della pesca. La Commissione constata che, per lo stock interessato, le catture effettuate da navi francesi hanno esaurito il contingente 2018, rendendo necessario bloccare ulteriori prelievi.
Base giuridica e presupposti
Il provvedimento è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare dell'articolo 36, paragrafo 2, e prende atto del regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, che stabilisce le possibilità di pesca per il 2018. La Commissione richiama le informazioni ricevute circa l'esaurimento del contingente assegnato alla Francia per lo stock indicato in allegato.
Ambito oggettivo e soggettivo
Il regolamento riguarda lo stock di rana pescatrice (Lophiidae), identificato in allegato come ANF/8C3411, nelle zone 8c, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. I destinatari sono le navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia, limitatamente al contingente di pesca 2018 assegnato a tale Stato membro.
Esaurimento del contingente
L'articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca per il 2018 assegnato alla Francia per lo stock in questione si considera esaurito dalla data indicata nell'allegato, ossia il 14 marzo 2018. Tale data funge da momento di chiusura della pesca per lo stock interessato.
Divieti operativi
Dalla data di chiusura sono vietate le attività di pesca dello stock da parte delle navi francesi. Il divieto si estende espressamente anche alle attività connesse alle catture già effettuate dopo tale data, e in particolare:
- conservare a bordo le catture,
- trasferirle,
- trasbordarle,
- sbarcarle.
Entrata in vigore e portata generale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Esaurimento del contingente 2018
L'articolo 1 dispone che il contingente di pesca assegnato per il 2018 alla Francia per lo stock indicato nell'allegato si considera esaurito dalla data fissata nello stesso allegato, cioè dal 14 marzo 2018.
Divieto di pesca e di operazioni successive
L'articolo 2 vieta, dalla medesima data, le attività di pesca dello stock di rana pescatrice da parte di navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia nelle zone 8c, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data.
Base giuridica e collegamento con la disciplina delle quote
Il regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo unionale della pesca ed è motivato dal regolamento (UE) 2018/120, che fissa le possibilità di pesca per il 2018.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo ribadisce che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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