Regolamento (UE) 2018/613
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/613 della Commissione, del 20 aprile 2018, che approva il PHMB (1415; 4.7) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 4 (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva il PHMB (1415; 4.7) come principio attivo esistente per i biocidi dei tipi di prodotto 2 e 4, sulla base della valutazione svolta nell'ambito del programma di esame previsto dal regolamento sui biocidi. L'approvazione è accompagnata da condizioni specifiche, tra cui cautele nella valutazione dei prodotti, obblighi di etichettatura degli articoli trattati e limitazioni per l'uso in materiali destinati al contatto con alimenti. Poiché il principio attivo è qualificato come molto persistente e tossico, è considerato candidato alla sostituzione e l'approvazione ha durata limitata a sette anni.
Approvazione del PHMB (1415; 4.7) come principio attivo esistente per l'uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 4, con specifiche condizioni e limitazioni.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica al PHMB (1415; 4.7) quale principio attivo esistente nell'ambito del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, limitatamente ai biocidi dei tipi di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali) e 4 (settore dell'alimentazione umana e animale). Incide sull'approvazione del principio attivo, sulle autorizzazioni dei biocidi che lo contengono, sull'etichettatura degli articoli trattati e, per il tipo di prodotto 4, sulle eventuali interazioni con materiali a contatto con gli alimenti e con la disciplina sui residui negli alimenti e nei mangimi. Il testo è direttamente applicabile negli Stati membri e prevede una decorrenza specifica: approvazione dal 1º novembre 2019 e scadenza al 31 ottobre 2026.
Approvazione del PHMB (1415; 4.7) per biocidi di tipo 2 e 4
Il regolamento di esecuzione approva il PHMB (1415; 4.7) quale principio attivo esistente ai fini del suo impiego nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 4, nell'ambito del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi. La misura segue la valutazione tecnica effettuata nel quadro del programma di riesame dei principi attivi esistenti e tiene conto dei pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che hanno ritenuto soddisfatti i criteri di approvazione, ma solo a condizioni specifiche.
Contesto e base normativa
Il testo richiama il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, che contiene l'elenco dei principi attivi esistenti da valutare, e la valutazione svolta dalla Francia come autorità competente. I pareri del comitato sui biocidi, adottati il 4 ottobre 2017, hanno condotto alla conclusione che i biocidi contenenti PHMB (1415; 4.7) possono soddisfare i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate specifiche condizioni d'uso.
Qualificazione del principio attivo e durata dell'approvazione
Il regolamento rileva che il PHMB (1415; 4.7) soddisfa i criteri per essere considerato una sostanza molto persistente (vP) e tossica (T) ai sensi dell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006. Per questo motivo, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012, il principio attivo è considerato candidato alla sostituzione. Ne consegue che la durata dell'approvazione non supera sette anni: l'allegato fissa infatti la data di approvazione al 1º novembre 2019 e la scadenza al 31 ottobre 2026.
Condizioni per i biocidi del tipo di prodotto 2
Per i biocidi del tipo 2, la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione agli usi previsti nella domanda che non siano stati già considerati nella valutazione del rischio a livello di Unione per il principio attivo. Devono inoltre essere attentamente valutati:
- l'esposizione, i rischi e l'efficacia rispetto agli usi richiesti;
- i rischi per gli utilizzatori professionali;
- i rischi per gli utilizzatori non professionali;
- l'esposizione secondaria del pubblico in generale e dei bambini piccoli;
- gli impatti ambientali su acque di superficie, sedimenti e suolo.
Condizioni per i biocidi del tipo di prodotto 4
Per il tipo di prodotto 4, l'allegato impone condizioni analoghe di valutazione mirata dei rischi, dell'esposizione e dell'efficacia, con particolare attenzione a utilizzatori professionali, utilizzatori non professionali, esposizione secondaria del pubblico in generale e ambiente. In più, per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, occorre verificare se sia necessario fissare nuovi livelli massimi di residui o modificare quelli esistenti in base al regolamento (CE) n. 470/2009 o al regolamento (CE) n. 396/2005, adottando misure di attenuazione del rischio idonee a evitare il superamento degli LMR applicabili.
Limitazioni per materiali a contatto con alimenti
Il regolamento esclude, per il tipo di prodotto 4, l'incorporazione dei prodotti in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 1935/2004, salvo che la Commissione abbia determinato limiti specifici di cessione del PHMB nei prodotti alimentari o abbia stabilito che tali limiti non sono necessari. Il considerando dedicato chiarisce che la valutazione non ha riguardato tale ipotesi di impiego.
Etichettatura degli articoli trattati
Un ulteriore effetto pratico riguarda gli articoli trattati con il PHMB (1415; 4.7) o che lo contengono. La loro immissione sul mercato è subordinata alla presenza in ეტichetta delle informazioni richieste dall'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il regolamento richiama espressamente tale obbligo sia nel testo dell'allegato sia nelle motivazioni.
Dati identificativi e purezza del principio attivo
L'allegato riporta le informazioni tecniche essenziali sul principio attivo: nome comune PHMB (1415; 4.7), denominazione IUPAC, numeri CAS 32289-58-0 e 1802181-67-4, assenza di numero CE disponibile, purezza minima pari a 943 g/kg calcolata sul peso secco. È inoltre specificato che il principio attivo commercializzato è una soluzione acquosa contenente il 20 % p/p di PHMB (1415; 4.7). Il testo precisa anche che il principio attivo immesso sul mercato può avere purezza pari o diversa, purché sia dimostrata l'equivalenza tecnica con quello valutato.
Entrata in vigore
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Approvazione del principio attivo
L'articolo 1 approva il PHMB (1415; 4.7) come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 4, rinviando alle specifiche e condizioni riportate nell'allegato.
Durata dell'approvazione e qualificazione come candidato alla sostituzione
Dall'allegato risulta che l'approvazione decorre dal 1º novembre 2019 e scade il 31 ottobre 2026. Il PHMB (1415; 4.7) è considerato candidato alla sostituzione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012, con conseguente durata massima dell'approvazione non superiore a sette anni.
Condizioni per l'autorizzazione dei biocidi del tipo 2
Per i biocidi del tipo 2, l'allegato impone che nella valutazione del prodotto si presti particolare attenzione a esposizioni, rischi ed efficacia relativi ad usi previsti nella domanda ma non considerati nella valutazione del rischio a livello di Unione. Occorre inoltre focalizzarsi sui rischi per utilizzatori professionali, utilizzatori non professionali, esposizione secondaria del pubblico in generale e dei bambini piccoli, nonché sull'ambiente (acque di superficie, sedimenti e suolo).
Condizioni per l'autorizzazione dei biocidi del tipo 4
Per i biocidi del tipo 4, oltre alle cautele generali sulla valutazione del prodotto, l'allegato richiede attenzione specifica ai rischi per utilizzatori professionali e non professionali, all'esposizione secondaria del pubblico in generale e all'ambiente. Se i prodotti possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, devono essere verificati la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui o di modificare quelli esistenti secondo i regolamenti (CE) n. 470/2009 e n. 396/2005, adottando misure di attenuazione del rischio per evitare il superamento degli LMR applicabili.
Limitazione per materiali a contatto con gli alimenti
Per il tipo di prodotto 4, i prodotti non devono essere incorporati in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 1935/2004, salvo che la Commissione abbia determinato specifici limiti di cessione del PHMB nei prodotti alimentari o abbia stabilito che tali limiti non sono necessari.
Etichettatura degli articoli trattati
L'immissione sul mercato di articoli trattati con il PHMB (1415; 4.7) o che lo contengono è subordinata alla condizione che l'etichetta riporti le informazioni previste dall'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Specifiche di identità e purezza
L'allegato identifica il principio attivo come PHMB (1415; 4.7), con denominazione IUPAC indicata, numeri CAS 32289-58-0 e 1802181-67-4, numero CE non disponibile e grado minimo di purezza di 943 g/kg (specifica del peso a secco calcolato). È precisato che il principio attivo così come prodotto è una soluzione acquosa contenente il 20 % p/p di PHMB (1415; 4.7).
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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