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Circolare

Circolare numero 11 del 9-1-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce il principio della Corte costituzionale secondo cui la malattia insorta durante le ferie sospende il decorso delle stesse, ai fini dell’indennità di malattia. Stabilisce le condizioni per il riconoscimento: durata superiore a tre giorni e, alternativamente, ricovero ospedaliero oppure tempestiva notificazione e documentazione a INPS e datore di lavoro. Fornisce regole specifiche per malattie in Italia e all’estero, criteri di controllo, effetti sui casi pregressi e modalità di conguaglio con i datori di lavoro.

Malattia insorta durante le ferie: sospensione del periodo feriale e istruzioni operative INPS

Malattia insorta durante le ferie: sospensione del decorso e trattamento economico

La circolare disciplina gli effetti della malattia sopravvenuta nel corso di un periodo di ferie già iniziato, recependo il principio affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 616 del 30 dicembre 1987. In particolare, viene riconosciuta la sospensione del decorso delle ferie e la possibilità di erogare l’indennità di malattia, in attesa di una disciplina legislativa organica. Le istruzioni si applicano ai lavoratori aventi diritto all’indennità di malattia secondo la normativa generale vigente.

Quadro normativo e superamento delle precedenti istruzioni

La circolare richiama la precedente impostazione del 1981, secondo cui la malattia insorta durante le ferie non sospendeva automaticamente il periodo feriale e non dava, di regola, diritto all’indennità economica di malattia, salvo diversa previsione contrattuale. Tale assetto viene superato dalla pronuncia della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 2109 c.c. nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante le ferie ne sospenda il decorso. L’INPS si adegua quindi a tale principio, anche in considerazione dell’efficacia immediatamente esecutiva della decisione e della consolidata giurisprudenza successiva.

Presupposti per il riconoscimento della sospensione

Perché la malattia interrompa le ferie e consenta il riconoscimento delle prestazioni economiche devono coesistere due condizioni:

  • la malattia deve durare più di tre giorni, quindi almeno quattro giorni;
  • deve essere intervenuto un ricovero in ambito ospedaliero oppure la malattia deve essere stata tempestivamente e adeguatamente notificata e documentata a INPS e datore di lavoro, nei modi e nei termini di legge, così da consentirne la verifica.

La circolare precisa che il requisito della durata minima è tassativo e che ogni episodio morboso va valutato autonomamente, anche quando si tratti di ricaduta di una precedente infermità. La ricaduta è autonoma anche se il precedente episodio era iniziato o concluso prima delle ferie, oppure a cavallo del periodo feriale.

Ricovero ospedaliero e casi esclusi

Il ricovero ospedaliero rilevante ai fini della sospensione è quello che comporta vera degenza; non vi rientrano le prestazioni di pronto soccorso né quelle in regime di day hospital. Ai fini della disciplina non assume rilevanza la natura del luogo di cura, che sia ospedale pubblico, casa di cura convenzionata o clinica privata.

La prestazione di pronto soccorso, da sola, non vale come certificazione di malattia se non accompagna una attestazione specifica dell’incapacità al lavoro.

Obblighi del lavoratore in caso di malattia senza ricovero

Se non vi è ricovero, il lavoratore deve osservare tutte le regole ordinarie sulla malattia:

  • invio della certificazione sanitaria;
  • comunicazione tempestiva dell’evento al datore di lavoro e all’INPS;
  • rispetto delle fasce orarie di reperibilità;
  • indicazione dell’eventuale recapito temporaneo diverso da quello abituale.

Se il lavoratore si trova in un domicilio diverso, deve indicarlo sulla certificazione per consentire i controlli della sede competente; la SAP della diversa località trasmetterà poi il carteggio alla Sede INPS competente sulla base del domicilio abituale.

Effetti del ritardo nella denuncia della malattia

Quando l’infermità viene denunciata in ritardo ed è già conclusa, nessuna giornata del periodo di malattia può essere indennizzata, perché INPS e datore di lavoro non sono stati messi in condizione di verificarla. Il ritardo incide però solo sull’indennizzabilità dei giorni coperti dal certificato tardivamente trasmesso e non sulla durata complessiva della malattia ai fini di altri istituti, come:

  • il calcolo della carenza;
  • il rispetto della durata minima dell’evento per la sospensione delle ferie;
  • l’eventuale elevazione della misura dell’indennità dopo il 20° giorno.

Se il certificato viene spedito o recapitato oltre i due giorni previsti dalla legge ma entro il periodo di prognosi attestato, si applicano le istruzioni già richiamate nella circolare n. 11 PMMC/179 dell’8 agosto 1985.

Malattia insorta durante ferie all’estero

Le disposizioni valgono anche per le malattie insorte durante ferie all’estero, con differenziazioni in base al Paese di soggiorno.

Per i Paesi CEE e per i Paesi extracomunitari convenzionati in materia di sicurezza sociale:

  • la notifica segue gli accordi internazionali, i regolamenti CEE e le convenzioni bilaterali;
  • il lavoratore deve procurarsi prima della partenza il formulario E 111 o documento equivalente;
  • in caso di malattia, deve rivolgersi all’istituzione sanitaria straniera competente, che trasmetterà in Italia la certificazione medica e gli eventuali referti di controllo;
  • resta comunque a carico del lavoratore l’onere di documentare al datore di lavoro, entro due giorni dalla data del rilascio del certificato, lo stato di malattia.

Per i Paesi non convenzionati:

  • il lavoratore deve comunicare l’evento morboso all’azienda secondo i termini contrattuali e comunque entro due giorni;
  • deve trasmettere contemporaneamente all’INPS la certificazione sanitaria prevista.

Se invece si tratta di lavoratori italiani occupati all’estero da aziende tenute agli adempimenti contributivi in Italia ai sensi della legge n. 398/1987, si applica la disciplina specifica già illustrata con circolare n. 156 del 12 luglio 1988.

La certificazione eventualmente non legalizzata al rientro in Italia può essere regolarizzata anche successivamente, purché prima di ogni anticipazione aziendale dell’indennità economica.

Disposizioni transitorie, effetti retroattivi e conguagli

La nuova regolamentazione si applica anche alle situazioni pregresse, ma solo su istanza del lavoratore e purché sia ancora possibile la tutela giurisdizionale del diritto, cioè non siano decorsi i termini di prescrizione o non vi sia giudicato.

In ambito aziendale, se non è trascorso un anno dalla scadenza del periodo di paga in cui l’indennità doveva essere erogata o anticipata, il datore di lavoro può procedere al pagamento o al conguaglio delle somme dovute, previa richiesta del lavoratore e con registrazioni rettificative nei libri paga. Ciò vale anche se il lavoratore è cessato, purché la richiesta sia conservata agli atti. Restano fermi gli eventuali adempimenti contributivi conseguenti all’integrazione delle indennità di malattia o al pagamento della carenza.

Per i casi in cui il datore abbia già effettuato anticipazioni, si applicano le istruzioni sulla rideterminazione dell’indennità di malattia e maternità; se l’azienda risulta debitrice per errate anticipazioni, si procede secondo le regole sulla restituzione delle somme indebitamente erogate e poste a conguaglio.

Per gli eventi più risalenti, il riconoscimento ai fini del conguaglio richiede il benestare dell’INPS, subordinato alla presenza di atti interruttivi validi della prescrizione compiuti dai lavoratori o dai loro rappresentanti nei confronti dell’Istituto.

Trattamenti aziendali connessi alle ferie non godute

Il riconoscimento della sospensione delle ferie presuppone che, per il relativo periodo, il lavoratore abbia ricevuto dall’azienda il trattamento sostitutivo delle ferie non godute oppure che le ferie siano state rinviate ad altra data. La circolare richiama inoltre le istruzioni secondo cui i compensi per ferie non godute non vanno inclusi nella retribuzione utile per il calcolo dell’indennità di malattia.

Controlli e finalità antifrode

La circolare sollecita un rafforzamento dei controlli, sia interni sia esterni, per prevenire abusi connessi alle nuove fattispecie di indennizzabilità. Le Sedi INPS devono dare adeguata informativa a lavoratori e aziende attraverso i canali ordinari.

Punti principali

Principio generale e superamento della precedente disciplina

La circolare aggiorna le istruzioni del 1981, superate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 616/1987, che ha dichiarato illegittimo l’art. 2109 c.c. nella parte in cui non prevedeva la sospensione delle ferie in caso di malattia sopravvenuta. L’INPS si adegua al nuovo principio in attesa di una disciplina legislativa definitiva.

Condizioni per la sospensione delle ferie e per l’indennizzabilità

La sospensione del periodo feriale è riconosciuta solo se la malattia dura più di tre giorni e, inoltre, se ha comportato ricovero ospedaliero oppure è stata resa conoscibile e verificabile da INPS e datore di lavoro nei modi e termini di legge. Ogni episodio morboso è valutato autonomamente, anche se si tratta di ricaduta.

Obblighi di documentazione e comunicazione del lavoratore

In assenza di ricovero, il lavoratore deve rispettare tutte le regole ordinarie sulla certificazione, trasmissione del certificato, reperibilità nelle fasce orarie e comunicazione del domicilio temporaneo. Se la malattia è stata denunciata in ritardo quando il periodo di prognosi è già concluso, nessuna giornata del periodo non tempestivamente verificabile è indennizzabile.

Malattia insorta durante ferie all’estero

Le istruzioni si applicano anche alle ferie all’estero, con distinzioni tra Paesi UE/CEE, Paesi convenzionati e Paesi terzi. Nei Paesi con accordi internazionali il lavoratore deve usare i formulari previsti e documentare comunque la malattia al datore di lavoro entro due giorni dal rilascio del certificato; nei Paesi non convenzionati deve comunicare l’evento all’azienda e trasmettere la certificazione all’INPS nei termini contrattuali e comunque entro due giorni.

Regole transitorie, controlli e conguagli

Le nuove istruzioni si applicano anche alle situazioni pregresse ancora tutelabili in giudizio, su istanza del lavoratore. I datori di lavoro possono conguagliare le indennità, entro un anno dalla scadenza del periodo di paga interessato, previa richiesta del lavoratore e con le dovute rettifiche contabili; per periodi più risalenti serve il benestare dell’INPS e atti interruttivi della prescrizione. Sono richiamati intensi controlli per prevenire abusi.

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