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Circolare

Circolare numero 8 del 8-1-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l’attuazione del protocollo d’intesa INPS-Patronati del 16 marzo 1990 in tema di notificazione dei ricorsi giudiziari, prevedendo che le notifiche avverso provvedimenti di reiezione, in ambito previdenziale, assistenziale e contributivo, siano effettuate presso le strutture periferiche competenti e non presso la Sede centrale. Vengono precisati gli obblighi di elezione di domicilio speciale del rappresentante legale dell’Istituto, le modalità operative per le pensioni, per i lavoratori residenti all’estero, per le controversie contributive e per alcune materie dei Fondi speciali di previdenza. La circolare impone inoltre l’aggiornamento della modulistica e richiama i contenuti minimi che il ricorso giudiziario deve riportare.

Notifica dei ricorsi giudiziari presso le strutture periferiche INPS anziché presso la Sede centrale, con aggiornamento della modulistica

Notifica dei ricorsi giudiziari presso le strutture periferiche INPS

La circolare disciplina, in attuazione del protocollo d’intesa INPS-Patronati del 16 marzo 1990, le modalità di notificazione dei ricorsi giudiziari avverso provvedimenti dell’Istituto. L’obiettivo è spostare la notifica dalle strutture centrali alle strutture periferiche competenti, in coerenza con il combinato disposto degli artt. 47 c.c. e 30 c.p.c., semplificando gli adempimenti e riducendo i problemi di nullità per difetto di notificazione.

Provvedimenti di reiezione delle domande di pensione

Con la circolare n. 228 del 25 ottobre 1990 è stato diffuso il testo ristrutturato del mod. EAD50 per la comunicazione dei provvedimenti di reiezione delle domande di pensione. Il modulo informa l’interessato che può proporre azione giudiziaria trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso al Comitato provinciale, qualora il Comitato non abbia deciso, e lo invita a notificare l’eventuale ricorso giudiziario alla Sede che ha emesso il provvedimento di reiezione.

La comunicazione del domicilio eletto e l’invito alla notifica presso la Sede emittente devono essere riportati anche nei moduli con cui vengono comunicate le decisioni del Comitato provinciale adottate entro il termine di 90 giorni.

Aggiornamento della modulistica

La circolare segnala che è in corso la modifica anche del modulo per la reiezione delle domande di ricostituzione delle pensioni. Nelle more, le strutture devono aggiornare o integrare la modulistica esistente inserendo nel testo di reiezione la comunicazione relativa alla notifica del ricorso presso la struttura che ha emanato il provvedimento.

Lavoratori residenti all’estero

Per i lavoratori residenti all’estero viene confermato il criterio dell’elezione di domicilio speciale presso la struttura periferica che emette il provvedimento. Di conseguenza:

  • nei casi di domande in regime internazionale, la notifica del ricorso va effettuata presso la Sede regionale territorialmente competente;
  • nei casi di domanda di pensione in regime autonomo, la notifica va effettuata presso la SAP che ha emesso il provvedimento di reiezione.

Ambito di applicazione generale

La circolare chiarisce che il punto 7 del protocollo d’intesa e la deliberazione n. 742/1990 non riguardano soltanto la materia pensionistica, ma tutte le prestazioni previdenziali e assistenziali. Le strutture interessate devono quindi curare l’aggiornamento della modulistica, indicando espressamente il domicilio eletto dal rappresentante legale dell’Istituto ai sensi degli artt. 47 c.c. e 30 c.p.c., così da consentire la corretta notificazione dell’eventuale ricorso giudiziario.

Materia contributiva

Per uniformità di trattamento, la disciplina viene estesa anche alla materia contributiva. Con delibera n. 743 del 19 luglio 1990 il Comitato Esecutivo ha stabilito che i ricorsi presentati dalle aziende possano essere notificati presso le SAP territorialmente competenti in base alla sede legale dell’azienda o della sede che opera con l’Istituto. Anche in questo caso la modulistica deve essere aggiornata in modo coerente con quella prevista per le prestazioni.

Fondi speciali di previdenza

Per i Fondi speciali di previdenza gestiti dall’Istituto, la circolare consente fin da subito la notifica presso le SAP dei ricorsi relativi a diverse materie, tra cui:

  • liquidazione delle pensioni di reversibilità;
  • riliquidazione delle pensioni per trattamenti di famiglia o per il beneficio previsto per gli ex combattenti;
  • liquidazione del capitale vedovile;
  • provvedimenti su riscatti, ricongiunzioni e riconoscimenti di periodi assicurativi per iscritti ai Fondi elettrici, telefonici e autoferrotranvieri, per domande presentate dopo il 31 dicembre 1989;
  • liquidazione delle pensioni marittime dirette e indirette;
  • contribuzione al Fondo autoferrotranvieri dovuta dalle aziende.

La circolare precisa inoltre che, con il progredire del decentramento delle attività di produzione, potranno essere successivamente notificate presso le SAP anche controversie relative ad altre materie dei Fondi speciali.

Contenuto del ricorso giudiziario

Resta fermo l’impegno del Patronato, già assunto nel protocollo d’intesa, relativo alla parte introduttiva del ricorso giudiziario. Tale parte deve contenere:

  • le generalità complete dell’assicurato;
  • l’indicazione degli estremi del provvedimento impugnato;
  • la Sede INPS che ha curato la pratica;
  • l’indicazione del Patronato che ha prestato assistenza.

La circolare, nel complesso, mira quindi a uniformare la gestione delle notificazioni giudiziarie, a chiarire il domicilio per le comunicazioni e a rendere coerente la modulistica interna con il sistema di decentramento delle notifiche presso le strutture periferiche dell’Istituto.

Punti principali

Origine e finalità della disciplina

La circolare dà attuazione al punto 7 del protocollo d’intesa INPS-Patronati del 16 marzo 1990, richiamato dalla circolare n. 147 del 21 giugno 1990, secondo cui le notifiche dei ricorsi giudiziari avverso provvedimenti in materia previdenziale, assistenziale e contributiva devono essere effettuate presso le SAP territorialmente competenti, in base alla residenza del lavoratore o alla sede dell’azienda, anziché presso la Sede centrale dell’Istituto. La finalità è quella di semplificare le notifiche e di evitare contestazioni processuali dovute a difetti di notificazione.

Provvedimenti di reiezione delle domande di pensione

Con la circolare n. 228 del 25 ottobre 1990 è stato reso noto il nuovo testo del mod. EAD50 per la comunicazione dei provvedimenti di reiezione delle domande di pensione. Nella comunicazione si informa l’interessato che può proporre azione giudiziaria dopo 90 giorni dalla presentazione del ricorso al Comitato provinciale, se questo non abbia deciso, e lo si invita a notificare l’eventuale ricorso alla stessa Sede che ha emesso il provvedimento di reiezione, in base agli artt. 47 c.c. e 30 c.p.c. La medesima formula deve essere riportata anche sui moduli di comunicazione delle decisioni assunte dal Comitato provinciale entro il termine di 90 giorni.

Domicilio speciale e notificazione presso le strutture periferiche

L’Istituto aveva assunto l’impegno che il proprio rappresentante legale eleggesse domicilio speciale presso le Sedi ai sensi dell’art. 47 c.c., con effetti ex art. 30 c.p.c., e che tale elezione fosse comunicata nel provvedimento amministrativo. Tale impostazione serve anche a evitare impugnazioni per difetto di notificazione, emerse in passato quando le citazioni notificate presso le SAP sono state contestate. La deliberazione del Comitato Esecutivo n. 742 del 19 luglio 1990 ha sciolto tale impegno nei termini indicati dalla circolare, mantenendo però l’esigenza di indicare la Sede presso cui va notificato il ricorso.

Aggiornamento della modulistica per pensioni e ricostituzioni

L’attuazione della deliberazione n. 742/1990 è stata inizialmente limitata ai provvedimenti di reiezione delle pensioni in prima istanza, in caso di ricorso al Comitato provinciale non definito entro 90 giorni. La circolare precisa che è in corso di modifica anche il modulo relativo alla reiezione delle domande di ricostituzione delle pensioni; nel frattempo, la modulistica deve essere aggiornata o integrata inserendo nel testo di reiezione la comunicazione relativa alla notifica del ricorso presso la Sede che emette il provvedimento.

Ricorsi dei lavoratori residenti all’estero

Per i lavoratori residenti all’estero, la circolare ribadisce il criterio della chiarezza e della semplificazione, prevedendo comunque l’elezione di domicilio speciale presso la struttura periferica che emette il provvedimento. Le notificazioni dei ricorsi giudiziari devono quindi essere eseguite presso la Sede regionale territorialmente competente nei casi di domande in regime internazionale, oppure presso la SAP che ha emesso il provvedimento di reiezione nei casi di domande di pensione in regime autonomo.

Ambito applicativo generale: prestazioni previdenziali e assistenziali

La disciplina non riguarda soltanto le pensioni, ma tutte le prestazioni previdenziali e assistenziali. Le strutture interessate devono quindi aggiornare e integrare la modulistica indicando espressamente il domicilio eletto dal rappresentante legale dell’Istituto ai sensi degli artt. 47 c.c. e 30 c.p.c., per consentire la notificazione dell’eventuale ricorso giudiziario.

Estensione alla materia contributiva

Per uniformità di comportamento, il Comitato Esecutivo ha introdotto una procedura analoga anche in materia contributiva con deliberazione n. 743 del 19 luglio 1990. I ricorsi presentati dalle aziende possono essere notificati presso le SAP territorialmente competenti in base alla sede legale dell’azienda o, comunque, della sede che opera con l’Istituto. Anche la modulistica relativa deve essere aggiornata secondo il medesimo criterio adottato per i provvedimenti in materia di prestazioni.

Applicazione ai Fondi speciali di previdenza

Per i Fondi speciali gestiti dall’Istituto, sia sul versante delle prestazioni sia su quello della contribuzione, le SAP possono fin d’ora ricevere le notifiche dei ricorsi avverso specifiche materie elencate dalla circolare, tenuto conto delle deliberazioni del Comitato Esecutivo e del progressivo decentramento delle attività di produzione. In particolare, sono indicati i ricorsi contro la liquidazione delle pensioni di reversibilità, la riliquidazione per trattamenti di famiglia o benefici per ex combattenti, la liquidazione del capitale vedovile, alcuni provvedimenti su riscatti/ricongiunzioni/riconoscimenti assicurativi per lavoratori elettrici, telefonici e autoferrotranvieri, le pensioni marittime dirette e indirette, e la contribuzione al Fondo autoferrotranvieri dovuta dalle aziende.

Possibile estensione ad altre materie dei Fondi speciali

La circolare precisa che, con il progressivo decentramento delle attività dei Fondi speciali, potranno essere successivamente notificati presso le SAP anche i ricorsi relativi ad altre materie afferenti ai medesimi Fondi.

Contenuti minimi del ricorso giudiziario

Resta fermo l’impegno assunto dal Patronato nel protocollo d’intesa in ordine ai contenuti della parte introduttiva del ricorso giudiziario. Il ricorso deve contenere: le generalità complete dell’assicurato, gli estremi del provvedimento impugnato, la Sede INPS che ha curato la pratica e l’indicazione del Patronato che ha prestato assistenza.

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