Circolare numero 7 del 8-1-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la stipula di due convenzioni distinte tra INPS e le Confederazioni artigiane C.N.A. e C.A.S.A. per l’esazione del contributo di assistenza contrattuale dovuto dalle imprese iscritte, da versare insieme ai contributi obbligatori tramite modello DM 10. Vengono precisate le modalità di esposizione in denuncia, il fatto che l’INPS non assume obblighi di controllo o riscossione coattiva, la disciplina dei rapporti economici con le Confederazioni, il rimborso spese e la durata delle convenzioni fino al 31 dicembre 1991. Sono inoltre indicate le istruzioni operative di compilazione del DM 10/2-89 per le aziende artigiane.
Convenzioni INPS con C.N.A. e C.A.S.A. per la riscossione del contributo di assistenza contrattuale tramite DM 10
Convenzioni INPS con C.N.A. e C.A.S.A. per la riscossione del contributo di assistenza contrattuale
La circolare illustra la stipula di due convenzioni distinte tra INPS e le Confederazioni artigiane C.N.A. e C.A.S.A. per l’esazione del contributo di assistenza contrattuale dovuto dalle imprese iscritte alle rispettive organizzazioni. L’intervento si colloca nel quadro dell’articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311, e definisce modalità di riscossione, adempimenti delle aziende, rapporti economici con le Confederazioni e limiti di responsabilità dell’Istituto.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
Le convenzioni riguardano le imprese artigiane iscritte alla C.N.A. o alla C.A.S.A., tenute al versamento del contributo di assistenza contrattuale previsto dai contratti collettivi di lavoro. Il contributo è gestito dall’INPS in modo distinto rispetto alle due Confederazioni, con due convenzioni separate sottoscritte il 29 novembre 1990.
Modalità di riscossione tramite modello DM 10
Il contributo di assistenza contrattuale deve essere versato unitamente ai contributi obbligatori dovuti all’INPS, utilizzando il modello DM 10 e seguendo le medesime periodicità e modalità previste per tali contributi. La circolare precisa che l’importo relativo al contributo si somma alle altre partite dovute all’Istituto e partecipa alle operazioni di conguaglio con eventuali importi a debito dell’INPS.
L’INPS considera versato solo l’importo specificamente indicato dai datori di lavoro nella denuncia, purché il saldo a credito dell’INPS risulti contestualmente e integralmente versato al momento della presentazione. Se l’impresa non intende provvedere al pagamento, non deve indicare l’importo nella denuncia.
Limiti dell’attività dell’INPS e responsabilità
Le convenzioni escludono qualsiasi obbligo per l’INPS di esazione coattiva dei contributi di assistenza contrattuale e qualsiasi intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro per tali versamenti. L’Istituto è inoltre esonerato da responsabilità verso le imprese, le Confederazioni, i soggetti interessati e terzi.
I rapporti derivanti dall’attuazione delle convenzioni, compresa l’eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese, devono instaurarsi direttamente tra le Confederazioni firmatarie e le aziende interessate. Le convenzioni richiamano anche l’esonero dell’INPS da responsabilità nel caso in cui le rimesse alle Confederazioni avvengano oltre il termine previsto per difficoltà operative connesse ai compiti istituzionali dell’Istituto.
Spese del servizio e criteri di rimborso
Le spese per l’espletamento del servizio di esazione sono a carico della C.N.A. e della C.A.S.A. e sono determinate secondo quanto stabilito dalla delibera del Comitato Esecutivo n. 1077 del 19 ottobre 1989. Le convenzioni disciplinano il calcolo periodico del costo del servizio sulla base dei costi diretti e prevedono che il rimborso sia effettuato tramite trattenuta sui versamenti da corrispondere alle Confederazioni.
Le somme rimborsate sono assoggettate alle imposizioni fiscali secondo la normativa vigente al momento della liquidazione. Nella prima attuazione, la previsione triennale del costo del servizio è fissata al 1 gennaio 1994.
Versamenti mensili alle Confederazioni e rendicontazione
Le Sedi autonome di produzione dell’INPS devono corrispondere alle Sedi nazionali delle Confederazioni, senza interessi e al netto del rimborso spese, somme pari agli importi riscossi per contributo di assistenza contrattuale risultanti dalle denunce elaborate in ciascun mese. Il versamento deve essere effettuato entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione delle denunce.
Contestualmente al versamento, l’INPS deve inviare una distinta delle imprese che hanno versato il contributo, con l’indicazione del periodo contributivo, dell’ammontare del versamento, del monte retributivo e del numero dei dipendenti denunciati. Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le elaborazioni dei modelli DM 10/M incassati, le SAP devono trasmettere un rendiconto annuale contenente:
- l’ammontare dei contributi incassati nell’anno di riferimento;
- l’ammontare delle somme corrisposte alle Confederazioni;
- l’ammontare del rimborso spese e della relativa IVA.
Acconti e conguagli annuali
Dopo il primo anno di applicazione della convenzione, la CNA o la CASA possono chiedere che venga esaminata la possibilità di corrispondere acconti mensili. In caso di esito positivo, le parti definiranno i criteri di determinazione degli acconti sulla base dei versamenti effettuati dalle imprese e delle denunce già elaborate, tenendo conto anche delle posizioni ancora da elaborare stimate in relazione alla loro entità.
Gli acconti sostituiranno i versamenti ordinari previsti dall’articolo 6 delle convenzioni e saranno seguiti da conguagli annuali. Se il conguaglio è a debito dell’INPS, la somma sarà corrisposta alla Confederazione senza interessi; se è a credito dell’INPS, le somme saranno detratte dal primo importo successivo oppure restituite in caso di disdetta o risoluzione della convenzione.
Durata, efficacia e recesso
Le convenzioni diventano operative non appena siano approntati i necessari strumenti operativi e hanno validità fino al 31 dicembre 1991, restando salvi gli adempimenti previsti per date successive. È previsto il rinnovo tacito di anno in anno, salvo disdetta inviata da una delle parti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno quattro mesi prima della scadenza.
Istruzioni operative per la compilazione del DM 10/2-89
La circolare fornisce anche le istruzioni da diffondere alle aziende associate per la corretta esposizione dei dati nella denuncia mensile Mod. 10/2-89. Le imprese artigiane devono riportare nel primo rigo in bianco del quadro B/C, nella colonna "Cod", il codice C.N.A. W 160 oppure C.A.S.A. W 170, preceduti dalla dicitura "Contr.ass.contr.", e indicare nella colonna "somme a debito del datore di lavoro" l’importo dovuto a titolo di contributo di assistenza contrattuale.
L’importo così indicato va sommato ai contributi obbligatori dovuti all’INPS e versato con il mod. DM 10-1/89 presso uno sportello bancario o postale accettante. La circolare rinvia a successive istruzioni per gli aspetti operativi e contabili.
Punti principali
Stipula delle convenzioni e base normativa
Il Comitato Esecutivo, con deliberazione n. 4 del 19 gennaio 1990, ha autorizzato la stipula, ai sensi dell’articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311, di due convenzioni separate con C.N.A. e C.A.S.A. per l’esazione, da parte dell’INPS, del contributo di assistenza contrattuale dovuto dai contratti collettivi di lavoro.
Modalità di riscossione tramite DM 10
Il contributo è a carico delle imprese artigiane iscritte alle Confederazioni e deve essere versato unitamente ai contributi obbligatori INPS, con le stesse periodicità e modalità, utilizzando il modello DM 10. L’importo indicato in denuncia si somma alle altre partite dovute all’Istituto ed è trattato nelle operazioni di conguaglio con eventuali importi a debito dell’INPS.
Limiti dell’intervento dell’INPS
L’INPS considera versato soltanto l’importo specificamente indicato in denuncia, a condizione che il saldo a credito dell’INPS sia stato contestualmente e integralmente versato alla presentazione. Non sussiste alcun obbligo di esazione coattiva, né di intervento diretto o di controllo sui datori di lavoro per quanto riguarda questi contributi.
Responsabilità e rapporti con le imprese
Dall’applicazione delle convenzioni non derivano responsabilità per l’INPS nei confronti delle imprese, delle Confederazioni, dei soggetti interessati o di terzi. I rapporti conseguenti all’attuazione delle convenzioni, inclusa l’eventuale restituzione delle somme versate, devono essere intrattenuti direttamente tra le Confederazioni firmatarie e le imprese interessate.
Rimborso spese del servizio
Le spese per il servizio di esazione sono a carico delle Confederazioni e sono determinate secondo la delibera del Comitato Esecutivo n. 1077 del 19 ottobre 1989. Le convenzioni richiamano la disciplina di calcolo del costo del servizio e prevedono che il rimborso sia effettuato mediante trattenuta sui versamenti da corrispondere all’Associazione.
Versamenti alle Confederazioni e rendicontazione
Le Sedi autonome di produzione (SAP) devono versare alle Sedi nazionali delle Confederazioni, senza interessi, somme pari agli importi riscossi per contributo di assistenza contrattuale, al netto del rimborso spese. Il versamento va effettuato entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione delle denunce, e contestualmente deve essere trasmessa una distinta delle imprese che hanno versato il contributo con l’indicazione di periodo contributivo, importo, monte retributivo e numero dei dipendenti. Entro il 31 maggio dell’anno successivo deve essere inviato un rendiconto annuale.
Eventuali acconti e conguagli
Dopo il primo anno di applicazione, su richiesta della CNA o della CASA, le parti possono esaminare la possibilità di corrispondere acconti mensili. In caso positivo, saranno definiti i criteri di determinazione e le modalità dei conguagli annuali, anche mediante stima per le denunce non ancora elaborate, con eventuali ulteriori conguagli successivi.
Durata delle convenzioni
Le convenzioni sono operative una volta approntati i necessari strumenti operativi e restano valide fino al 31 dicembre 1991, con rinnovo tacito annuale salvo disdetta inviata con lettera raccomandata A/R almeno quattro mesi prima della scadenza.
Istruzioni per le aziende sulla compilazione del DM 10/2-89
Le aziende artigiane devono indicare nel primo rigo in bianco del quadro B/C del mod. DM 10/2-89, nella colonna "Cod", il codice C.N.A. W 160 o C.A.S.A. W 170, preceduti dalla dicitura "Contr.ass.contr.", e nella colonna "somme a debito del datore di lavoro" l’importo del contributo di assistenza contrattuale. L’importo va sommato ai contributi obbligatori e versato con il mod. DM 10-1/89 presso gli sportelli bancari o postali accettanti.
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