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Circolare

Circolare numero 6 del 8-1-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la prima attuazione del d.lgs. 20 novembre 1990, n. 357, che estende l27assicurazione generale obbligatoria IVS a determinati dipendenti e pensionati degli enti creditizi pubblici e disciplina la gestione speciale presso l27INPS. Vengono chiariti i soggetti iscritti, gli obblighi contributivi dal 1b0 gennaio 1991, le regole di ripartizione del carico, il trattamento delle quote pensionistiche a carico della gestione speciale e le modalite0 operative di denuncia, codifica e conguaglio tramite mod. DM10/2.

Previdenza del personale degli enti pubblici creditizi e istruzioni INPS per iscrizione, contributi e conguagli pensionistici

Previdenza del personale degli enti pubblici creditizi: iscrizione all'INPS, contributi e conguagli

La circolare fornisce le prime istruzioni applicative del d.lgs. 20 novembre 1990, n. 357, emanato in attuazione della legge delega 30 luglio 1990, n. 218, in materia di previdenza del personale degli enti pubblici creditizi. Il provvedimento disciplina l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria IVS, l'istituzione di una gestione speciale presso l'INPS, gli adempimenti contributivi e le modalit�e0 di conguaglio delle quote pensionistiche a carico della gestione stessa.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

L'art. 1 del decreto stabilisce che, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1991, devono essere iscritti all'AGO IVS:

  • i lavoratori dipendenti, in servizio al 31 dicembre 1990, degli enti creditizi pubblici esclusi o esonerati dall'assicurazione obbligatoria per invalidit�e0, vecchiaia e superstiti;
  • i lavoratori dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 1990 dagli stessi enti;
  • i lavoratori dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 1990 dalle societ�e0 per azioni risultanti dalle operazioni di trasformazione previste dall'art. 1 della legge n. 218/1990, appartenenti al gruppo creditizio di cui all'art. 5, comma 1, della stessa legge;
  • i titolari di trattamenti pensionistici diretti o ai superstiti a carico delle forme previdenziali esclusive o esonerative degli enti indicati;
  • i titolari di posizioni assicurative per prestazioni differibili presso le medesime forme, nei casi di cessazione anticipata dal servizio senza obbligo di ricostituzione della posizione assicurativa nell'AGO.

Gli enti pubblici creditizi richiamati sono indicati espressamente nella circolare: Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Istituto Bancario San Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena, Cassa di risparmio delle province lombarde, Cassa di risparmio di Firenze, Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane, Cassa di risparmio di Torino, Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, Cassa di risparmio di Asti.

Gestione speciale presso l'INPS

Per consentire l'iscrizione dei soggetti sopra indicati all'assicurazione generale obbligatoria, il comma 2 dell'art. 1 istituisce una gestione speciale presso l'INPS. Tale gestione assume rilievo sia sul piano assicurativo sia su quello del trattamento pensionistico, in quanto accoglie le contribuzioni IVS e le quote di pensione poste a suo carico dal decreto.

Adempimenti contributivi e decorrenza degli obblighi

Per i lavoratori di cui alle lettere a) e b), dal 1 gennaio 1991 sono dovuti, oltre alle altre contribuzioni, anche i contributi IVS relativi alla gestione speciale. La circolare indica un'aliquota contributiva complessiva del 26,22 per cento, comprensiva della quota dello 0,10 per cento per gli asili nido.

La riscossione della contribuzione segue le regole e le modalit�e0 previste per la generalit�e0 dei datori di lavoro e dei lavoratori. Per i dipendenti delle societ�e0 per azioni subentrate a seguito delle operazioni di trasformazione, il versamento deve essere effettuato solo dopo l'acquisizione della natura giuridica di societ�e0 per azioni. Una volta completata la trasformazione, gli enti devono comunicarla alle sedi INPS territorialmente competenti.

Ripartizione del carico contributivo

Il decreto disciplina anche la ripartizione del carico contributivo IVS. La eventuale differenza tra il contributo dovuto dal lavoratore secondo le norme dell'AGO e quello previsto dalle forme previdenziali esclusive o esonerative rimane a carico dei datori di lavoro fino al primo rinnovo del contratto collettivo di categoria successivo al 31 dicembre 1990, oppure fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo aziendale, se anteriore.

Quote di pensione a carico della gestione speciale e conguagli

La circolare dedica un'ampia parte alla disciplina delle pensioni. Per i soggetti gi�e0 titolari, alla data di entrata in vigore della legge n. 218/1990 (21 agosto 1990), di un trattamento pensionistico nei fondi di provenienza, la gestione speciale assume una quota di pensione determinata secondo le percentuali indicate in una tabella allegata al decreto. Tali quote sono assoggettate alla disciplina della perequazione automatica dell'assicurazione generale obbligatoria.

Per i titolari di trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 21 agosto 1990 e il 31 dicembre 1990, la quota a carico della gestione speciale viene invece determinata secondo la disciplina vigente nell'assicurazione generale obbligatoria, sia ai fini del diritto sia per la misura del trattamento.

L'art. 6 prevede che l'erogazione del trattamento pensionistico complessivo sia effettuata dai rispettivi datori di lavoro. Le somme anticipate a titolo di quota di pensione a carico della gestione speciale devono essere conguagliate con i contributi dovuti all'INPS.

In attesa della convenzione tra INPS ed enti creditizi per il pagamento delle pensioni e per i relativi sistemi di conguaglio, la circolare consente, in via provvisoria, che il conguaglio delle quote di pensione riferite a periodi successivi al 31 dicembre 1990 sia effettuato nella denuncia contributiva del mese di dicembre, da presentare entro il 20 gennaio 1991, se i pagamenti sono stati effettuati anteriormente al 21 gennaio 1991. Per tale mese il conguaglio avviene con le contribuzioni previdenziali minori e con quelle assistenziali, poich�e9 la contribuzione dovuta alla gestione speciale per l'IVS decorre dal 1 gennaio 1991, con denuncia del mese di gennaio da presentare entro il 20 febbraio.

Per la determinazione degli importi da conguagliare occorre distinguere tra:

  • trattamenti pensionistici gi�e0 in essere al 21 agosto 1990, per i quali il conguaglio si basa sulle aliquote percentuali della tabella allegata per ciascun ente;
  • trattamenti con decorrenza tra il 21 agosto 1990 e il 31 dicembre 1990, per i quali la quota della gestione speciale segue la normativa AGO.

Poich�e9 non sono ancora disponibili tutti gli elementi di calcolo e in attesa della convenzione, la circolare consente una determinazione provvisoria delle quote sulla base delle medesime percentuali della tabella, con riserva di conguagli definitivi. Tali percentuali si calcolano sull'importo della pensione del fondo di provenienza in essere al 1 gennaio 1991. Sulle quote assunte in carico dalla gestione speciale saranno poi corrisposti gli aumenti perequativi alle scadenze di legge, a partire dal 1 maggio 1991.

Istruzioni operative: codifica degli enti e modalit�e0 di denuncia

Per i versamenti del contributo dovuto alla gestione speciale devono essere utilizzate le posizioni contributive gi�e0 intestate ai predetti enti per il versamento delle contribuzioni previdenziali minori e assistenziali, contraddistinte dal codice di autorizzazione 1A. Con decorrenza 1 gennaio 1991 deve essere attribuito a tali posizioni un apposito codice di autorizzazione, istituito per ciascun ente, con il significato di "Azienda del credito tenuta al versamento del contributo IVS alla Gestione Speciale per gli Enti creditizi pubblici di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357". Contestualmente, il codice 1A deve essere annullato.

I codici da attribuire ai singoli enti sono i seguenti:

  • Istituto Bancario San Paolo di Torino: 7A;
  • CARIPLO: 7B;
  • Monte dei Paschi di Siena: 7C;
  • Cassa di Risparmio di Torino: 7D;
  • Cassa di Risparmio di Firenze: 7E;
  • Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane: 7F;
  • Cassa di Risparmio di Padova: 7G;
  • Cassa di Risparmio di Asti: 7H;
  • Banco di Sicilia: 7L;
  • Banco di Napoli: 7M.

Per il versamento dei contributi dovuti alla gestione speciale, gli enti creditizi devono utilizzare il mod. DM10/2, indicando nei quadri B-C, in uno dei righi in bianco, l'importo dovuto preceduto dal relativo codice e accompagnato dal numero dei dipendenti, dalle giornate retribuite oppure dalle ore, secondo la tipologia del rapporto di lavoro.

I codici da utilizzare sono:

  • B000 per dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno;
  • B00P per part-time con numero di ore lavorate nel mese inferiore a 78;
  • B00S per part-time con numero di ore lavorate nel mese pari o superiore a 78;
  • B530 per la contribuzione a percentuale a carico del lavoratore nei contratti di formazione e lavoro ex art. 3 l. n. 863/1984 e art. 5, comma 1, l. n. 291/1988;
  • B150 per il contributo fisso a carico del datore di lavoro nei medesimi contratti, senza indicazione di numero dipendenti, giornate o retribuzioni;
  • B540 per i contratti di formazione e lavoro ex art. 5, comma 2, l. n. 291/1988, con contribuzione a percentuale a carico del lavoratore e contribuzione a percentuale ridotta del 50 per cento a carico del datore di lavoro;
  • B560 per i contratti di formazione ex art. 9, comma 1, D.L. n. 37/1990, con contribuzione a percentuale a carico del lavoratore e contribuzione a percentuale ridotta del 25 per cento a carico del datore di lavoro.

Conguaglio delle quote pensione nel mod. DM10/2

Per il conguaglio delle quote di pensione a carico della gestione speciale, gli enti creditizi devono indicare nel quadro D del mod. DM10/2 il relativo importo, preceduto dalla dicitura "CONG. PENS." e dal codice di nuova istituzione P000. La circolare segnala che tali modalit�e0 si applicano in attesa della convenzione con l'INPS e dei successivi chiarimenti operativi.

Punti principali

Soggetti interessati all'iscrizione all'AGO IVS

Dal periodo di paga in corso al 1b0 gennaio 1991 sono iscritti all27assicurazione generale obbligatoria IVS i dipendenti, in servizio al 31 dicembre 1990, degli enti creditizi pubblici esclusi o esonerati dall27obbligo assicurativo, nonche9 i dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 1990 presso tali enti o presso le societe0 per azioni derivanti dalle operazioni di trasformazione previste dalla legge n. 218/1990. Rientrano anche i titolari di pensioni dirette o ai superstiti e di posizioni assicurative per prestazioni differibili presso i fondi di provenienza, nei casi indicati dalla norma.

Istituzione della gestione speciale INPS

Per l27iscrizione dei soggetti interessati all27AGO IVS il decreto prevede una gestione speciale presso l27INPS. Tale gestione serve sia per l27assicurazione dei nuovi iscritti sia per l27assunzione di una quota dei trattamenti pensionistici gie0 in essere o con decorrenza fra il 21 agosto 1990 e il 31 dicembre 1990.

Obblighi contributivi dal 1b0 gennaio 1991

Per i lavoratori di cui alle lettere a) e b) sono dovuti, oltre alle altre contribuzioni, anche i contributi IVS con aliquota complessiva indicata pari al 26,22 per cento, comprensiva della quota 0,10 per cento abasili nidobb. La riscossione segue le regole ordinarie dei datori di lavoro e dei lavoratori. Per i dipendenti delle societe0 per azioni la contribuzione va versata dopo l27acquisizione della nuova natura giuridica, con obbligo di comunicazione alle sedi INPS competenti.

Ripartizione del carico contributivo

La norma stabilisce che l27eventuale differenza tra la contribuzione a carico dei lavoratori prevista dall27AGO e quella prevista dalle forme previdenziali esclusive o esonerative resta a carico dei datori di lavoro fino al primo rinnovo del contratto collettivo di categoria successivo al 31 dicembre 1990, oppure fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo aziendale se anteriore.

Trattamento pensionistico e conguaglio

Per i pensionati gie0 titolari alla data di entrata in vigore della legge n. 218/1990, la gestione speciale assume una quota di pensione determinata in percentuale secondo la tabella allegata al decreto, soggetta a perequazione automatica. Per i trattamenti con decorrenza fra il 21 agosto 1990 e il 31 dicembre 1990, la quota a carico della gestione speciale e8 calcolata secondo la disciplina AGO. Gli enti erogano il trattamento complessivo e conguagliano le quote pensionistiche con i contributi dovuti all27INPS; in via provvisoria, fino alla convenzione, il conguaglio puf2 essere effettuato sulla base delle stesse percentuali della tabella, con riserva di conguagli definitivi.

Istruzioni operative e codici contributivi

Per i versamenti si utilizzano le posizioni contributive gie0 intestate agli enti con codice di autorizzazione 1A, che dal 1b0 gennaio 1991 deve essere annullato e sostituito dai nuovi codici 7A-7M assegnati ai singoli enti. Nel mod. DM10/2, nei quadri B-C, vanno indicati i codici contributivi per le diverse tipologie di lavoratori (tempo pieno, part-time, formazione e lavoro, formazione), mentre nel quadro D il conguaglio pensioni va esposto con la dicitura abCONG. PENS.bb e il codice P000.

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