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Legge

L.R. Valle d'Aosta 2/2008

Nuove disposizioni per l'erogazione dell'indennità di residenza per disagiato servizio a favore di titolari di farmacie rurali.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 2/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge della Valle d’Aosta disciplina l’indennità di residenza per disagiato servizio a favore dei titolari, direttori responsabili o gestori provvisori di farmacie rurali e dispensari farmaceutici, con importi fissi e variabili aggiornati annualmente. Prevede termini di domanda e concessione, criteri di calcolo, copertura finanziaria regionale e abroga la precedente disciplina del 1983.

Indennità di residenza per farmacie rurali e dispensari farmaceutici

Indennità di residenza per farmacie rurali e dispensari farmaceutici

La legge regionale disciplina, per la Valle d’Aosta, le modalità di erogazione dell’indennità di residenza per disagiato servizio destinata a garantire l’assistenza farmaceutica sul territorio regionale. La misura riguarda farmacie rurali, dispensari farmaceutici e, in determinate condizioni, anche Comuni e Comunità montane che gestiscano farmacie rurali.

Finalità e ambito di applicazione

La disciplina è finalizzata a sostenere i presidi farmaceutici ubicati in area rurale e i dispensari farmaceutici, come definiti dalla legge statale n. 221 del 1968. Il riferimento territoriale è esclusivamente la Regione Valle d’Aosta.

Soggetti beneficiari e misura delle provvidenze

L’indennità è riconosciuta ai titolari, ai direttori responsabili o ai gestori provvisori di farmacie rurali ubicate nel territorio regionale.

La struttura del beneficio è articolata in:

  • una quota fissa di euro 1.000 per tutti i soggetti beneficiari;
  • una quota variabile, commisurata al fatturato annuo SSN al netto dell’IVA relativo a tutte le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, comprese assistenza integrativa, protesica e a regolamentazione regionale.

La quota variabile è pari a:

  • euro 7.500, se il fatturato annuo SSN è inferiore a euro 200.000;
  • euro 5.500, se il fatturato è tra euro 200.001 e euro 300.000;
  • euro 3.500, se il fatturato è tra euro 300.001 e euro 400.000;
  • euro 1.500, se il fatturato è tra euro 400.001 e euro 500.000.

Per il farmacista cui sia affidato un dispensario farmaceutico è prevista un’indennità di gestione di euro 1.200, ridotta del 50% se il dispensario è ubicato in locali messi gratuitamente a disposizione da Comuni o Comunità montane.

Ai Comuni e alle Comunità montane che gestiscano, singolarmente o in forma associata, farmacie rurali spettano le stesse provvidenze previste per i titolari di farmacie private, alle medesime condizioni.

Condizioni di erogazione e procedimento

Le provvidenze sono corrisposte dall’Azienda USL della Valle d’Aosta soltanto per farmacie rurali e dispensari farmaceutici che risultino regolarmente aperti al pubblico per tutto l’anno solare cui l’indennità si riferisce. L’erogazione avviene in proporzione ai mesi di effettivo funzionamento.

Per ottenere la quota variabile, gli interessati devono presentare domanda all’Azienda USL entro il 31 marzo di ogni anno, allegando la dichiarazione del Comune attestante la regolare apertura al pubblico per tutto l’anno, salvo i periodi di chiusura consentiti dalla disciplina regionale del servizio farmaceutico.

Gli uffici competenti dell’Azienda USL accertano il fatturato annuo SSN ai fini della determinazione dell’importo spettante. Le provvidenze sono concesse con atto del direttore generale dell’Azienda USL entro il 31 maggio di ogni anno, previo parere della commissione competente in materia di farmacie e assistenza farmaceutica.

Aggiornamento degli importi

L’Azienda USL deve aggiornare annualmente gli importi previsti dalla legge sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato al 31 dicembre dell’anno precedente alla domanda.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dall’applicazione della legge sono a carico dell’Azienda USL e sono coperti mediante i finanziamenti annualmente trasferiti per il funzionamento del Servizio sanitario regionale.

Abrogazioni

La legge abroga la previgente legge regionale 31 maggio 1983, n. 40, e, inoltre, la lettera f) del comma 1 dell’articolo 43 della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70.

Disposizioni transitorie ed entrata in vigore

In prima applicazione, il termine per la presentazione della domanda è fissato al 30 aprile e quello per la concessione delle provvidenze al 30 giugno. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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