L.R. Valle d'Aosta 3/2008
Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di sviluppo rurale. Modificazioni alle leggi regionali 12 dicembre 2007, n. 32, 16 novembre 1999, n. 36, e 26 aprile 2007, n. 7.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Valle d’Aosta 13 marzo 2008, n. 3 aggiorna varie disposizioni su investimenti agricoli, aiuti per fitopatie e avversità atmosferiche, premi assicurativi, qualità dei prodotti, assistenza tecnica e controlli sul biologico, oltre alle attribuzioni di AREA VdA. Interviene anche sui termini procedurali e su requisiti di compatibilità con la disciplina UE. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche urgenti alla normativa valdostana in materia di agricoltura, biologico e AREA VdA
Modifiche urgenti in materia di agricoltura, sviluppo rurale e biologico
La legge regionale della Valle d’Aosta interviene in modo puntuale su diverse disposizioni già vigenti in materia agricola, con l’obiettivo di adeguare la disciplina degli aiuti, dei controlli e dell’assistenza tecnica ai vincoli comunitari e alla gestione operativa degli interventi. Le modifiche riguardano soprattutto la legge regionale finanziaria 2008/2010, la normativa sul biologico e le attribuzioni di AREA VdA.
Investimenti nelle aziende agricole
La disciplina degli investimenti agricoli viene aggiornata includendo espressamente tra le iniziative finanziabili la realizzazione di impianti di biogas per l’autoconsumo. Viene inoltre precisato che la maggiorazione prevista per taluni investimenti non si applica a quelli che determinano un aumento della capacità produttiva.
Aiuti per fitopatie e infestazioni parassitarie
La compensazione delle perdite è limitata al valore di mercato delle colture distrutte da fitopatie o infestazioni parassitarie, nonché delle colture distrutte su ordine delle autorità nell’ambito di programmi pubblici obbligatori di prevenzione o eradicazione. Sono inoltre considerate le perdite di reddito dovute a difficoltà di reimpianto.
Gli aiuti:
- non possono riguardare malattie per le quali la normativa comunitaria preveda oneri specifici per le misure di controllo;
- non possono riferirsi a misure i cui costi siano posti dalla normativa comunitaria a carico delle aziende agricole, salvo che il costo dell’aiuto sia interamente compensato dagli oneri obbligatori imposti ai produttori;
- devono essere attivati entro tre anni dal verificarsi delle spese o delle perdite;
- devono essere erogati entro quattro anni dal verificarsi delle spese o delle perdite.
Aiuti per perdite dovute ad avversità atmosferiche
Viene rivista la modalità di calcolo della riduzione del reddito ai fini della concessione degli aiuti. Il calcolo deve essere effettuato confrontando il risultato ottenuto dai quantitativi prodotti nell’anno dell’evento avverso, moltiplicati per il prezzo medio di vendita di quell’anno, con il risultato ottenuto dai quantitativi medi annui prodotti nei tre anni precedenti, moltiplicati per il prezzo medio di vendita del medesimo periodo di riferimento.
È soppressa la precedente formula che richiamava la produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti. Anche per questi regimi di aiuto vale il termine massimo di tre anni per l’introduzione del regime e di quattro anni per il pagamento degli aiuti.
Aiuti per il pagamento di premi assicurativi
Gli aiuti ai premi assicurativi devono essere strutturati in modo da non ostacolare il mercato interno dei servizi assicurativi. In particolare:
- non possono essere limitati a una sola compagnia o a un solo gruppo assicurativo;
- non possono essere subordinati alla stipula del contratto con un’impresa stabilita in Valle d’Aosta.
Aiuti per il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli
Gli aiuti destinati a promuovere il miglioramento qualitativo dei prodotti agricoli devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili sulla base di criteri oggettivi. Se i servizi sono prestati da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, l’adesione a tali organismi non può costituire requisito di accesso. Gli eventuali contributi richiesti ai non soci per i costi amministrativi devono restare proporzionati al servizio effettivamente prestato.
Assistenza tecnica e altri aiuti per trasformazione e commercializzazione
La rubrica dell’articolo dedicato all’assistenza tecnica viene ampliata per ricomprendere anche “altri aiuti di importanza minore” alle aziende che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Tra le finalità degli interventi viene inserita anche la valorizzazione dei sottoprodotti.
Termini procedurali
Per una delle procedure previste dalla legge finanziaria agricola, il termine entro cui provvedere è elevato da novanta a centottanta giorni.
Controlli e promozione del biologico
La disciplina sugli interventi finanziari per le produzioni agricole ottenute con metodi biologici viene integralmente sostituita. In sintesi, per sostenere le spese di controllo e certificazione del processo produttivo possono essere concessi aiuti sotto forma di servizi agevolati, senza pagamenti diretti in denaro, a favore di produttori agricoli e raccoglitori di prodotti spontanei iscritti nelle sezioni corrispondenti dell’elenco regionale.
La Giunta regionale definisce con propria deliberazione i servizi agevolati e le modalità di erogazione; l’aiuto non può superare il 100% della spesa relativa ai servizi agevolati. Restano fermi i principi di accessibilità generalizzata e di non esclusività per i soci delle organizzazioni erogatrici.
Ai preparatori iscritti nella relativa sezione dell’elenco regionale possono essere concessi aiuti per le spese di controllo e certificazione del processo produttivo, in regime de minimis secondo il regolamento (CE) n. 1998/2006. Gli interventi della legge non sono cumulabili con benefici analoghi previsti da altre leggi regionali per le stesse spese. Inoltre, in tutta la legge regionale sul biologico, i richiami al regolamento CEE n. 2092/91 si intendono integrati con le successive modificazioni e integrazioni.
Attribuzioni di AREA VdA
La legge modifica anche la legge regionale istitutiva dell’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, intervenendo su alcune attribuzioni dell’ente. Il testo fornito non specifica ulteriori contenuti materiali delle modifiche, ma ne risulta l’aggiornamento della disciplina dell’agenzia.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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