L.R. Valle d'Aosta 7/2008
Organizzazione della centrale unica per la gestione delle chiamate di soccorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce la centrale unica per la gestione delle chiamate di soccorso in Valle d'Aosta, definendone finalità, soggetti partecipanti, responsabilità, Comitato di pilotaggio e copertura finanziaria. Prevede costi a carico della Regione e rapporti finanziari con USL e Soccorso alpino. Le disposizioni economiche sono riferite agli esercizi 2008-2011 e seguenti, mentre la verifica organizzativa è prevista dopo il primo anno di attività.
Organizzazione della centrale unica di soccorso della Valle d'Aosta
Organizzazione della centrale unica per la gestione delle chiamate di soccorso
La legge disciplina l’istituzione e il funzionamento della centrale unica di soccorso della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste. Il provvedimento mira a coordinare in modo unitario gli interventi di emergenza sul territorio regionale, integrando i soggetti pubblici e privati incaricati di pubblico servizio che operano nel soccorso.
Finalità della centrale unica
La centrale unica è istituita per:
- garantire una risposta pronta alle richieste di soccorso nel territorio regionale;
- assicurare tempestivamente gli interventi necessari in caso di situazioni improvvise potenzialmente critiche;
- ottimizzare l’integrazione tra i soggetti operanti nel soccorso pubblico, secondo efficacia, efficienza ed economicità, con coordinamento operativo tra enti pubblici e privati incaricati di pubblico servizio;
- assicurare la corretta gestione delle informazioni relative a qualunque tipo di emergenza.
Soggetti partecipanti e possibile estensione
In sede di prima applicazione partecipano alla centrale unica:
- la Regione, tramite la struttura regionale competente in materia di protezione civile, il Corpo valdostano dei vigili del fuoco e il Corpo forestale della Valle d’Aosta;
- l’Azienda USL della Valle d’Aosta, tramite le strutture cui è affidata la funzione di soccorso sanitario;
- il Soccorso Alpino Valdostano, quale ente di diritto privato incaricato di pubblico servizio.
La partecipazione può essere estesa con deliberazione della Giunta regionale ad altri enti e strutture, anche non regionali, nonché alle forze dell’ordine o ad altri corpi, previo accordo con l’amministrazione interessata.
Personale e requisiti formativi
Gli enti partecipanti gestiscono il proprio personale impiegato nella centrale unica nel rispetto delle relazioni sindacali e definiscono la dotazione organica e le figure professionali necessarie al regolare funzionamento della struttura.
Al personale che opera nella centrale sono garantiti adeguati standard formativi, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale su proposta del Comitato di pilotaggio.
Responsabilità gestionale
La responsabilità gestionale e amministrativa della centrale unica è affidata alla struttura regionale competente in materia di protezione civile, ai sensi della disciplina regionale sull’organizzazione dell’amministrazione e del personale.
Comitato di pilotaggio
Con deliberazione della Giunta regionale è istituito un Comitato di pilotaggio, formato dai dirigenti, o loro delegati, delle strutture partecipanti e coordinato dal dirigente della struttura regionale competente in materia di protezione civile.
Il Comitato:
- formula proposte alla Giunta per l’adozione e l’aggiornamento dei modelli organizzativi della centrale;
- approva e aggiorna le procedure operative e le modalità di collaborazione tra gli enti, anche per prevenire conflitti di competenza;
- risolve le problematiche interne alla centrale;
- promuove e valuta soluzioni organizzative, procedurali e tecnologiche innovative;
- promuove il miglioramento continuo della qualità;
- svolge ogni altra attività necessaria alla piena attuazione della legge.
Può essere coadiuvato da esperti tecnici interni o esterni agli enti partecipanti, individuati di volta in volta, e da esperti esterni incaricati dalla Giunta regionale. Per quanto non previsto, il Comitato si disciplina internamente a maggioranza dei componenti.
Rapporti finanziari e copertura dei costi
I costi di gestione, manutenzione e ampliamento della centrale unica sono a carico della Regione.
I rapporti finanziari con l’Azienda USL derivanti dalle disposizioni su personale e formazione sono regolati annualmente nell’ambito dell’accordo di programma previsto dalla normativa regionale sanitaria.
I rapporti finanziari con il Soccorso alpino valdostano sono disciplinati secondo la normativa regionale di settore e nell’ambito delle convenzioni sugli obblighi di servizio pubblico per il soccorso in montagna e la protezione civile.
Disciplina finanziaria e oneri
L’onere complessivo derivante dalle disposizioni su personale, formazione, Comitato di pilotaggio e rapporti finanziari è quantificato in:
- 1.568.000 euro per il 2008;
- 2.550.000 euro annui per il 2009 e il 2010;
- 2.700.000 euro annui a decorrere dal 2011.
La copertura è prevista nel bilancio regionale 2008 e nel bilancio pluriennale 2008-2010, mediante risorse allocate in specifici obiettivi programmatici e capitoli di spesa relativi a fondi globali, sanità e protezione civile. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie.
Verifica iniziale e regime transitorio
Al termine del primo anno di attività della centrale unica, la Giunta regionale effettua una verifica delle modalità organizzative e gestionali sulla base di una relazione dettagliata del Comitato di pilotaggio. Se necessario, la Giunta può ridefinire i requisiti del personale necessario al funzionamento della centrale.
Attualità della disciplina
La legge disciplina un assetto organizzativo di protezione civile e soccorso che, per la sua natura strutturale, non risulta limitato a un esercizio finanziario specifico; tuttavia alcune previsioni economiche originarie sono riferite agli anni 2008-2011 e successive annualità. Il testo consolidato richiama inoltre modifiche intervenute nel 2026.
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