L.R. Valle d'Aosta 4/2008
Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge organizza il SEUS valdostano, regolando allarme 118, soccorso territoriale, trasporto sanitario urgente e programmabile, accettazione ospedaliera e centri traumatologici. Stabilisce compiti dell’Azienda USL, convenzioni con volontariato e altri soggetti, formazione del personale e atti attuativi entro termini precisi. Vigore dalla pubblicazione; l’art. 8 è stato abrogato nel 2009.
Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria della Valle d’Aosta
Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria della Valle d’Aosta
La legge definisce l’organizzazione del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria (SEUS) della Valle d’Aosta, con l’obiettivo di assicurare interventi tempestivi nei casi di criticità sanitaria. La disciplina riguarda sia il soccorso urgente sia il trasporto sanitario non urgente di feriti e infermi.
Oggetto, finalità e definizioni
La legge inquadra come emergenza sanitaria la situazione patologica improvvisa e rapidamente evolutiva che mette a rischio la sopravvivenza e richiede un intervento immediato per il sostegno delle funzioni vitali. Definisce inoltre l’urgenza sanitaria come condizione critica senza immediato pericolo di vita, ma che richiede assistenza, terapia e trasporto in tempi brevi. Il trasporto sanitario programmabile è invece un’attività non urgente, destinata di norma a persone non altrimenti trasportabili e svolta con mezzi idonei e personale adeguatamente addestrato.
Organizzazione del SEUS
Il SEUS è descritto come un insieme di strutture e servizi funzionalmente integrati e uniformi su tutto il territorio regionale. Le attività fondamentali sono tre:
- allarme sanitario;
- soccorso territoriale;
- accettazione ed emergenza sanitaria ospedaliera.
Il sistema interagisce con forze dell’ordine, protezione civile, Corpo regionale dei vigili del fuoco, Corpo forestale della Valle d’Aosta e Soccorso alpino valdostano, così da rendere più efficace il soccorso anche in caso di maxiemergenze o eventi non convenzionali.
Allarme sanitario e centrale 118
L’allarme sanitario è affidato all’Azienda USL della Valle d’Aosta tramite la centrale operativa Valle d’Aosta Soccorso 118, collegata operativamente con protezione civile, Soccorso alpino, Corpo forestale e vigili del fuoco. La legge prevede che, quando sarà pienamente operativa la Centrale unica del soccorso, le funzioni di allarme sanitario saranno integralmente svolte da quest’ultima.
Il servizio è garantito:
- su tutto il territorio regionale;
- mediante il numero unico gratuito 118;
- tramite un’unica rete radio di comunicazione come componente sanitaria della rete regionale di protezione civile;
- tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24.
La centrale coordina l’intervento di emergenza-urgenza, i trasferimenti urgenti per prestazioni specialistiche non eseguibili in loco, i trasporti sanitari programmabili, i collegamenti con la continuità assistenziale, l’attivazione della componente sanitaria in caso di calamità e la gestione integrata delle comunicazioni e dei dati con sistemi informatizzati che garantiscano riservatezza, sicurezza e rintracciabilità.
Soccorso territoriale e rete operativa
Il soccorso territoriale è strutturato su due livelli di risposta, in una logica di “risposta integrata tecnico-sanitaria bimodale”, con personale sanitario, tecnico e volontario adeguatamente formato. Il modello mira a modulare la risposta in funzione della tipologia di intervento e della distribuzione dei bisogni, utilizzando ambulanze, automediche ed elicotteri.
L’Azienda USL gestisce e coordina il soccorso territoriale secondo protocolli propri. In questo ambito:
- provvede al soccorso e trasporto sanitario urgente con medici, infermieri, tecnici e volontari presenti nelle postazioni permanenti o temporanee;
- può avvalersi della continuità assistenziale secondo schemi operativi che valorizzino le sinergie con il SEUS;
- istituisce protocolli organizzativi tra componente territoriale e ospedaliera per integrazione e rotazione del personale.
Per svolgere queste funzioni, l’Azienda USL utilizza:
- personale e mezzi del servizio sanitario regionale e della struttura di elisoccorso;
- personale, sedi e mezzi delle organizzazioni di volontariato del soccorso iscritte al registro regionale, sulla base di convenzione;
- personale della Croce rossa italiana autorizzato mediante convenzione;
- personale di altri enti privati autorizzati mediante convenzione.
Centri traumatologici
La Regione garantisce una rete di centri traumatologici distribuiti sul territorio, pensati come ulteriore livello di assistenza anche in ragione dell’orografia regionale e dei flussi turistici stagionali. Essi sono destinati all’assistenza e al trattamento di base degli eventi traumatici.
I centri operano con medici specialisti in ortopedia e traumatologia e con personale infermieristico e svolgono la funzione di ambulatori di primo filtro territoriale per il trattamento in loco dei traumi che non richiedono immediato ricovero ospedaliero.
L’accesso è diretto e comporta partecipazione alla spesa, perché il servizio è qualificato come aggiuntivo e non incluso nei livelli essenziali di assistenza erogati dalla Regione.
Personale medico e organizzazione delle sedi territoriali
Il personale medico del SEUS assicura:
- assistenza e soccorso avanzato sul territorio con ambulanze attrezzate;
- attività assistenziali e organizzative in occasione di maxiemergenze;
- trasferimenti di competenza.
Fino alla completa ridefinizione dell’organizzazione territoriale dell’assistenza primaria, le sedi territoriali di prime cure con medici di emergenza territoriale assicurano di norma l’operatività 24 ore su 24 per tutto l’anno.
L’Azienda USL deve inoltre disciplinare la rotazione intra- ed extraospedaliera del personale medico operante nel SEUS, così da garantire l’integrazione tra componente territoriale e ospedaliera.
Postazioni territoriali di ambulanze e mezzi di soccorso
Il soccorso e il trasporto degli infermi avvengono mediante ambulanze e automediche secondo le modalità previste dalla disciplina regionale richiamata dalla legge.
Le postazioni territoriali sono distribuite su base distrettuale, tenendo conto dell’orografia e dei tempi di percorrenza, con l’obiettivo di ridurre al minimo il tempo in cui il paziente resta senza supporto assistenziale. Le postazioni sono allertate esclusivamente dalla centrale operativa 118 tramite il sistema integrato di teleradiocomunicazioni.
Le postazioni fisse si distinguono in:
- SAM: sedi di ambulanze medicalizzate, attive 24 ore su 24 tutto l’anno, con personale tecnico dipendente specializzato e personale sanitario dipendente o convenzionato;
- CAV: centri di ambulanze dei volontari, con personale delle organizzazioni di volontariato adeguatamente addestrato;
- CAB: centri di ambulanze di base, con personale dipendente o convenzionato di enti privati autorizzati.
Personale del soccorso territoriale e ruolo del volontariato
Il personale sanitario, tecnico e amministrativo assicura il soccorso e il trasporto secondo il fabbisogno individuato dall’Azienda USL. Il sistema si avvale prioritariamente dei volontari del soccorso, purché adeguatamente formati e appartenenti ad organizzazioni iscritte al registro regionale. Può inoltre utilizzare, sulla base di accordi, altri enti o soggetti privati autorizzati al soccorso o al trasporto di infermi e feriti, i cui addetti devono essere formati secondo la normativa regionale vigente.
Accettazione ed emergenza sanitaria ospedaliera
L’attività di accettazione ed emergenza ospedaliera è finalizzata a garantire in tempi rapidi la diagnostica e il trattamento nei casi di emergenza-urgenza. La disciplina organizzativa è demandata all’Azienda USL nell’atto aziendale.
Adempimenti dell’Azienda USL e termini di attuazione
L’Azienda USL è il soggetto centrale di attuazione della legge e deve adottare tutti gli atti necessari al funzionamento del SEUS.
Entro quattro mesi dall’entrata in vigore deve, tra l’altro:
- adottare i protocolli per la centrale 118 e per i trasporti sanitari;
- definire organizzazione, risorse, responsabilità e dotazioni dei centri traumatologici;
- definire l’organizzazione delle sedi SAM, CAV e CAB;
- identificare gli standard informativi del SEUS integrabili nella cartella sanitaria unica informatizzata;
- predisporre i protocolli per il personale tecnico dipendente specializzato;
- definire l’integrazione dei medici di emergenza territoriale con il dipartimento di emergenza;
- disciplinare l’uso sanitario dell’elisoccorso con la protezione civile;
- stipulare accordi per il primo soccorso in ambiente montano e con le società impiantistiche sciistiche;
- stipulare accordi con la protezione civile per maxiemergenze ed emergenze non convenzionali;
- disciplinare i rapporti con gli organizzatori di eventi e manifestazioni.
Entro sei mesi deve individuare standard, indicatori e metodologie per la verifica e revisione della qualità del SEUS.
Entro un anno deve avviare il collegamento informatico tra centrale 118, sedi SAM e struttura ospedaliera di accettazione e pronto soccorso.
Inoltre l’Azienda USL deve predisporre programmi di formazione e aggiornamento del personale. Per i medici di continuità assistenziale è previsto un piano di formazione permanente obbligatoria di almeno 50 ore annue individuali.
La stessa Azienda USL trasmette annualmente alla struttura regionale competente in materia di sanità una relazione sulle attività disciplinate dalla legge.
Disposizioni sull’allegato tecnico e sull’operatore tecnico specializzato
L’allegato A disciplina le attività dell’operatore tecnico specializzato del SEUS, previa formazione e certificazione riconosciuta dall’Azienda USL. Tale figura svolge le funzioni di:
- autista di ambulanza e automedica;
- soccorritore;
- tecnico operatore di centrale;
- formatore.
Come autista-soccorritore, l’operatore cura la conduzione dei mezzi, la verifica della loro efficienza, la pulizia di veicolo e attrezzature e la partecipazione, su indicazione del responsabile del soccorso, alle attività di base di soccorso e gestione delle maxiemergenze nei limiti delle competenze previste dai protocolli aziendali.
Come tecnico operatore di centrale, previa specifica formazione e certificazione secondo lo standard aziendale Medical Dispatch System, coopera nella gestione delle chiamate, può contribuire alla valutazione della domanda di soccorso, dispone l’invio della risorsa più adeguata secondo il protocollo Dispatch, segue la missione e fornisce informazioni disponibili nella banca dati della centrale, oltre a supportare la gestione delle maxiemergenze.
Come formatore, svolge attività di formazione e aggiornamento rivolte al personale soccorritore e partecipa anche a iniziative informative verso la popolazione, nei limiti delle competenze e con adeguata formazione.
Disposizioni finali, aggiornamento dell’allegato e decorrenza
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con deliberazione modificazioni e integrazioni all’allegato A, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente e con pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
La legge è dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Stato di attualità
La legge continua a costituire il quadro regionale di riferimento per il SEUS valdostano, ma l’articolo 8 è stato espressamente abrogato nel 2009. Restano inoltre rilevanti le modifiche successive all’allegato A e all’articolo 13, che hanno aggiornato la disciplina organizzativa e tecnica del servizio.
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