L.R. Valle d'Aosta 5/2008
Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Valle d’Aosta coltivazione di cave e torbiere, ricerca e concessione mineraria, acque minerali naturali, di sorgente e termali, oltre al recupero di cave e siti minerari dismessi. Regola PRAE, autorizzazioni, concessioni, controlli, sanzioni e diritti proporzionali. È stata più volte modificata; restano rilevanti soprattutto le procedure e i titoli ancora attivabili.
Disciplina regionale di cave, miniere, acque minerali, sorgenti e termali in Valle d’Aosta
Disciplina regionale delle cave, delle miniere e delle acque minerali in Valle d’Aosta
La legge detta la disciplina organica, per il territorio della Valle d’Aosta, dell’attività estrattiva di cave e miniere, della ricerca e coltivazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali, nonché della valorizzazione e del recupero dei siti dismessi. Il sistema è imperniato su pianificazione regionale, titoli autorizzativi e concessori, controlli tecnici e igienico-sanitari, obblighi economici e sanzioni.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione interviene per salvaguardare ambiente e territorio, nell’ambito delle competenze statutarie speciali, disciplinando:
- l’attività estrattiva dei minerali solidi di cava e di miniera;
- la ricerca e la coltivazione delle miniere di prima categoria;
- la ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali;
- gli interventi di riassetto, recupero e valorizzazione dei siti estrattivi o minerari dismessi.
Per le cave, la legge considera attività di cava i lavori di coltivazione di giacimenti di sostanze minerali industrialmente utilizzabili non classificate nella prima categoria, nonché altri interventi sul suolo per l’utilizzazione imprenditoriale del materiale estratto, con esclusione del prelievo di pietrame disciplinato separatamente.
Pianificazione regionale delle attività estrattive
La disciplina delle cave si fonda sul Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), strumento strategico di pianificazione con rilevanza geologica, idrogeologica, economica, urbanistica e paesistico-ambientale. Il piano mira a conciliare fabbisogni produttivi e tutela del territorio, tenendo conto di:
- fabbisogni decennali per opere e interventi pubblici e privati;
- disponibilità di risorse e fonti di approvvigionamento;
- fonti alternative per soddisfare la domanda;
- effetti su territorio, viabilità, acque, polveri, paesaggio, ambiente naturale e distribuzione dei siti estrattivi;
- ripristino o riconversione dei siti compromessi, anche con impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti speciali inerti.
Il PRAE è articolato in tre piani di settore: inerti, pietrame, giacimenti di marmo e pietre affini ad uso ornamentale. Deve contenere l’elenco delle cave in esercizio, delle cave dismesse ancora sfruttabili, delle nuove aree estrattive e dei siti non più coltivabili con indicazione prioritaria di riconversione o sistemazione ambientale.
Sono previste varianti non sostanziali, rimozione di aree già coltivate e recuperate, e approvazione con contestuale modifica del piano per nuovi utilizzi di aree di interesse pubblico. Il piano prevale sugli strumenti urbanistici comunali e le sue previsioni sono immediatamente efficaci e vincolanti.
Adozione, approvazione e verifica del PRAE
Il PRAE è adottato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, previo parere del Comitato tecnico per l’ambiente e dei Comuni interessati. La proposta è depositata, pubblicata e affissa per 60 giorni, durante i quali chiunque abbia interesse può presentare osservazioni.
Se le osservazioni chiedono nuove aree estrattive, devono essere corredate da indagini tecniche e studio di impatto ambientale. Il Consiglio approva il piano entro 120 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni o dal parere relativo alle nuove aree. Il piano è poi verificato ogni tre anni.
Catasto dei giacimenti di marmo e pietre affini
La legge prevede un catasto regionale dei giacimenti di marmo e pietre affini ad uso ornamentale, gestito dalla struttura competente. Il catasto raccoglie dati su giacimenti in esercizio, inattivi o abbandonati, tipologia e qualità dei materiali, dati storici e ogni informazione utile, comprese le principali destinazioni dei materiali prodotti. I dati sono pubblici e sono usati anche ai fini della redazione del PRAE.
Regime autorizzatorio per cave e torbiere
L’attività di coltivazione di cave e torbiere richiede autorizzazione regionale, rilasciata dalla Giunta su istruttoria della struttura competente e in coerenza con il PRAE. La domanda deve contenere dati del richiedente, titolo legittimante, referenze bancarie, certificato fallimentare, ubicazione e dimensioni dell’area, quantitativi da movimentare ed estrarre, materiali da coltivare, durata richiesta e prova del pagamento degli oneri istruttori, oltre alla documentazione tecnica prevista dagli allegati.
Se l’intervento è soggetto a VIA, la domanda integra la documentazione ambientale richiesta e l’autorizzazione sostituisce anche la decisione di compatibilità ambientale, con eventuali prescrizioni. L’efficacia del titolo è subordinata a garanzia bancaria o assicurativa per il recupero ambientale.
La Giunta decide di regola entro 90 giorni; se c’è VIA, entro 30 giorni dal parere del Comitato tecnico per l’ambiente. L’autorizzazione può comprendere anche opere e impianti fissi e, per i vincoli pubblicistici regionali, contiene le prescrizioni di tutela che assorbono gli altri atti amministrativi regionali di competenza.
Durata, rinnovo e subingresso nelle autorizzazioni di cava
L’autorizzazione alla cava o torbiera non può superare 10 anni; per i marmi e le pietre ornamentali può arrivare fino a 20 anni. È rinnovabile per uguale durata e può essere prorogata fino a 2 anni se la coltivazione non è completata, purché la domanda sia presentata almeno 3 mesi prima della scadenza. Il rinnovo va chiesto tra l’ottavo e il terzo mese antecedente la scadenza.
L’autorizzazione è personale. In caso di trasferimento del diritto sul giacimento, il subentrante deve chiedere il subingresso entro 30 giorni. In caso di successione, gli eredi devono chiedere il trasferimento entro 6 mesi dall’apertura della successione e nominare un rappresentante unico.
Regime di concessione per cave e torbiere
Le cave sottratte alla disponibilità del proprietario entrano nel patrimonio indisponibile regionale. La Giunta può disporre il passaggio al patrimonio indisponibile e darle in concessione a terzi per pubblico interesse quando il proprietario non inizi o non sviluppi adeguatamente la coltivazione o sia decaduto dall’autorizzazione.
La concessione può durare fino a 10 anni per pietrame e inerti e fino a 20 anni per marmi e pietre ornamentali, con possibilità di rinnovo o proroga fino all’esaurimento del giacimento. È previsto anche il diritto proporzionale annuo: euro 40 per ettaro o frazione, con minimo euro 600, aggiornato triennalmente e versato ogni anno entro il 31 marzo.
Contributi, indennizzi e interventi particolari nelle cave
Per le cave, salvo quelle di marmo e pietre ornamentali, il titolare di autorizzazione o concessione deve versare al Comune un contributo per il pregiudizio ambientale e l’uso delle infrastrutture pubbliche; per l’asportazione di materiali litoidi dagli alvei il contributo è versato al Consorzio regionale per la pesca, secondo la disciplina speciale introdotta successivamente.
La Giunta determina l’importo per metro cubo estratto, aggiornabile triennalmente. Il contributo è versato annualmente sulla base di dichiarazione del titolare, con eventuale accertamento diretto del Comune o dei dati forniti dalla struttura competente.
In caso di eventi calamitosi con stato di emergenza, Regione e Comuni possono autorizzare estrazioni in deroga al PRAE per interventi urgenti o per prevenire pericoli alla pubblica incolumità, per un massimo di 3 anni, prorogabile solo per motivata necessità. Il materiale deve essere impiegato solo per tali interventi; i proprietari hanno diritto a equo indennizzo.
Il prelievo di pietrame da accumuli naturali o artificiali per specifici interventi edilizi o di recupero locale può essere autorizzato dal Comune, con disciplina semplificata e controllo comunale.
Opere, impianti e organizzazione comune tra più cave
Gli impianti fissi e le opere a servizio della coltivazione, se all’interno del PRAE, devono rispettare le prescrizioni del piano. Se richiedono concessione edilizia, il Comune deve rilasciarla entro 90 giorni, verificando la conformità al PRAE o all’autorizzazione regionale.
La Giunta può stabilire prescrizioni comuni per più cave nella stessa zona, anche su discariche e deflusso delle acque. Possono essere costituiti consorzi facoltativi o obbligatori per lavori preparatori, manutenzione e uso delle opere comuni. Nei consorzi obbligatori, se i lavori non procedono, la Giunta può nominare un commissario che esegue le opere con addebito delle spese ai consorziati.
Riassetto delle cave abbandonate
Per le aree di cava dismesse, comprese opere accessorie e impianti di particolare interesse culturale e ambientale, proprietari o Regione possono predisporre progetti di ripristino o riconversione ambientale, approvati dalla Giunta.
Per gli interventi di ripristino ambientale la Giunta può concedere contributi fino al 60% dei costi o realizzare direttamente le opere. La domanda deve contenere i dati del richiedente, il titolo legittimante, l’ubicazione, la dimensione dell’area e la dichiarazione di disponibilità, oltre alla documentazione tecnica prevista.
Ricerca mineraria di prima categoria e valorizzazione dei siti dismessi
La Parte III disciplina la ricerca e coltivazione dei minerali solidi di prima categoria e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, anche per fini turistici, museali, culturali ed economici. La Regione promuove la riqualificazione dei siti minerari dismessi e il riutilizzo dei vuoti sotterranei, anche in sezioni esaurite di giacimenti ancora attivi.
La ricerca ha ad oggetto l’individuazione dei giacimenti e la verifica della loro coltivabilità economica nel rispetto dell’ambiente.
Permesso di ricerca mineraria
Il permesso di ricerca richiede domanda alla struttura competente con dati del richiedente, titolo legittimante, referenze bancarie, certificato fallimentare, tipo di minerale, area interessata, mappali, durata richiesta e oneri istruttori, oltre alla documentazione tecnica.
La domanda è depositata e pubblicata nei Comuni interessati. La struttura cura l’istruttoria, i sopralluoghi e la conferenza di servizi. Il permesso è rilasciato dalla Giunta entro 90 giorni, contiene prescrizioni su modalità di ricerca, salvaguardia geoidrologica e ricomposizione dei siti, ed è subordinato a garanzia bancaria o assicurativa per il recupero ambientale.
Il permesso dura al massimo 3 anni ed è prorogabile una sola volta per non più di 2 anni, se il ricercatore ha adempiuto agli obblighi e giustifica la necessità di proseguire. La domanda di proroga va presentata almeno 90 giorni prima della scadenza.
Il ricercatore deve comunicare entro 90 giorni il rinvenimento di giacimenti, inviare relazioni semestrali, sistemare i luoghi e risarcire i danni ai proprietari. Versa un diritto proporzionale annuo di euro 15 per ettaro o frazione, con minimo euro 600, aggiornabile triennalmente e pagato entro il 31 marzo.
Concessione mineraria per coltivazione e gestione dei siti minerari dismessi
La concessione mineraria può riguardare sia la coltivazione del giacimento sia la gestione di siti minerari dismessi per finalità socio-culturali e ambientali.
La domanda di coltivazione richiede dati del richiedente, titolo legittimante, garanzie bancarie, certificato fallimentare, tipo di minerale, area, mappali, durata e documentazione tecnica. La domanda per siti dismessi richiede, inoltre, prova della non attuale coltivabilità, progetto socio-culturale coerente con gli indirizzi regionali, dimostrazione dei mezzi finanziari e durata richiesta.
La Giunta rilascia la concessione entro 120 giorni, previo parere della conferenza di servizi e tenendo conto della tutela ambientale, dei vincoli pubblicistici, della rilevanza delle risorse e degli impegni assunti. La concessione indica l’area, le prescrizioni di coltivazione e recupero ambientale. È subordinata a garanzia bancaria o assicurativa per il recupero ambientale.
Per i siti dismessi, la concessione è rilasciata se il progetto risponde alle finalità di valorizzazione socio-culturale e ambientale; in questo caso non è dovuto il diritto proporzionale.
Durata, rinnovo e diritti della concessione mineraria
La concessione mineraria dura al massimo 30 anni ed è rinnovabile per uguale durata; la domanda di rinnovo va presentata un anno prima della scadenza e può essere accolta se il concessionario ha adempiuto agli obblighi. È possibile una proroga, una sola volta, fino a 2 anni, con domanda almeno 120 giorni prima della scadenza.
Per le pertinenze minerarie, il concessionario deve comunicare alla struttura competente l’elenco e la perizia di valore; l’elenco è pubblico. I titolari di concessione presentano ogni anno i dati statistici entro il 15 gennaio e mettono a disposizione i mezzi per l’ispezione.
Il diritto proporzionale è determinato dalla Giunta in base a estensione, tipo, quantità, tenore e valore del minerale, aggiornato triennalmente e pagato ogni anno entro il 31 marzo.
Acque minerali naturali, di sorgente e termali: ricerca e concessione
La Parte IV disciplina ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali, promuovendone la tutela e la valorizzazione in un’ottica di sostenibilità ambientale e socioeconomica.
La coltivazione e l’utilizzazione avvengono mediante concessione onerosa e a tempo determinato.
Per la ricerca, la domanda deve contenere dati del richiedente, titolo legittimante, referenze bancarie, certificato fallimentare, classificazione dell’acqua, area, mappali, durata e oneri istruttori, con la documentazione tecnica prevista. La domanda è pubblicata sul sito istituzionale e negli albi pretori. L’istruttoria è affidata alla struttura competente, che acquisisce i pareri della conferenza di servizi. Il permesso è rilasciato dalla Giunta entro 60 giorni dall’acquisizione delle determinazioni della conferenza, con garanzia bancaria o assicurativa per il recupero ambientale.
Il permesso dura al massimo 3 anni, prorogabile una sola volta per non più di 2 anni; la domanda di proroga va presentata almeno 120 giorni prima della scadenza. Il ricercatore deve comunicare entro 90 giorni il rinvenimento di sorgenti o falde, trasmettere relazioni semestrali, consentire il prelievo dei campioni alla presenza dei funzionari competenti, adottare misure contro l’inquinamento e risarcire i danni.
Il diritto proporzionale annuo è pari a euro 15 per ettaro o frazione, con minimo euro 250, aggiornato triennalmente e pagato ogni anno entro il 31 marzo.
Concessione di coltivazione delle acque e domande comunali
La concessione può essere chiesta dal soggetto che ha ottenuto il riconoscimento ministeriale delle acque, da altro soggetto interessato allo sfruttamento oppure dal Comune interessato a un potenziale sfruttamento.
Per i soggetti privati o pubblici di cui alle prime due ipotesi, la domanda contiene dati del richiedente, titolo legittimante, referenze bancarie, certificato fallimentare, classificazione dell’acqua, area, mappali, durata, oneri istruttori e documentazione tecnica. Per la domanda comunale sono richiesti solo alcuni di questi elementi, più uno studio di fattibilità tecnico-operativa e di sostenibilità economico-finanziaria.
La concessione è rilasciata dalla Giunta, con procedura a evidenza pubblica, entro 60 giorni dall’acquisizione delle determinazioni della conferenza di servizi e dopo il provvedimento ministeriale sulla sussistenza delle caratteristiche dell’acqua. La concessione comunale dura al massimo 5 anni ed è prorogabile per altri 2 anni.
Contenuto della concessione sulle acque e obblighi del concessionario
La concessione individua l’area concessa e l’area di protezione igienico-sanitaria, contiene prescrizioni sulla coltivazione, misure di vigilanza, obbligo di misurazioni semestrali della portata, installazione di misuratori automatici e strumenti meteorologici, condizioni di tutela della salubrità e prescrizioni di recupero ambientale.
L’efficacia è subordinata a garanzia bancaria o assicurativa per il recupero ambientale. L’atto è notificato, pubblicato e trascritto nei registri immobiliari a spese del concessionario.
Il concessionario deve installare gli strumenti di misurazione, inviare semestralmente i risultati, far eseguire analisi periodiche da strutture autorizzate, trasmettere dati su precipitazioni, imbottigliamento e occupazione, e attenersi alle prescrizioni delle strutture regionali. I contratti di somministrazione di acque minerali o termali devono essere preventivamente autorizzati dalla Giunta.
Sospensione, tutela igienico-sanitaria e passaggio tra titoli delle acque
La coltivazione deve essere esercitata costantemente, salvo sospensione autorizzata dalla Giunta per motivate ragioni; le sospensioni stagionali previste nei programmi annuali non sono considerate sospensione ai fini della norma. Anche durante la sospensione, il concessionario deve mantenere il bene.
La sorgente non deve interferire con abitati, opere pubbliche o coltivazioni: la domanda deve essere corredata da perizia asseverata che escluda tali interferenze. Il provvedimento individua un’area di protezione assoluta e una ulteriore area con limitazioni alle attività, salvo autorizzazione regionale. Eventuali mancati guadagni per il vincolo sono risarciti dal concessionario al proprietario.
È previsto il passaggio da acqua minerale naturale ad acqua di sorgente su domanda del titolare, previa trasmissione al Ministero della salute e rilascio del titolo regionale dopo il riconoscimento ministeriale.
Disciplina igienico-sanitaria del termalismo
L’utilizzazione delle sorgenti idrominerali e idrotermali è consentita solo per imbottigliamento o condizionamento in loco, presso stabilimenti termali, per bevande analcoliche o per la produzione di sali minerali a scopo terapeutico.
L’impiego è subordinato ad autorizzazione regionale, previo parere della prevenzione dell’Azienda USL e verifica del possesso della concessione, dell’autorizzazione sanitaria regionale, del riconoscimento ministeriale delle proprietà terapeutiche e del rispetto delle norme vigenti. La Giunta stabilisce i criteri e le modalità della domanda.
Sono stabilimenti termali quelli che utilizzano acque minerali naturali, fanghi, limi, muffe e simili, nonché grotte naturali e artificiali. L’autorizzazione indica generalità del richiedente, cure praticabili, periodo di apertura e direttore sanitario; approva anche il regolamento sanitario interno, ha durata massima di 30 anni ed è personale e non cedibile.
La struttura competente dell’Azienda USL effettua controlli annuali. La Giunta può sospendere o revocare l’autorizzazione previa diffida in caso di irregolarità o compromissione del normale esercizio.
Disposizioni comuni: accesso ai fondi, ipoteca, VIA e vincoli
Il ricercatore o concessionario deve notificare ai proprietari e possessori, otto giorni prima dell’ingresso, copia del titolo e questi non possono opporsi ai lavori. I proprietari possono chiedere cauzione per eventuali danni; in caso di disaccordo la cauzione è determinata dalla struttura competente. Il deposito presso la tesoreria regionale è condizione per iniziare i lavori di ricerca.
L’iscrizione di ipoteca sul bene concesso e sulle pertinenze inseparabili richiede autorizzazione della Giunta; l’importo non può superare l’80% del valore delle pertinenze. L’esecuzione forzata del diritto di concessione può essere promossa solo dai creditori ipotecari; l’aggiudicatario subentra previa verifica dei requisiti tecnico-economici.
Quando è richiesta la VIA o vi sono vincoli pubblicistici regionali, il richiedente deve presentare la relativa documentazione e i provvedimenti contengono le prescrizioni di tutela, con decisione sulla VIA integrata nel titolo.
Asportazione di materiali litoidi dagli alvei
L’attività di asportazione di materiali litoidi dagli alvei è regolata da una disciplina speciale. Le aree interessate non entrano nel PRAE, ma i quantitativi estratti concorrono al volume annuo complessivo estratto nella Regione.
L’attività è consentita solo nei tratti d’alveo individuati dalla struttura competente in materia di demanio idrico e finalizzata al ripristino delle sezioni di deflusso, alla funzionalità delle opere di presa o al ripristino dei bacini di accumulo. La domanda è istruita dalla struttura competente, che effettua sopralluoghi e acquisisce la conferenza di servizi; l’autorizzazione è rilasciata dal dirigente competente entro 60 giorni e contiene prescrizioni di esercizio, tutela geologica e recupero ambientale.
Il provvedimento è comunicato ai soggetti interessati e il titolare paga il contributo di cui all’articolo 13. La disciplina è collegata alla normativa ambientale statale richiamata nel testo consolidato.
Conferenza di servizi, rapporti con urbanistica, trasferimenti e cessazione dei titoli
La legge prevede una conferenza di servizi presieduta dalla struttura competente, con partecipazione delle strutture regionali interessate, dell’Azienda USL e dei Comuni.
Le prescrizioni dei titoli estrattivi prevalgono sugli strumenti urbanistici, salvo specifici divieti a tutela di salubrità, ambiente e sicurezza.
Il permesso di ricerca e la concessione possono essere trasferiti per atto tra vivi previa autorizzazione regionale e accertamento tecnico-economico del subentrante; in caso di morte, gli eredi possono subentrare se chiedono il trasferimento entro 6 mesi e nominano un rappresentante unico. Il trasferimento non autorizzato è nullo e comporta decadenza.
I titoli cessano per scadenza, rinuncia, decadenza o revoca. In caso di rinuncia, il titolare deve darne comunicazione e attendere le prescrizioni regionali di sicurezza e recupero ambientale; la rinuncia produce effetti dalla pubblicazione della deliberazione regionale. In caso di rinuncia, decadenza o revoca, il giacimento e le pertinenze inseparabili devono essere consegnati alla struttura competente.
Decadenza, revoca e conseguenze
La decadenza può essere dichiarata per inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni, mancato inizio dei lavori, sospensione oltre i termini consentiti, mancato versamento del diritto proporzionale, violazioni gravi o insufficiente sviluppo della ricerca o coltivazione. Per le acque minerali, di sorgente e termali, la revoca del riconoscimento ministeriale comporta decadenza.
La Giunta contesta i motivi, acquisisce l’istruttoria e stabilisce le misure per la messa in sicurezza e il recupero ambientale. La decadenza ha effetto dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale.
La revoca può essere disposta per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con determinazione contestuale dell’indennità dovuta.
Vigilanza, controlli, polizia mineraria e sanzioni
La vigilanza è affidata alla struttura competente, con concorso dei Comuni e del Corpo forestale. Per i siti in zone vincolate intervengono anche le strutture regionali competenti. Per le acque minerali, di sorgente e termali la vigilanza igienico-sanitaria spetta all’Azienda USL. La struttura competente redige relazioni annuali sullo stato delle coltivazioni e, a fine coltivazione, una relazione tecnica sul ripristino ambientale.
La Regione esercita le funzioni amministrative di polizia mineraria e di igiene e sicurezza del lavoro mediante il Presidente della Regione e il personale della struttura competente, avvalendosi anche dell’Azienda USL per i profili di salute e sicurezza. I funzionari appositamente incaricati sono ufficiali di polizia giudiziaria.
Le sanzioni amministrative puniscono l’attività estrattiva senza titolo, l’installazione di opere non autorizzate e l’inosservanza delle prescrizioni, con importi differenziati. Il Presidente della Regione irroga le sanzioni e dispone l’immediata sospensione dei lavori non autorizzati o non conformi. Per le acque termali, in caso di particolare gravità o mancato pagamento delle sanzioni, la Giunta può ordinare la chiusura degli stabilimenti abusivi o irregolari.
Diritti di istruttoria, abrogazioni, transitorio e finanza
Le spese tecniche di istruttoria sono a carico del richiedente, salvo le domande di proroga; l’importo era fissato originariamente in euro 400 per il 2008 ed è rideterminabile triennalmente.
Sono abrogate le precedenti leggi regionali in materia di miniere e cave del 1958 e del 1996, oltre ad alcune disposizioni settoriali. La legge si applica ai procedimenti autorizzatori già avviati ma non conclusi alla data di entrata in vigore; il PRAE in formazione deve essere approvato secondo le nuove procedure, mentre resta valido quello vigente fino al nuovo piano. La Giunta può autorizzare nuove cave o rinnovi in base al PRAE vigente.
Le disposizioni finanziarie individuano gli oneri e la copertura a carico del bilancio regionale e destinano alla Regione i proventi dei diritti proporzionali, dei diritti di istruttoria e delle sanzioni amministrative.
Valutazione di attualità
La legge resta il riferimento organico della Valle d’Aosta in materia estrattiva e termale, ma alcune previsioni sono storicamente datate o già esaurite nei loro effetti transitori. In particolare, sono obsoleti i riferimenti a termini e oneri riferiti all’anno 2008 o a periodi già conclusi; restano invece utili le regole strutturali su autorizzazioni, concessioni, controlli e sanzioni.
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