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Sentenza

Sentenza n. 54/2026 - Lecce, Sezione 3

per l’esecuzione -del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro, n.183/2025, pubblicata il 24.01.2025, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 30.01.2025, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “condanna il convenuto MINISTERO ad adottare ogni consequenziale adempimento per garantire l'effettiva fruizione del suddetto beneficio economico mediante accredito su “CARTA DOCENTE”, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione”, e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva, fissando ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a. la somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.

Giustizia amministrativa202501117

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro n. 183/2025, relativa all’accredito del beneficio economico della Carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro n. 183/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 30 gennaio 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero ad adottare ogni adempimento necessario a garantire l’effettiva fruizione del beneficio economico mediante accredito sulla Carta docente, secondo le regole previste per i dipendenti a tempo indeterminato e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione. La ricorrente ha dedotto la perdurante inerzia dell’Amministrazione e ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, nonché, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero e gli uffici scolastici costituiti non hanno contestato l’inadempimento, limitandosi a depositare una nota che indicava la competenza del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare completa esecuzione, quanto alla sorte capitale, al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Taranto, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il giudizio di ottemperanza è stato ritenuto ammissibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., trattandosi dell’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. Il Collegio ha verificato la regolare notificazione del ricorso, il rispetto del termine dimezzato per il deposito e la sussistenza della cosa giudicata. Ha inoltre ritenuto applicabile il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, essendo la sentenza stata notificata all’Amministrazione munita di formula esecutiva e risultando infruttuoso tale termine. La nota depositata dall’Amministrazione non dimostrava l’avvenuta esecuzione del giudicato. Per l’eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per il personale scolastico presso il Dipartimento competente, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni per l’esecuzione sostitutiva. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario

    Il giudizio amministrativo di ottemperanza è utilizzabile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione alla regolarità del ricorso di ottemperanza e alla comprovata formazione del giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto il TAR ha nominato il commissario ad acta, senza liquidare una penalità di mora.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    È richiamato per il dimezzamento dei termini di deposito applicabile al rito camerale dell’ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla Pubblica Amministrazione del titolo esecutivo

    Il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notificazione alla Pubblica Amministrazione del titolo esecutivo e, una volta infruttuosamente decorso, non impedisce la proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato nella sentenza del giudice ordinario quale base per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto all’accredito sino all’effettiva attribuzione.

  • art. 26 c.p.a.

    In applicazione del principio della soccombenza, fonda la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza.

  • art. 91 c.p.c.

    È richiamato quale ulteriore fondamento della condanna alle spese a carico dell’Amministrazione soccombente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • L’ottemperanza è limitata alla stretta esecuzione del contenuto precettivo del giudicato e non può essere utilizzata per introdurre domande ulteriori o diverse, anche se collegate alla decisione da eseguire.
  • L’esecuzione di un ordine giudiziale costituisce un dovere inderogabile d’ufficio dell’Amministrazione destinataria e dei suoi rappresentanti e funzionari; la mera indicazione dell’ufficio competente non dimostra l’avvenuta ottemperanza.
  • Quando l’Amministrazione non esegue spontaneamente il giudicato entro il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei suoi confronti, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un nuovo termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva.
  • Il commissario ad acta scelto tra i dipendenti pubblici già inseriti nella struttura dell’Amministrazione debitrice non ha diritto a un compenso aggiuntivo, salvo diversa previsione non risultante dalla decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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