Circolare numero 111 del 24-6-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare determina per l’anno 2003 i contributi dovuti da coltivatori diretti, coloni e mezzadri e dagli imprenditori agricoli a titolo principale, con indicazione delle aliquote IVS, della contribuzione di maternità e della contribuzione INAIL. Specifica inoltre le regole per i territori agevolati e non agevolati, richiama le fasce di reddito, riporta gli importi annui dovuti per categoria ed età e indica le modalità e le scadenze di pagamento tramite modelli F24.
Contributi obbligatori 2003 per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli a titolo principale
Contributi obbligatori 2003 per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli a titolo principale
La circolare disciplina i contributi obbligatori dovuti per l’anno 2003 dalle categorie agricole indicate, fornendo il quadro delle aliquote IVS, della contribuzione di maternità e della contribuzione INAIL, nonché gli importi annui dovuti in base all’età, alla fascia di reddito e alla localizzazione dell’azienda. Vengono inoltre precisate le modalità di pagamento e le scadenze dei versamenti.
Ambito di applicazione e criteri di calcolo
Il calcolo dei contributi IVS per coltivatori diretti, coloni e mezzadri e per imprenditori agricoli a titolo principale si fonda sulla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito della tabella D allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, rimodulate dal d.lgs. 16 aprile 1997, n. 146 e convertite in euro secondo quanto già richiamato dalla circolare n. 83 del 23 aprile 2002. Su tale base si applica un’aliquota percentuale al reddito convenzionale individuale.
Per il 2003 il reddito medio convenzionale è indicato in euro 41,81, in corso di pubblicazione con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Le aliquote base risultano quindi pari a:
- 18,30% per la generalità delle imprese, ridotta al 15,80% per i soggetti con età inferiore a 21 anni;
- 15,30% per le imprese ubicate in territori montani o zone svantaggiate, ridotta al 10,80% per i soggetti con età inferiore a 21 anni.
Tenuto conto del contributo addizionale del 2% previsto dall’art. 12, ultimo comma, della legge n. 233/1990, le aliquote complessive IVS per il 2003 sono fissate in:
- 20,30% per i maggiori di 21 anni nei territori non agevolati;
- 17,30% per i maggiori di 21 anni nei territori agevolati;
- 17,80% per i minori di 21 anni nei territori non agevolati;
- 12,80% per i minori di 21 anni nei territori agevolati.
Contribuzione IVS e addizionale giornaliera
La circolare precisa che il contributo addizionale previsto dall’art. 17, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160, è pari per il 2003 a euro 0,53 a giornata, in applicazione del meccanismo di adeguamento periodico di cui all’art. 22 della stessa legge. La legenda dell’allegato specifica che tale importo è calcolato entro il limite massimo di 156 giornate annue.
Contribuzione di maternità
Per l’anno 2003 il contributo annuo per la copertura degli oneri derivanti dall’indennità giornaliera di gravidanza e puerperio è fissato in euro 7,49, ai sensi dell’art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Il contributo è dovuto:
- per ciascuna unità attiva iscritta nella gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, ai sensi dell’art. 6 della legge 29 dicembre 1987, n. 546;
- per gli imprenditori agricoli a titolo principale, ai sensi dell’art. 66 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Contribuzione INAIL
Ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la circolare richiama l’art. 28 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, che prevede per il quinquennio 2001-2005 un aumento dei contributi in quota capitaria annua fino al 50% per i lavoratori autonomi agricoli. Dopo l’incremento del 12,5% applicato per ciascuno degli anni 2001 e 2002, per il 2003 l’aumento ulteriore è fissato all’8,33% da decreto interministeriale in corso di pubblicazione.
Di conseguenza, il contributo INAIL dovuto dai coltivatori diretti e dai mezzadri e coloni per il 2003 è pari a euro 683,09 annui, con riduzione a euro 473,03 per le aziende situate in territori montani o in zone svantaggiate.
Territori montani, zone svantaggiate e riclassificazione
Per l’individuazione dei territori agevolati occorre fare riferimento:
- al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 per i territori montani;
- all’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 per le zone agricole svantaggiate.
La circolare chiarisce che, per la categoria in esame, non si applicano le disposizioni emanate a seguito della riclassificazione richiamata dalla delibera CIPE n. 42 del 25 maggio 2000. Viene inoltre precisato che il comma 1 dell’art. 2 del d.lgs. n. 146/1997 ridistribuisce le agevolazioni in base a una nuova classificazione delle zone svantaggiate, ma tale riclassificazione opera solo per le aziende agricole che assumono manodopera a tempo determinato e indeterminato e non si estende ad altre disposizioni di legge.
Importi annui dei contributi e allegato tabellare
L’allegato 1 riporta le aliquote e gli importi in vigore per il 2003. La tabella distingue tra:
- territori non agevolati;
- territori montani e zone agricole svantaggiate;
- soggetti maggiori di 21 anni;
- soggetti minori di 21 anni;
- ultrasessantacinquenni.
Sono indicati importi annui differenziati per coltivatori diretti/mezzadri/coloni e per imprenditori agricoli a titolo principale, articolati in quattro fasce. Per i maggiori di 21 anni, ad esempio, gli importi annui vanno da euro 2.097,30 a euro 3.421,33 nei territori non agevolati per coltivatori diretti/coloni/mezzadri, e da euro 1.414,21 a euro 2.738,24 per gli imprenditori agricoli a titolo principale; nei territori agevolati gli importi vanno da euro 1.691,57 a euro 2.819,93 per i primi e da euro 1.218,54 a euro 2.346,90 per i secondi.
Per i minori di 21 anni gli importi si riducono ulteriormente, mentre per gli ultrasessantacinquenni si attestano, nei territori non agevolati, tra euro 1.393,94 e euro 2.055,96 per coltivatori diretti/coloni/mezzadri e tra euro 710,85 e euro 1.372,87 per gli imprenditori agricoli a titolo principale; nei territori agevolati, tra euro 1.086,04 e euro 1.650,23 per i primi e tra euro 613,01 e euro 1.177,20 per i secondi.
La legenda precisa inoltre che:
- le percentuali dei punti 1 e 2 sono calcolate sul reddito medio convenzionale di euro 41,81;
- il contributo di euro 0,53 è calcolato entro il limite massimo di 156 giornate annue;
- i punti 4 e 5 rappresentano contributi in cifra fissa per le assicurazioni obbligatorie di gravidanza-puerperio e INAIL;
- gli imprenditori agricoli a titolo principale devono versare i contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti, il contributo per gravidanza e puerperio, ma non la quota capitaria annua INAIL.
Modalità di versamento e scadenze
La riscossione dei contributi avviene tramite l’invio agli interessati di quattro modelli F24, recapitati con posta prioritaria. Le scadenze di pagamento sono fissate al:
- 16 luglio 2003;
- 16 settembre 2003;
- 17 novembre 2003;
- 16 gennaio 2004.
La circolare conclude richiamando che gli importi completi e le tabelle dettagliate per tutte le categorie sono contenuti nell’allegato 1.
Punti principali
Contribuzione IVS e reddito medio convenzionale
Il calcolo dei contributi IVS si basa sulla classificazione delle aziende in quattro fasce di reddito della tabella D della legge n. 233/1990, rimodulata dal d.lgs. n. 146/1997 e convertita in euro. Per il 2003 il reddito medio convenzionale è pari a euro 41,81. Le aliquote base sono fissate al 18,30% per la generalità delle imprese e al 15,30% per le imprese ubicate in territori montani o zone svantaggiate, con riduzione rispettivamente al 15,80% e al 10,80% per i soggetti con età inferiore a 21 anni. Considerato l’addizionale del 2% prevista dalla legge n. 233/1990, le aliquote complessive IVS diventano 20,30% e 17,30% per i maggiori di 21 anni, 17,80% e 12,80% per i minori di 21 anni, distintamente per zone normali e svantaggiate.
Addizionale IVS di cui alla legge n. 160/1975
L’importo del contributo addizionale previsto dall’art. 17, comma 1, della legge n. 160/1975 è determinato per il 2003 in euro 0,53 per giornata, in applicazione del meccanismo di adeguamento periodico dell’art. 22 della medesima legge. La legenda dell’allegato specifica che tale importo è calcolato entro il limite massimo di 156 giornate annue.
Contribuzione di maternità
Per il 2003 il contributo annuo destinato alla copertura degli oneri per l’indennità giornaliera di gravidanza e puerperio è fissato in euro 7,49 ai sensi dell’art. 49 della legge n. 488/1999. Il contributo è dovuto per ciascuna unità attiva iscritta nella gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché per gli imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell’art. 66 del d.lgs. n. 151/2001.
Contribuzione INAIL
Per il riequilibrio finanziario della gestione agricoltura, l’art. 28 del d.lgs. n. 38/2000 prevede per il quinquennio 2001-2005 un aumento dei contributi in quota capitaria annua fino al 50%. Dopo gli incrementi del 12,5% applicati nel 2001 e nel 2002, per il 2003 l’aumento ulteriore è fissato all’8,33%, in base a decreto interministeriale in corso di pubblicazione. Il contributo dovuto per l’assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali per coltivatori diretti, mezzadri e coloni è quindi pari a euro 683,09 annui, ridotti a euro 473,03 per aziende ubicate in territori montani o zone svantaggiate.
Territori agevolati e riclassificazione
Per i territori montani occorre fare riferimento al D.P.R. n. 601/1973 e, per le zone agricole svantaggiate, all’art. 15 della legge n. 984/1977. La circolare chiarisce che la riclassificazione introdotta dal d.lgs. n. 146/1997, richiamando anche la delibera CIPE n. 42/2000, opera solo per le aziende agricole che assumono manodopera a tempo determinato e indeterminato e non incide sulle altre disposizioni applicabili alla categoria.
Importi annui dovuti per fasce, età e territorio
L’allegato 1 riporta le aliquote e gli importi annui dei contributi per il 2003, distinti per coltivatori diretti/coloni/mezzadri e imprenditori agricoli a titolo principale, per fasce di reddito e per territori non agevolati o agevolati. Sono indicati importi diversi per soggetti maggiori di 21 anni, minori di 21 anni e ultrasessantacinquenni. Per gli imprenditori agricoli a titolo principale è precisato che essi sono tenuti al pagamento dei contributi per IVS e maternità, con esclusione della quota capitaria annua INAIL.
Modalità e scadenze di pagamento
La riscossione avviene mediante invio agli interessati di quattro modelli unificati F24 recapitati con posta prioritaria. Le scadenze per il pagamento sono fissate al 16 luglio 2003, 16 settembre 2003, 17 novembre 2003 e 16 gennaio 2004.
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