Circolare numero 113 del 25-6-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina, per il personale INPS destinatario del CCNL 16 febbraio 1999 e in integrazione all’art. 21 del CCNL 14 febbraio 2001, il trattamento di trasferta: presupposti, autorizzazioni, misura dell’indennità, rimborsi di viaggio, vitto e alloggio, missioni continuative, sospensioni, straordinario, assicurazioni e termini di liquidazione. Vengono inoltre regolati l’uso del mezzo proprio, del taxi e dei mezzi di servizio, con criteri di economicità e con limiti specifici per importi, documentazione e tempistiche. La disciplina entra in vigore dalla firma dell’accordo del 20 maggio 2003 e sostituisce le disposizioni incompatibili precedenti.
Indennità di trasferta e rimborsi spese in applicazione del CCNL 14 febbraio 2001
Indennità di trasferta in applicazione del CCNL 14.2.2001
La circolare definisce in modo organico il trattamento di trasferta del personale INPS, aggiornando la disciplina interna alla luce dell’accordo sindacale del 20 maggio 2003 e dell’art. 21 del CCNL 14 febbraio 2001. Sono regolati ambito di applicazione, criteri autorizzativi, indennità, rimborsi, missioni continuative, sospensioni, straordinario, assicurazioni e procedura di liquidazione.
Ambito di applicazione e decorrenza
La normativa si applica a tutto il personale destinatario del CCNL 16 febbraio 1999, cioè alle Aree professionali A, B e C, ai ruoli ad esaurimento ex art. 15 della legge n. 88/1989, ai professionisti e ai medici. La disciplina integra quella del CCNL 14 febbraio 2001 e, per le fattispecie contemplate dal comma 7 dell’art. 21 e per gli aspetti di dettaglio del comma 11, è efficace dalla firma dell’accordo; dalla medesima data restano disapplicate le disposizioni incompatibili.
Autorizzazione delle missioni e principi generali
Il personale può essere inviato in località diversa dalla dimora abituale o dalla sede ordinaria di servizio per esigenze di servizio. La competenza autorizzatoria è ripartita tra Direttori regionali, Direttori provinciali e subprovinciali, Direttore Centrale Sviluppo e Gestione Risorse Umane, dirigenti delle strutture centrali e Direttore Generale per le ipotesi residuali; è richiamata inoltre la delega conferita dal Direttore Generale ad alcuni Direttori centrali.
Il provvedimento di missione deve indicare:
- finalità della trasferta;
- giorno di partenza e di rientro;
- località di destinazione;
- mezzo di trasporto utilizzato;
- importo dell’eventuale anticipazione.
L’anticipo ordinario è pari al 75% del trattamento complessivamente presumibile; il dirigente responsabile può valutare, per esigenze oggettive, importi superiori.
Uso del mezzo proprio e della vettura di servizio
L’uso del mezzo proprio è escluso in via generale e ammesso solo in casi specifici, quali attività di vigilanza, indisponibilità di mezzi pubblici adeguati o comprovate ed eccezionali urgenze. La valutazione e l’autorizzazione competono al direttore della struttura di appartenenza. Per l’attività ispettiva l’autorizzazione è rilasciata per un anno e l’ispettore deve comunicare ogni variazione utile.
Per l’utilizzo delle vetture di servizio fuori dalla residenza di lavoro, per dirigenti, funzionari e componenti di organi collegiali, la circolare richiede di rispettare i principi di economicità e di considerare, tra l’altro, l’impossibilità di organizzare per tempo la missione, la concentrazione di più impegni, le difficoltà obiettive di utilizzo dei mezzi pubblici e il risparmio effettivo di spesa.
Indennità di trasferta: presupposti e misura
L’indennità spetta per trasferte in Comune diverso da quello della sede di servizio, della dimora abituale o della residenza, quando la distanza non sia inferiore a 10 chilometri. Spetta anche:
- per trasferte nello stesso Comune a distanza non inferiore a 20 chilometri dalla sede di servizio;
- per il personale ispettivo che accede ad aziende, cantieri o altri luoghi connessi agli accertamenti, nelle località tabellate o propaggini del Comune della sede di servizio, oppure nello stesso Comune se la distanza è almeno di 10 chilometri.
In queste ultime ipotesi è ammesso il rimborso dei pasti, ma non quello dell’alloggio.
L’indennità ha natura non retributiva ed è corrisposta giornalmente per ogni periodo di 24 ore, secondo gli importi della tabella allegata alla circolare, che costituiscono trattamento più favorevole rispetto al CCNL e restano applicabili a tutto il personale ai sensi della Dichiarazione congiunta n. 3 del CCNL 14 febbraio 2001.
Per trasferte inferiori o superiori a 24 ore l’indennità è riproporzionata su base oraria; le frazioni inferiori a trenta minuti non si computano, quelle superiori si arrotondano all’ora intera. Per trasferte inferiori a 8 ore, se non è ammesso il rimborso vitto, l’indennità è dovuta in misura intera; per trasferte non inferiori a 8 ore è dovuta nella misura del 30%.
L’indennità spetta anche in caso di:
- partecipazione a convegni, corsi di formazione interni o esterni espressamente autorizzati e a concorsi interni, salvo esclusione dalle prove o mancata presentazione senza giustificato motivo;
- convocazione dinanzi all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari o al collegio arbitrale di disciplina, se la difesa si conclude con proscioglimento;
- testimonianza davanti all’autorità giudiziaria per fatti inerenti alle funzioni d’ufficio, previa detrazione di eventuali somme già corrisposte dall’autorità giudiziaria a titolo di indennità o rimborso spese.
Se la trasferta avviene nella località di residenza o di abituale dimora, al dipendente spetta soltanto l’indennità in misura proporzionale alla durata del viaggio, con rimborso delle spese connesse al viaggio, ma senza rimborso di pasti e alloggio. Ai fini del computo, il tempo di viaggio è incluso nella durata della missione. La decorrenza si fa coincidere con la partenza o il rientro dalla sede di servizio o dall’abitazione, secondo il criterio più economico; se la partenza avviene durante l’orario di lavoro, la trasferta decorre dall’uscita dalla sede.
La fascia temporale della missione non può risultare anticipata o posticipata oltre determinati limiti rispetto ai mezzi di trasporto:
- massimo un’ora per treno o autobus;
- massimo due ore per aereo o nave.
Rimborso delle spese di viaggio
Il personale in missione ha diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate. La scelta del mezzo deve essere autorizzata dal direttore della struttura di appartenenza sulla base di una valutazione di economicità e rapidità.
Sono previsti i seguenti criteri di rimborso:
- treno: biglietto di 1ª classe, compresi supplementi e prenotazioni, e posto letto in compartimento doppio; se non disponibile, posto letto in compartimento singolo con documentazione o preventiva autorizzazione;
- nave, aliscafo e nave veloce: biglietto di 1ª classe, con eventuale posto letto in compartimento doppio o, se indisponibile, singolo secondo le stesse regole;
- aereo: biglietto di classe economica, oppure di classe superiore per viaggi intercontinentali di almeno cinque ore senza scalo.
Oltre al rimborso del titolo di viaggio, spetta un’indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e al 10% del costo di treno, autobus o nave.
Sono inoltre rimborsabili le spese per mezzi pubblici strettamente necessari nella località di missione e, in via eccezionale e autorizzata, le spese di taxi. Il taxi è ammesso nei casi di arrivo o partenza tra le 20 e le 7, trasporto di materiali pesanti o ingombranti, oppure raggiungimento di destinazioni non servite adeguatamente o collegate in modo non agevole per ragioni oggettive.
Se autorizzato il mezzo proprio, compete un’indennità chilometrica forfettaria pari a un quinto del costo della benzina verde per chilometro. La distanza va calcolata secondo la località di partenza e i dati ACI; per gli ispettori si considerano gli effettivi chilometri percorsi tra sede di servizio, o residenza se più vicina, e luogo dell’ispezione.
Sono altresì rimborsabili, con documentazione:
- pedaggio autostradale;
- parcheggio entro il limite giornaliero di 7,75 euro;
- custodia del mezzo in garage convenzionato con l’albergo entro il limite giornaliero di 15,49 euro.
Il parcheggio in area aeroportuale è rimborsabile solo con specifica autorizzazione, nei casi in cui è ammesso il taxi e secondo il principio di economicità. Il rimborso delle spese di trasporto è subordinato all’esibizione dei titoli di viaggio, salvo quanto previsto nel capitolo sulla liquidazione.
Agli ispettori di vigilanza che usano il mezzo proprio spetta inoltre un’indennità risarcitoria chilometrica pari al 40% del rimborso chilometrico, per il trasporto di materiale, strumenti di lavoro e dotazioni di sicurezza; il totale non può superare gli importi ACI.
Rimborso delle spese di alloggio
Per missioni di durata superiore a 12 ore è riconosciuto il rimborso del pernottamento effettivamente sostenuto e documentato in alberghi fino a quattro stelle, in stanza singola o doppia a uso singolo se la singola non è disponibile. La prima colazione è rimborsabile solo se inclusa nel prezzo della camera.
Per missioni continuative nella stessa località di durata non inferiore a 30 giorni, è ammesso il pernottamento in residenza turistico-alberghiera di categoria corrispondente, purché la soluzione sia economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella località.
Se l’alloggio è utilizzato per finalità estranee alla missione, come ferie o malattia superiore a sei giorni, i costi sono addebitati al dipendente. La documentazione deve essere fiscalmente regolare e consentire di identificare soggetto erogatore, beneficiario, durata e importo. La mancata presentazione o incompletezza di fatture o ricevute impedisce il rimborso, ferma restando la corresponsione della diaria ridotta, salvo le eccezioni richiamate dalla circolare.
Rimborso delle spese di vitto
Per missioni superiori a 12 ore il rimborso del vitto è riconosciuto entro il limite giornaliero di 22,26 euro per un pasto e di 44,26 euro per due pasti. Se la missione dura tra 8 e 12 ore, spetta il rimborso di un solo pasto entro 22,26 euro. Per missioni inferiori a 8 ore è erogato il buono pasto secondo le modalità vigenti.
Il personale può utilizzare eventuali servizi di mensa o ristorazione presenti nella località di missione, fermo il limite complessivo giornaliero. Se si consuma un solo pasto tramite tali servizi, la somma residua per il secondo pasto, se spettante, si determina tenendo conto del valore del buono pasto e di eventuali ulteriori somme pagate e documentate dal dipendente.
Il rimborso richiede documentazione fiscale idonea, ossia:
- fatture;
- ricevute fiscali;
- scontrini fiscali dettagliati o comunque rilasciati da pubblici esercizi di somministrazione.
Sono considerate valide le indicazioni fiscali come “pasto unico”, “menù turistico”, “menù a prezzo fisso” o espressioni equivalenti. Se la documentazione è inidonea, il rimborso non è ammesso.
Per alcune attività tecniche e ispettive, quando particolari condizioni oggettive non consentono di fruire dei pasti o del pernottamento, è prevista una somma forfettaria lorda di 25,82 euro; se la missione dura tra 8 e 12 ore oppure se è impossibile consumare uno dei pasti in missioni più lunghe, la somma è ridotta a 22,26 euro. Le attività indicate comprendono geometri, impiegati incaricati di collaudi, ingegneri per accessi in cantiere, autisti in missione e ispettori di vigilanza, anche in caso di impossibilità di interrompere l’azione ispettiva. La liquidazione richiede motivazione del dipendente e autorizzazione al rientro dalla missione; la somma sostituisce il precedente rimborso forfettario previsto dal D.P.R. n. 43/1990.
Missioni continuative
Le missioni saltuarie nella stessa località diventano un’unica missione continuativa quando, in 30 giorni consecutivi, si superano complessivamente 240 ore. È considerata continuativa anche la missione interrotta da periodi non superiori a 120 giorni di effettiva presenza in servizio presso la struttura di appartenenza. Se durante una missione cambia la località, la missione si rinnova solo se le località distano almeno 30 chilometri.
Le missioni continuative hanno carattere eccezionale e devono essere autorizzate dal Direttore Generale. Le strutture interessate devono inviare alla Direzione Centrale Sviluppo e Gestione Risorse Umane una richiesta corredata da piano delle attività e dei costi, da sottoporre al Direttore Generale. La durata massima nella stessa località è di 120 giorni, prorogabili una sola volta per altri 120 giorni con nuova autorizzazione.
L’indennità di trasferta cessa comunque dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località. Nel computo dei 240 giorni rientrano anche i giorni non lavorativi compresi nel periodo, salvo il caso in cui siano immediatamente preceduti o seguiti da almeno un giorno di effettivo servizio presso la struttura di appartenenza.
Sospensione e interruzione della missione
La missione è sospesa se durante il periodo insorge malattia continuativa superiore a sei giorni; in tal caso l’Amministrazione adotta le misure ritenute idonee. Anche lo sciopero per l’intero orario giornaliero di servizio sospende la missione: non spettano indennità giornaliera e rimborso spese, salvo il rimborso di vitto e alloggio quando economicamente o funzionalmente più vantaggioso rispetto al rientro.
Per scioperi di durata inferiore l’indennità è ridotta di un ventiquattresimo per ogni ora di astensione. La missione può essere interrotta se il dipendente è autorizzato a fruire di ferie o di altre assenze previste dalla normativa contrattuale o di legge per gravi motivi personali o familiari.
Straordinario e tempo di viaggio
Il personale in trasferta può svolgere lavoro straordinario solo se l’incarico comporta un’eccedenza rispetto al normale orario giornaliero. Ai fini del compenso è considerato soltanto il tempo effettivamente lavorato, escluso il viaggio di andata e ritorno; per gli autisti, invece, il tempo di viaggio e quello dedicato alla sorveglianza e custodia del mezzo sono considerati attività lavorativa.
Se il viaggio di andata o ritorno avviene in giorno festivo o non lavorativo, possono essere riconosciuti permessi orari equivalenti, da fruire secondo le esigenze di servizio possibilmente entro 15 giorni e comunque entro il bimestre successivo. L’anticipo del viaggio al giorno precedente l’inizio dell’attività in trasferta deve essere preventivamente autorizzato nel provvedimento di missione.
Personale con compiti di collaborazione
Il personale delle diverse aree professionali inviato in trasferta al seguito o per collaborare con personale dirigenziale o con una delegazione ufficiale dell’Istituto può fruire dei rimborsi e dei trattamenti spettanti alla dirigenza o ai componenti della delegazione.
Assicurazioni
Per il personale autorizzato all’uso del mezzo proprio in missione o per adempimenti di servizio fuori ufficio opera una polizza assicurativa specifica, limitata al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni. La copertura riguarda i rischi non inclusi nella RCA obbligatoria: danneggiamento del veicolo, lesioni o decesso del dipendente; la circolare rinvia a future comunicazioni per l’eventuale estensione ad altri rischi.
Gli importi liquidati dalla compagnia assicurativa sono detratti da eventuali somme dovute a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento. La copertura opera solo se il mezzo è intestato al dipendente o al coniuge in comunione di beni; è ammessa solo l’autovettura privata, con esclusione di motoveicoli e veicoli da trasporto cose o uso speciale. L’autorizzazione richiede anche una dichiarazione di esonero dell’Istituto da responsabilità per danni a persone o cose.
Per i viaggi aerei è prevista una copertura assicurativa per la durata del volo, con massimale per morte o invalidità permanente pari a dieci volte la retribuzione annua lorda, desunta dall’imponibile fiscale del modello CUD dell’anno precedente.
Richiesta di liquidazione e documentazione
La richiesta di liquidazione delle spese e dell’indennità di missione va presentata entro 30 giorni dal termine della trasferta, allegando la documentazione originale. Decorso il termine, l’anticipo eventualmente erogato è recuperato. La custodia della documentazione è considerata un dovere di diligenza del lavoratore.
In caso di smarrimento o furto, il rimborso è ammesso:
- con documentazione in copia conforme, se smarrita o rubata;
- con denuncia alle autorità competenti in caso di furto, se non è possibile ottenere la copia conforme.
Le spese non documentate rimangono soggette alle ritenute di legge.
Attività nell’ambito della normale località di servizio
Per il personale chiamato a svolgere attività di servizio nel Comune della sede di lavoro spetta solo il rimborso delle spese per mezzi pubblici, taxi o mezzo proprio, secondo le modalità previste dalla disciplina di trasferta.
Clausola finale
Per quanto non espressamente disciplinato, la circolare rinvia alla normativa di legge e contrattuale e a eventuali successive precisazioni, disponendo la disapplicazione delle norme incompatibili.
Punti principali
Ambito di applicazione e decorrenza
La disciplina si applica a tutto il personale destinatario del CCNL del 16.2.99, quindi alle Aree professionali A, B e C, ai ruoli ad esaurimento ex art. 15 l. 88/1989, ai professionisti e ai medici. La circolare integra l’art. 21 del CCNL 14.2.2001 e, per le fattispecie previste dai commi 7 e 11 e per gli aspetti di dettaglio innovativi, entra in vigore dalla firma dell’accordo del 20 maggio 2003, con disapplicazione delle norme incompatibili.
Autorizzazione delle missioni e criteri generali
La missione può essere disposta dai Direttori regionali, provinciali e subprovinciali, dal Direttore Centrale Sviluppo e Gestione Risorse Umane, dai dirigenti delle strutture centrali nei limiti di competenza e, per le ipotesi non previste, dal Direttore Generale. Il provvedimento deve indicare finalità, date di partenza e rientro, destinazione, mezzo di trasporto e, se richiesto, anticipo. L’anticipo ordinario è pari al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante, salvo autorizzazione motivata a una misura superiore.
Indennità di trasferta: presupposti, misura e casi particolari
L’indennità spetta per trasferte in Comune diverso dalla sede di servizio, dalla dimora abituale o dalla residenza, purché a distanza non inferiore a 10 km; spetta anche per trasferte nello stesso Comune a distanza non inferiore a 20 km e per il personale ispettivo in specifiche ipotesi, con rimborso dei pasti ma senza alloggio. È corrisposta su base giornaliera per ogni 24 ore e proporzionalmente per durate diverse; le frazioni inferiori a 30 minuti non si conteggiano, quelle superiori si arrotondano all’ora intera. Per missioni sotto le 8 ore spetta in misura intera, per missioni almeno di 8 ore al 30%. L’indennità è riconosciuta anche per convegni, corsi di formazione, concorsi interni, procedimenti disciplinari con proscioglimento e testimonianze in giudizio, con regole specifiche quando la trasferta avviene nella località di residenza o dimora.
Rimborso spese di viaggio, taxi e mezzo proprio
Sono rimborsabili le spese di viaggio effettive e documentate, secondo valutazione di economicità e brevità. Sono previsti il biglietto ferroviario di 1ª classe, il posto letto in compartimento doppio o, se indisponibile, singolo; per nave valgono analoghe regole; per aereo è rimborsata la classe economica, o superiore per tratte intercontinentali di almeno cinque ore senza scalo. In aggiunta spetta un’indennità supplementare pari al 5% del biglietto aereo e al 10% per treno, autobus o nave. Il taxi è ammesso solo in casi eccezionali e autorizzati. L’uso del mezzo proprio è in linea generale escluso, salvo vigilanza, indisponibilità di mezzi pubblici o urgenze eccezionali; se autorizzato, dà diritto a un’indennità chilometrica pari a un quinto del costo della benzina verde per chilometro, oltre a pedaggi, parcheggi entro i limiti e custodia del mezzo entro un tetto giornaliero. Per gli ispettori di vigilanza è prevista anche un’indennità risarcitoria chilometrica pari al 40% di quella ordinaria per il trasporto di materiale e strumenti di lavoro.
Rimborso spese di alloggio e di vitto
Per missioni superiori a 12 ore è rimborsabile il pernottamento in alberghi fino a quattro stelle, in stanza singola o doppia uso singolo se la singola manca, con documentazione fiscale idonea; la prima colazione è rimborsabile solo se inclusa nel prezzo della camera. Per missioni continuative nella stessa località di almeno 30 giorni è ammesso il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, se più conveniente. Le spese per alloggio utilizzato per ferie o malattia oltre sei giorni sono addebitate al dipendente. Per il vitto, oltre le 12 ore spettano fino a 22,26 euro per un pasto o 44,26 euro per due pasti; tra 8 e 12 ore spetta un pasto fino a 22,26 euro; sotto 8 ore è erogato il buono pasto. In casi particolari di missioni superiori a 12 ore e impossibilità di fruire dei pasti o del pernottamento, è prevista una somma forfettaria lorda di 25,82 euro, ridotta a 22,26 euro in alcuni casi, per specifiche attività tecniche e ispettive.
Missioni continuative, sospensione e interruzione
Le missioni saltuarie in una stessa località diventano missione unica e continuativa quando in 30 giorni consecutivi superano complessivamente 240 ore; la missione continuativa può essere anche interrotta da periodi di assenza non superiori a 120 giorni di effettiva presenza in servizio presso la struttura di appartenenza. La missione è eccezionale, richiede autorizzazione del Direttore Generale e, per l’attivazione, una richiesta con piano attività e costi; la durata massima nella stessa località è di 120 giorni, prorogabile una sola volta per altri 120. L’indennità cessa comunque dopo 240 giorni continuativi. La malattia oltre sei giorni e lo sciopero per l’intero orario sospendono la missione; in caso di sciopero parziale l’indennità si riduce di un ventiquattresimo per ogni ora. Sono previste anche ipotesi di interruzione per ferie o altre assenze autorizzate.
Straordinario, personale di collaborazione e assicurazioni
Durante la trasferta può essere svolto straordinario solo per l’effettivo lavoro prestato, escluso il tempo di viaggio, salvo per gli autisti per i quali il viaggio e la custodia del mezzo sono considerati attività lavorativa. Se il viaggio di andata o ritorno cade in giorno festivo o non lavorativo, possono essere riconosciuti permessi orari equivalenti da fruire possibilmente entro 15 giorni e comunque entro il bimestre successivo. Il personale inviato al seguito o a supporto di dirigenti o delegazioni ufficiali può fruire dei rimborsi e trattamenti spettanti alla dirigenza o alla delegazione. È prevista una polizza assicurativa per il mezzo proprio, per i danni al veicolo e per lesioni o decesso del dipendente, con specifiche condizioni di operatività; per i viaggi aerei è prevista anche copertura assicurativa con massimale pari a dieci volte la retribuzione annua lorda.
Liquidazione, documentazione e attività in sede
La richiesta di liquidazione delle spese e dell’indennità deve essere presentata entro 30 giorni dal termine della trasferta, con documenti originali; in mancanza, si recupera l’anticipo. In caso di smarrimento o furto, il rimborso è possibile con copia conforme o, per il furto, con denuncia alle autorità se non è ottenibile la copia. Le spese non documentate sono soggette alle ritenute di legge. Per attività svolte nel Comune della sede di lavoro, al personale spetta solo il rimborso delle spese per mezzi pubblici, taxi o mezzo proprio secondo le regole del trattamento di trasferta.
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