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Circolare

Circolare numero 107 del 23-6-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina gli effetti della soppressione dell'INPDAI disposta dall'art. 42 della legge n. 289/2002, chiarendo il passaggio delle funzioni all'INPS dal 1° gennaio 2003. Fornisce istruzioni su iscrizione dei soggetti nell'AGO/FPLD, criteri di diritto e misura delle pensioni con decorrenza ante e post 1° gennaio 2003, utilizzo di contribuzione INPDAI, FPLD e gestioni autonome, supplementi e pensioni ai superstiti. L'allegato operativo illustra anche le modalità di pagamento delle pensioni ex INPDAI, l'acquisizione dei dati, la classificazione delle prestazioni e gli aspetti applicativi per il 2003, inclusa la tassazione cumulata e i dati reddituali.

Soppressione dell'INPDAI e trasferimento all'INPS: istruzioni su pensioni e posizioni assicurative

Soppressione dell'INPDAI e istruzioni operative per pensioni e posizioni assicurative

La circolare fornisce le istruzioni conseguenti alla soppressione dell'INPDAI disposta dall'art. 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il documento disciplina il passaggio all'INPS delle funzioni previdenziali, le modalità di trattamento delle pensioni già in essere e delle nuove domande, nonché l'utilizzo della contribuzione maturata nelle diverse gestioni ai fini del diritto e della misura delle prestazioni.

Quadro normativo e trasferimento all'AGO

L'art. 42 della legge finanziaria 2003 sopprime l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, costituito con legge n. 967/1953. Dal 1° gennaio 2003:

  • i titolari di posizioni assicurative presso l'INPDAI sono iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con evidenza contabile separata;
  • i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già in pagamento presso l'INPDAI rientrano nello stesso regime contabile separato;
  • i dirigenti di aziende industriali il cui rapporto di lavoro decorre dal 1° gennaio 2003 sono iscritti direttamente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e seguono il relativo regime pensionistico.

La circolare richiama inoltre le precedenti istruzioni contenute nella circolare n. 44 del 26 febbraio 2003, sia per l'assunzione in carico delle pensioni in essere sia per la gestione delle domande e delle operazioni di trasferimento, ricongiunzione e ricostituzione.

Pensioni con decorrenza anteriore o pari al 1° gennaio 2003

Per i trattamenti già liquidati, la circolare stabilisce che dal 1° gennaio 2003 gli oneri sono posti a carico dell'AGO/Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con evidenza contabile separata. Dal 1° giugno 2003 il pagamento è effettuato direttamente dall'INPS con le modalità ordinarie applicate alla generalità dei pensionati.

Per le pensioni da liquidare con decorrenza anteriore o pari al 1° gennaio 2003 continua ad applicarsi la disciplina vigente presso il soppresso INPDAI.

Pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 2003

Per le pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 2003 il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. La circolare precisa che le nuove disposizioni si applicano alle pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 2003.

Ai fini del diritto alla pensione, devono essere considerati tutti i periodi utili maturati:

  • presso l'INPDAI, per i periodi anteriori al 1° gennaio 2003;
  • presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con evidenza contabile separata, dal 1° gennaio 2003 in poi.

La misura è determinata secondo il principio del pro-rata, sommando le quote riferite alle anzianità maturate presso le diverse gestioni. In particolare, la pensione è composta:

  • dalla quota relativa alle anzianità contributive maturate presso il soppresso Istituto alla data del 31 dicembre 2002, comprese quelle oggetto di trasferimento o ricongiunzione nei casi richiamati dalla circolare;
  • dalla quota relativa all'anzianità maturata presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2003.

Pensioni ai superstiti

Per le pensioni ai superstiti la disciplina applicabile per l'accertamento del diritto è quella dell'assicurazione generale obbligatoria.

Per la misura:

  • nelle pensioni di reversibilità si applicano le aliquote previste dall'AGO alla pensione diretta in pagamento al momento del decesso;
  • nelle pensioni indirette si applicano le aliquote AGO alla pensione calcolata secondo i criteri richiamati dalla circolare.

Utilizzo della contribuzione non trasferita e delle gestioni autonome

La circolare disciplina l'utilizzo di periodi contributivi non trasferiti all'INPDAI o al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Per le pensioni con decorrenza anteriore o pari al 1° gennaio 2003, i titolari di pensioni liquidate o da liquidare dall'INPDAI che possano far valere presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti periodi anteriori alla decorrenza della pensione non trasferiti possono utilizzarli per una pensione autonoma o supplementare secondo le regole del FPLD.

Per le pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 2003, i periodi di contribuzione nel FPLD anteriori al 1° gennaio 2003 e non trasferiti all'INPDAI possono concorrere alla liquidazione di un unico trattamento pensionistico. Il diritto è accertato sulla base della posizione assicurativa complessiva e con esclusione dei periodi sovrapposti. La quota relativa alla contribuzione FPLD è calcolata secondo le norme dell'AGO ed è posta a carico del Fondo stesso.

La circolare prevede analoghe regole per i periodi accreditati nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi. In particolare, per le pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 2003:

  • i periodi non coincidenti con quelli INPDAI, se non ricongiunti ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29/1979, possono essere utilizzati per una pensione unica;
  • l'importo è determinato sommando le quote calcolate con le regole delle diverse gestioni, secondo l'art. 16 della legge n. 233/1990;
  • la quota relativa all'INPDAI è determinata ai sensi dell'art. 42, comma 3, della legge n. 289/2002.

Supplementi di pensione e pensioni supplementari

I periodi di contribuzione successivi alla decorrenza di una pensione già liquidata dall'INPDAI, accreditati presso INPDAI, gestioni autonome o Fondo pensioni lavoratori dipendenti, possono essere utilizzati per la liquidazione di supplementi di pensione con la periodicità prevista dall'art. 7 della legge n. 155/1981. Anche in questo caso si applica il principio del pro-rata di cui all'art. 42, comma 3, della legge n. 289/2002.

La circolare chiarisce inoltre che i titolari di pensione a carico di forme previdenziali obbligatorie per i lavoratori dipendenti, diverse dall'INPDAI e sostitutive o esonerative dell'AGO, che abbiano versato contributi all'INPDAI fino al 31 dicembre 2002 e risultino iscritti al FPLD dal 1° gennaio 2003, hanno diritto a una pensione supplementare ex art. 5 della legge n. 1338/1962 qualora tale contribuzione non dia diritto a pensione autonoma presso il Fondo.

Criteri di calcolo della pensione

La circolare distingue il sistema di calcolo in base all'anzianità complessivamente maturata fino al 31 dicembre 1995 presso INPDAI e INPS, secondo la legge n. 335/1995:

  • sistema retributivo, se ricorrono i presupposti previsti;
  • sistema misto, per le anzianità fino al 31 dicembre 1995 con regole retributive e per quelle dal 1° gennaio 1996 con regole contributive;
  • sistema contributivo, nei casi previsti.

Per le pensioni retributive con decorrenza successiva al 1° gennaio 2003 la retribuzione media pensionabile è calcolata sugli ultimi 5 o 10 anni di copertura contributiva, a prescindere dalla gestione di appartenenza, con applicazione del massimale di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, indicizzato per gli anni successivi al 2002, per la parte riferibile ai periodi INPDAI anteriori al 1° gennaio 2003.

La circolare distingue poi le ipotesi di:

  • anzianità contributiva trasferita all'INPDAI ai sensi dell'art. 5 della legge n. 44/1973;
  • anzianità contributiva non trasferita all'INPDAI, con contribuzione FPLD dell'INPS;
  • contribuzione del FPLD e delle gestioni autonome dell'INPS.

Per ciascun caso sono richiamate le regole di calcolo della retribuzione media pensionabile, le aliquote di rendimento, le fasce di retribuzione e il riferimento temporale dei singoli periodi contributivi.

Per le pensioni contributive, invece, il calcolo avviene determinando un unico montante.

Procedure di liquidazione

Fino all'aggiornamento delle procedure informatiche restano confermate le istruzioni della circolare n. 44 del 26 febbraio 2003. La liquidazione delle pensioni continua a essere effettuata dalla struttura ex INPDAI.

Le Sedi devono trasmettere all'INPDAI le domande pervenute entro il giorno successivo alla presentazione.

Contribuzione individuale: trasferimenti, riscatto e servizio militare

Per le domande presentate fino al 31 dicembre 2002 relative a:

  • trasferimento dei contributi da lavoro dipendente ex art. 5 legge n. 44/1973;
  • ricongiunzione a titolo oneroso ex art. 2 legge n. 29/1979;
  • ricostituzione della posizione assicurativa ex art. 22 DPR n. 58/1976, restano fermi i criteri vigenti entro il 31 dicembre 2002.

La circolare precisa tuttavia che, a seguito della soppressione dell'INPDAI, non devono più avvenire trasferimenti di contribuzione:

  • dall'INPS all'INPDAI, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 44/1973 e dell'art. 2 della legge n. 29/1979;
  • dall'INPDAI all'INPS, ai sensi dell'art. 22 del DPR n. 58/1976.

La facoltà prevista dall'art. 5 è considerata superata.

Per il riscatto di laurea presentato dopo il 31 dicembre 2002 si applicano i criteri di cui al punto 3.2, considerando i periodi riscattati come acquisiti nell'evidenza contabile separata del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Per il servizio militare:

  • alle domande di accredito fino al 31 dicembre 2002 si applica la disciplina vigente presso il soppresso INPDAI;
  • alle domande di accredito dal 1° gennaio 2003 si applica la disciplina del Fondo pensioni lavoratori dipendenti con evidenza contabile separata.

Allegato operativo sul pagamento delle pensioni ex INPDAI

L'allegato alla circolare fornisce istruzioni tecniche e amministrative sul pagamento delle pensioni ex INPDAI.

Per i pagamenti di gennaio-maggio 2003 si sono applicate le modalità già in uso presso l'ex INPDAI; dal giugno 2003 il pagamento avviene con le modalità ordinarie dell'INPS. In particolare, l'INPDAI ha fornito al sistema INPS i dati anagrafici dei titolari, dei delegati o tutori, la tipologia di pensione, gli importi mensili, le modalità di pagamento e i dati necessari per il rateo di giugno 2003.

Le pensioni ex INPDAI sono state classificate nelle seguenti categorie:

  • VDAI, pensione di vecchiaia o anzianità, codice numerico 082;
  • IDAI, pensione di inabilità o assegno di invalidità, codice numerico 083;
  • SDAI, pensione ai superstiti, codice numerico 084.

La sede competente è stata individuata in base alla residenza del pensionato, con criteri specifici per i residenti all'estero e per i nati all'estero.

L'allegato descrive anche:

  • la localizzazione del pagamento con i codici ABI, CAB, numero di conto e modalità di riscossione;
  • la gestione dei conguagli e delle quote disgiunte;
  • la memorizzazione dei dati nei sistemi AGENDA1 e DS78;
  • la comunicazione ai pensionati tramite POSTEL.

Tassazione cumulata e dati reddituali per il 2003

Per l'anno 2003, fino al caricamento definitivo della gestione, tassazione cumulata, perequazione cumulata e individuazione dei dati reddituali devono essere effettuate con riferimento alla prestazione memorizzata nel Casellario centrale dei pensionati con codice ente 9932, e non alle pensioni contraddistinte dai codici categoria 082, 083 e 084.

La circolare invita infine le Sedi ad adottare ogni iniziativa utile per informare gli interessati sulle nuove modalità di gestione e pagamento delle prestazioni.

Punti principali

Soppressione INPDAI e inquadramento assicurativo

L'art. 42 della legge n. 289/2002 sopprime l'INPDAI e trasferisce le funzioni all'INPS. Dal 1° gennaio 2003 i titolari di posizioni assicurative e di trattamenti pensionistici già presso l'INPDAI sono iscritti all'AGO nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con evidenza contabile separata. I dirigenti di aziende industriali assunti dal 1° gennaio 2003 sono iscritti direttamente al FPLD e assoggettati al relativo regime pensionistico.

Pensioni con decorrenza fino al 1° gennaio 2003

Per le pensioni già liquidate, dal 1° gennaio 2003 l'onere passa all'AGO/FPLD con evidenza contabile separata; dal 1° giugno 2003 il pagamento è effettuato direttamente dall'INPS. Per le pensioni da liquidare con decorrenza anteriore o pari al 1° gennaio 2003 continua ad applicarsi la disciplina vigente presso il soppresso INPDAI.

Pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 2003

Dal 1° gennaio 2003 il regime pensionistico dei dirigenti industriali è uniformato a quello del FPLD e le nuove disposizioni si applicano alle pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 2003. Il diritto si accerta considerando l'intera posizione assicurativa maturata sia nell'INPDAI sia nel FPLD, con esclusione dei periodi sovrapposti. La misura è determinata pro-quota, sommando la quota INPDAI fino al 31 dicembre 2002 e la quota FPLD dal 1° gennaio 2003.

Superstiti, reversibilità e pensioni indirette

Per i superstiti si applica la disciplina dell'AGO per l'accertamento del diritto. Le pensioni di reversibilità si calcolano applicando le aliquote AGO alla pensione diretta in pagamento al decesso. Le pensioni indirette si determinano applicando le aliquote AGO alla pensione calcolata secondo i criteri illustrati nella circolare.

Utilizzo di contribuzione non trasferita e gestioni autonome

I periodi di contribuzione anteriori alla decorrenza della pensione non trasferiti possono essere utilizzati, se esistenti nel FPLD o nelle gestioni autonome, per pensioni autonome o supplementari secondo le regole delle rispettive gestioni. Per le pensioni successive al 1° gennaio 2003, tali periodi concorrono alla liquidazione di un unico trattamento, con calcolo delle quote secondo le norme AGO o, per le gestioni autonome, secondo l'art. 16 della legge n. 233/1990.

Supplementi di pensione e pensione supplementare

I contributi successivi alla decorrenza della pensione già liquidata dall'INPDAI, accreditati presso INPDAI, gestioni autonome o FPLD, possono dare luogo a supplementi di pensione secondo l'art. 7 della legge n. 155/1981, con applicazione del principio del pro-rata. Inoltre, i titolari di pensioni a carico di gestioni sostitutive/esonerative dell'AGO che abbiano versato contributi INPDAI fino al 31 dicembre 2002 possono ottenere una pensione supplementare ex art. 5 della legge n. 1338/1962 se non maturano un diritto autonomo presso il FPLD.

Criteri di calcolo della pensione

Per le pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 2003 il sistema di calcolo retributivo, misto o contributivo è individuato considerando l'anzianità contributiva complessiva maturata fino al 31 dicembre 1995 tra INPDAI e INPS. La circolare dettaglia le modalità di calcolo delle quote retributive: retribuzione media pensionabile sugli ultimi 5 o 10 anni, applicazione dei massimali previsti, aliquote e fasce di rendimento delle gestioni di riferimento e applicazione del pro-rata.

Procedure di liquidazione e gestione amministrativa

In attesa dell'aggiornamento delle procedure, restano ferme le istruzioni della circolare n. 44 del 26 febbraio 2003. La liquidazione delle pensioni continua a essere effettuata dalla struttura ex INPDAI e le Sedi devono trasmettere all'INPDAI le domande pervenute entro il giorno successivo alla presentazione.

Contribuzione individuale: trasferimenti, riscatto e servizio militare

Per le domande presentate entro il 31 dicembre 2002 su trasferimento contributi ex art. 5 legge n. 44/1973, ricongiunzione ex art. 2 legge n. 29/1979 e ricostituzione ex art. 22 DPR n. 58/1976 restano validi i criteri vigenti fino al 31 dicembre 2002, ma non devono più avvenire trasferimenti tra INPS e INPDAI. La facoltà ex art. 5 è considerata superata. Per il riscatto di laurea presentato dopo il 31 dicembre 2002 si applicano i criteri del punto 3.2; per il servizio militare vale la disciplina INPDAI per le domande fino al 31 dicembre 2002 e quella FPLD per le domande dal 1° gennaio 2003.

Allegato operativo: pagamento delle pensioni ex INPDAI

L'allegato spiega il passaggio dei pagamenti: da gennaio a maggio 2003 i pagamenti sono avvenuti con le modalità ex INPDAI; da giugno 2003 l'INPS paga come per i propri pensionati. Sono indicati i flussi di dati forniti dall'INPDAI, le categorie delle pensioni (VDAI, IDAI, SDAI), le aree del database interessate, le modalità di localizzazione del pagamento e la gestione delle quote disgiunte e dei conguagli.

Tassazione cumulata, perequazione e dati reddituali

Per l'anno 2003, finché la gestione rimane alla struttura ex INPDAI e l'INPS cura solo i pagamenti, tassazione cumulata, perequazione cumulata e dati reddituali devono essere determinati facendo riferimento alla prestazione memorizzata nel Casellario centrale dei pensionati con codice ente 9932, e non alle categorie 082, 083 e 084.

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