Circolare numero 109 del 24-6-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce nuovi orientamenti giurisprudenziali e ministeriali in materia di incentivi contributivi per l'assunzione di lavoratori in mobilità e in cassa integrazione. In particolare, chiarisce che, nelle ipotesi di trasferimento d'azienda, viene meno il presupposto del "nuovo rapporto di lavoro" e quindi non spettano le agevolazioni quando l'assunzione deriva da un obbligo legale ex art. 2112 c.c. Più applicabili le precedenti direttive ministeriali e la circolare n. 122/1999, le Sedi devono attenersi al nuovo indirizzo fissato dal Ministero del Lavoro alla luce della giurisprudenza della Cassazione e delle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 18/2001.
Agevolazioni contributive per l'assunzione di lavoratori in mobilità e cassaintegrati
Agevolazioni contributive per l'assunzione di lavoratori in mobilità e cassaintegrati
La circolare aggiorna l'orientamento dell'Istituto in materia di benefici contributivi per l'assunzione di lavoratori in mobilità e di lavoratori in cassa integrazione. Il documento prende atto dei più recenti sviluppi giurisprudenziali e dell'intervento del Ministero del Lavoro, che rendono non più applicabili i criteri precedentemente adottati per alcune ipotesi di trasferimento d'azienda e operazioni societarie.
Quadro normativo e precedenti interpretazioni
La disciplina dei benefici è ricondotta principalmente alla legge n. 223/1991 e alla legge n. 236/1993, ma la circolare sottolinea come nel tempo il quadro sia stato reso più complesso da successivi interventi legislativi, interpretativi e di prassi. Viene richiamata anche l'introduzione di limitazioni specifiche tramite l'art. 2, commi 1, 2 e 2-bis, della legge n. 451/1994.
In precedenza, l'Istituto aveva già sostenuto, in relazione alle operazioni societarie, che i benefici contributivi non fossero applicabili quando i rapporti di lavoro proseguivano sostanzialmente senza soluzione di continuità tra soggetti formalmente distinti ma sostanzialmente collegati, in quanto l'assunzione non costituiva un vero nuovo rapporto di lavoro. Tale impostazione, tuttavia, aveva dato luogo a un notevole contenzioso amministrativo e giudiziale.
Chiarimenti ministeriali del 1999
Per far fronte alle incertezze applicative, il Ministero del Lavoro aveva emanato la direttiva prot. n. 102845 del 28 aprile 1999, integrata dalla prot. n. 103146 dell'11 maggio 1999, con la quale erano stati individuati i criteri di valutazione delle condizioni necessarie per accedere alle agevolazioni nelle ipotesi di operazioni societarie. Tali orientamenti erano stati poi recepiti e illustrati nella circolare INPS n. 122 del 1 giugno 1999.
Consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale
La circolare segnala però che la successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha considerato quei criteri e si è orientata in modo sempre più netto nel ritenere che, nei casi di trasferimento d'azienda, manchi in radice uno dei presupposti per il riconoscimento del beneficio: la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro.
Secondo questo orientamento, l'agevolazione contributiva presuppone che l'assunzione sia espressione di una reale esigenza economica dell'impresa e non sia invece il risultato di un comportamento artificioso o preordinato al solo fine di ottenere l'incentivo, come nei casi di fittizie interruzioni dei rapporti di lavoro.
Effetti del trasferimento d'azienda e art. 2112 c.c.
Un passaggio centrale della circolare riguarda il rapporto tra agevolazioni e trasferimento d'azienda. Viene chiarito che non si può parlare di libera assunzione agevolabile quando il passaggio del lavoratore all'impresa cessionaria discende da un obbligo imposto dalla legge, in particolare dall'art. 2112 c.c., come modificato dall'art. 47 della legge n. 428/1990 e dal D. Lgs. n. 18/2001.
La Cassazione ha precisato che non rilevano, ai fini del riconoscimento dei benefici, né lo strumento negoziale utilizzato per il trasferimento né l'eventuale accordo tra impresa e sindacati. La circolare richiama come unica deroga quella espressamente prevista dall'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990, applicabile nei casi di crisi aziendale o procedure concorsuali, nei limiti in cui l'accordo consenta la deroga all'art. 2112 c.c. secondo le condizioni previste dalla norma.
Incidenza del D. Lgs. n. 18/2001
Il documento evidenzia anche l'importanza del D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, emanato in attuazione della direttiva 98/50/CE e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2001. Tale decreto ha rivisto l'istituto del trasferimento d'azienda, modificando l'art. 2112 c.c. e precisando l'ambito oggettivo della disciplina, oltre a dettare nuove regole sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, stabilimenti o parti di stabilimenti.
Alla luce di questa evoluzione normativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha quindi precisato, con nota prot. n. 51062 del 26 febbraio 2003, che i criteri contenuti nelle precedenti direttive ministeriali e richiamati nella circolare n. 122/1999 non possono più essere applicati.
Indicazioni per le sedi INPS
In conclusione, la circolare dispone che le Sedi devono tener conto del nuovo quadro interpretativo ai fini della concessione delle agevolazioni contributive per l'assunzione di lavoratori in mobilità e cassaintegrati. In sostanza, il riconoscimento dei benefici non può più essere valutato secondo i precedenti criteri ministeriali quando l'assunzione si inserisce in un trasferimento d'azienda o in situazioni in cui il rapporto di lavoro prosegue per obbligo di legge e non per una vera scelta assunzionale del datore di lavoro.
Punti principali
Oggetto e finalità
La circolare riguarda le agevolazioni contributive previste per l'assunzione di lavoratori in mobilità (legge n. 223/1991) e di lavoratori cassaintegrati (legge n. 236/1993), alla luce di nuovi orientamenti giurisprudenziali e ministeriali.
Evoluzione normativa e contenzioso
Viene ricordato che la disciplina dei benefici è stata resa complessa da numerosi interventi legislativi, interpretativi e di prassi, compresa l'introduzione di limitazioni specifiche con l'art. 2, commi 1, 2 e 2-bis, della legge n. 451/1994. La precedente interpretazione aveva escluso i benefici nei casi di operazioni societarie in cui il rapporto di lavoro proseguisse sostanzialmente senza soluzione di continuità tra imprese collegate o derivate l'una dall'altra, ma tale impostazione ha generato un ampio contenzioso.
Posizione del Ministero del Lavoro nel 1999
Il Ministero del Lavoro aveva fornito chiarimenti con direttiva prot. n. 102845 del 28 aprile 1999, integrata dalla prot. n. 103146 dell'11 maggio 1999, poi illustrati dall'INPS con circolare n. 122 del 1 giugno 1999. In quel quadro erano stati individuati criteri di valutazione per consentire, in talune operazioni societarie, l'accesso alle agevolazioni contributive.
Orientamento della Cassazione
La circolare evidenzia che la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è poi consolidata nel senso di escludere, nelle ipotesi di trasferimento d'azienda, uno dei presupposti fondamentali per i benefici, cioè la sussistenza di un nuovo rapporto di lavoro. Il beneficio, infatti, richiede un'assunzione che risponda a reali esigenze economiche e non a condotte artificiose dirette soltanto a ottenere gli incentivi.
Rapporto di lavoro imposto dalla legge e art. 2112 c.c.
Non spetta l'agevolazione quando la costituzione del rapporto non è frutto di una libera scelta del datore di lavoro, ma consegue a un obbligo legale. La Cassazione ha precisato che non assumono rilievo né lo strumento negoziale con cui si realizza il trasferimento d'azienda né eventuali accordi tra impresa e sindacati; resta unica deroga l'ipotesi di cui all'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990, che richiama specifiche procedure e accordi nei casi di crisi o procedure concorsuali.
Impatto del D. Lgs. n. 18/2001
Il D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, che ha rivisitato l'istituto del trasferimento d'azienda e modificato l'art. 2112 c.c., ha ridefinito l'ambito di operatività della norma e le tutele dei lavoratori nel trasferimento di imprese, stabilimenti o parti di stabilimenti. Alla luce di tali innovazioni, il Ministero ha precisato che i criteri delle precedenti direttive non sono più applicabili.
Indicazioni operative per le Sedi
Le Sedi INPS devono attenersi al nuovo orientamento ministeriale e giurisprudenziale nella valutazione delle domande di agevolazione contributiva per l'assunzione di lavoratori in mobilità e cassaintegrati, senza applicare i criteri illustrati nella circolare n. 122/1999.
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