Circolare numero 108 del 24-6-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il Decreto interministeriale 10 aprile 2003, che proroga fino al 31 dicembre 2003 i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, mobilità e disoccupazione speciale per i lavoratori già beneficiari delle proroghe concesse fino al 31 dicembre 2002. La proroga riguarda, in particolare, imprese commerciali con 51-200 addetti, agenzie di viaggio e turismo con operatori turistici e imprese di vigilanza. La circolare chiarisce che l’obbligo contributivo prosegue senza soluzione di continuità dal periodo di paga gennaio 2003 e disciplina la regolarizzazione dei periodi pregressi, con le relative modalità DM10/2 e i codici da utilizzare.
Proroga al 31 dicembre 2003 dei contributi per CIGS e mobilità in alcuni settori
Proroga dei contributi per CIGS e mobilità in alcuni settori
La circolare n. 108 del 24 giugno 2003 fornisce istruzioni applicative in merito al Decreto interministeriale 10 aprile 2003, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 maggio 2003, che proroga alcuni trattamenti di integrazione salariale e mobilità. Il provvedimento si colloca nel quadro dell’art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002 e conferma la continuità dell’obbligo contributivo per specifiche categorie di imprese.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama il fatto che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può disporre proroghe dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, mobilità e disoccupazione speciale, anche in deroga alla normativa vigente.
Richiama inoltre le precedenti proroghe già disposte fino al 31 dicembre 2002, tra cui quelle adottate con i decreti interministeriali n. 30956 e n. 30968 del 18 aprile 2002, nonché gli ulteriori decreti elencati nel provvedimento allegato.
Ambito di applicazione
La proroga riguarda i lavoratori già destinatari delle precedenti estensioni dei trattamenti fino al 31 dicembre 2002 e, in particolare, i dipendenti di:
- imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta addetti;
- imprese commerciali, comprese quelle svolgenti attività di logistica, con forza occupazionale da 51 a 200 unità;
- agenzie di viaggio e di turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 addetti;
- imprese di vigilanza.
Per le imprese commerciali con più di 200 dipendenti, la circolare ricorda che opera a regime la disciplina ordinaria dell’intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilità ai sensi dell’art. 12, comma 3, della legge n. 223/1991.
Per le imprese di vigilanza, viene ribadito il criterio occupazionale previsto dall’art. 1, comma 1, della legge n. 223/1991: i contributi sono dovuti dalle imprese con forza occupazionale superiore a quindici dipendenti nel semestre precedente, computando anche apprendisti e lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.
Durata della proroga e misura del trattamento
L’art. 1 del decreto stabilisce che, per i lavoratori già beneficiari delle proroghe precedenti, i trattamenti di CIGS, mobilità e disoccupazione speciale sono prorogati entro e non oltre il 31 dicembre 2003.
L’art. 2 prevede che la misura dei trattamenti sia ridotta del 20 per cento.
Profili contributivi
La circolare precisa che, per effetto della tecnica normativa utilizzata, l’obbligo contributivo dello 0,90% di cui all’art. 9 della legge n. 407/1990 e della contribuzione dello 0,30% prevista dall’art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991 si protrae dal periodo di paga di gennaio 2003, senza soluzione di continuità rispetto alle disposizioni precedenti.
La proroga è quindi operativa non solo sul piano delle prestazioni, ma anche su quello degli obblighi contributivi a carico delle aziende interessate.
Regolarizzazione dei periodi non versati
Le aziende che, a decorrere dal periodo di paga gennaio 2003, non abbiano assolto alla contribuzione per CIGS e mobilità possono regolarizzare i periodi pregressi.
La regolarizzazione avviene secondo la delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993. La circolare specifica che le regolarizzazioni effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare non sono soggette né a somme aggiuntive né a interessi.
Modalità operative nel modello DM10/2
Per effettuare il versamento della contribuzione dovuta, i datori di lavoro devono utilizzare il modello DM10/2 con le seguenti indicazioni:
- per la CIGS, uno dei righi in bianco dei quadri "BC", con la dicitura "Vers. Cigs 2003" e il codice "M210";
- per la mobilità, uno dei righi in bianco dei quadri "B-C", con la dicitura "Vers. Mob. 2003" e il codice "M211".
In entrambi i casi non devono essere compilate le colonne "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
Adeguamento dei controlli
L’INPS informa infine che la procedura di controllo delle denunce contributive DM10/2 sarà aggiornata per recepire le istruzioni contenute nella circolare e consentire la corretta gestione degli adempimenti contributivi e delle eventuali regolarizzazioni.
Punti principali
Oggetto della proroga
Il provvedimento estende fino al 31 dicembre 2003 i trattamenti di CIGS, mobilità e disoccupazione speciale per i lavoratori che erano già destinatari delle proroghe concesse fino al 31 dicembre 2002. La circolare evidenzia che la misura deriva dall’art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002.
Settori interessati e contribuzione dovuta
La proroga riguarda le imprese commerciali, comprese quelle di logistica, con forza occupazionale da 51 a 200 unità; le agenzie di viaggio e di turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 addetti; e le imprese di vigilanza. Per tali aziende l’obbligo contributivo dello 0,90% ex art. 9 della legge n. 407/1990 e dello 0,30% ex art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991 prosegue dal periodo di paga gennaio 2003 senza interruzioni.
Imprese di vigilanza: requisito occupazionale
Per le imprese di vigilanza la circolare ribadisce che i contributi sono dovuti dalle imprese con forza occupazionale superiore a 15 dipendenti nel semestre precedente, computando anche apprendisti e lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.
Regolarizzazione dei periodi pregressi
Le aziende che, dal periodo di paga gennaio 2003, non abbiano versato la contribuzione per CIGS e mobilità possono regolarizzare i periodi scoperti secondo la delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 26/03/1993, approvata con D.M. 7/10/1993. Le regolarizzazioni effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare non sono gravate né da somme aggiuntive né da interessi.
Modalità di versamento nel modello DM10/2
Per la contribuzione CIGS va utilizzato un rigo in bianco dei quadri "BC" del modello DM10/2, indicando la dicitura "Vers. Cigs 2003" e il codice "M210". Per la contribuzione di mobilità va usato un rigo in bianco dei quadri "B-C" del DM10/2, con la dicitura "Vers. Mob. 2003" e il codice "M211". In entrambi i casi non devono essere compilate le colonne "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
Aggiornamento delle procedure di controllo
La circolare comunica che la procedura di controllo delle denunce contributive DM10/2 sarà adeguata per recepire le nuove indicazioni operative e contributive.
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