Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 555/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della nota prot. 288499/DIR del 5.12.2025; del provvedimento prot. 4569/DIR del 9.1.2026 recante rigetto dell'istanza di indennizzo per abbattimento di animali infetti - diniego; della relazione prot. n. 302532/D.LIB.C del 27.12.2025; del provvedimento del 5.12.2025 prot. n. 288499/DIR DIP del 5.12.2025 dell'ASL di Caserta; di ogni altro atto, provvedimento, parere e se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;

Giustizia amministrativa202600690

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’indennizzo richiesto per l’abbattimento di animali infetti, unitamente agli atti presupposti e connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato, chiedendone il previo sospendimento cautelare, una nota dell’amministrazione sanitaria, il provvedimento di rigetto dell’istanza di indennizzo per abbattimento di animali infetti, una relazione istruttoria e gli ulteriori atti dell’ASL ritenuti lesivi. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né specifica le censure di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto insussistenti i presupposti per la tutela cautelare, valorizzando la natura patrimoniale degli interessi coinvolti e la conseguente piena reintegrabilità della situazione giuridica azionata. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura della controversia. L’ordinanza dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; l’istanza è stata respinta perché gli interessi patrimoniali dedotti sono stati ritenuti integralmente reintegrabili.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare la parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La tutela cautelare non è concedibile quando la lesione dedotta riguarda interessi esclusivamente patrimoniali e la situazione giuridica può essere integralmente reintegrata mediante il successivo riconoscimento economico o altra tutela pienamente satisfattiva.
  • Nella valutazione cautelare, la piena reintegrabilità della situazione azionata esclude la necessità della sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, in assenza di un pregiudizio irreversibile o non adeguatamente riparabile.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.