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Sentenza

Sentenza del 15/04/2015 n. 7593 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR, che aveva escluso la natura commerciale e l'imponibilità fiscale del servizio di vigilanza e custodia svolto dal Consorzio a favore dei propri consorziati. Secondo l'Agenzia, il Consorzio esercitava un'attività organizzata in forma d'impresa, riceveva corrispettivi specifici e differenziati in relazione all'utilità del servizio e offriva anche servizi aggiuntivi di radioallarme. Tali elementi rendevano l'attività commerciale e imponibile sia ai fini IVA sia ai fini delle imposte dirette. L'Agenzia contestava inoltre l'applicazione della norma relativa alle prestazioni rese direttamente da guardie giurate autonome, ritenendola non applicabile alle prestazioni rese da un ente associativo tramite guardie giurate dipendenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso dell'Agenzia e ha dichiarato inammissibile il terzo, relativo al vizio di motivazione per mancanza del necessario momento di sintesi. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso direttamente nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., rigettando l'appello del Consorzio e confermando quindi la pretesa tributaria. La Corte ha stabilito che le prestazioni rese da un consorzio ai propri associati sono imponibili ai fini IVA e costituiscono reddito d'impresa quando sono effettuate in cambio di corrispettivi specifici, soprattutto se determinati in funzione della prestazione resa o superiori ai costi direttamente imputabili. Il Consorzio è stato condannato al pagamento di 12.000 euro di spese del giudizio di legittimità, mentre le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 3 e 4

    Sono operazioni imponibili ai fini IVA le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di un'impresa; sono considerate effettuate nell'esercizio di impresa anche le prestazioni rese da enti privati e consorzi ai propri soci, associati o partecipanti.

    Le prestazioni di servizi rese da un consorzio ai propri associati non sono automaticamente escluse dall'IVA. Se l'attività è svolta nell'esercizio di un'impresa e contro corrispettivi specifici, essa è imponibile anche quando rientra negli scopi istituzionali dell'ente.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 87, 108 e 111 TUIR

    Non si considerano commerciali le prestazioni di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali senza specifica organizzazione e verso corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione; sono invece commerciali le prestazioni rese agli associati verso corrispettivi specifici, compresi contributi e quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni.

    Per le imposte dirette, la non commercialità richiede il concorso di condizioni rigorose: assenza di specifica organizzazione imprenditoriale, corrispettivi non superiori ai costi direttamente imputabili e assenza di una commisurazione del pagamento alla maggiore o diversa utilità ricevuta. Il pagamento di corrispettivi specifici e differenziati è indice di attività commerciale e di reddito d'impresa.

  • D.L. n. 557 del 1993, art. 2, convertito dalla L. n. 133 del 1994

    Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952.

    L'esclusione riguarda le prestazioni rese direttamente da guardie giurate in qualità di lavoratori autonomi e non si estende alle prestazioni rese da un consorzio o da un istituto organizzato d'impresa tramite guardie giurate dipendenti.

  • R.D.L. n. 1952 del 1935 e R.D.L. n. 2144 del 1936

    Le autorizzazioni prefettizie e la disciplina delle guardie giurate regolano lo svolgimento dell'attività di vigilanza, ma non determinano di per sé l'esclusione dell'attività dal regime fiscale ordinario. La natura fiscale deve essere valutata in base alle modalità concrete di organizzazione e remunerazione del servizio.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione, dopo aver cassato la sentenza impugnata, può decidere direttamente la causa nel merito.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere una chiara indicazione autonoma del fatto controverso e delle ragioni della rilevanza della lacuna motivazionale; in mancanza, il motivo è inammissibile.

Massime di principio

  • Un ente associativo o consorzio non beneficia automaticamente della non commercialità per il solo fatto di operare a favore dei propri associati o perseguire finalità istituzionali.
  • Quando il servizio è svolto tramite un'organizzazione strutturata e viene remunerato con corrispettivi specifici, differenziati o parametrati all'utilità ricevuta, l'attività tende a essere qualificata come commerciale e imponibile.
  • Per escludere la commercialità ai fini delle imposte dirette devono ricorrere congiuntamente condizioni restrittive: assenza di una specifica organizzazione d'impresa, corrispettivi non superiori ai costi direttamente imputabili e mancata correlazione del pagamento alla maggiore o diversa prestazione.
  • L'unitarietà del servizio o la sua disponibilità per tutti gli associati non esclude la sinallagmaticità del rapporto quando ciascun beneficiario paga un corrispettivo specifico o differenziato.
  • Le agevolazioni o esclusioni previste per prestazioni rese direttamente da lavoratori autonomi non possono essere estese a servizi forniti da enti o imprese organizzate tramite propri dipendenti.
  • Le autorizzazioni amministrative necessarie per svolgere un'attività non stabiliscono automaticamente il relativo trattamento fiscale: questo dipende dalle concrete modalità di esercizio, organizzazione e remunerazione.
  • In caso di ricorso per vizio di motivazione, è necessario indicare in modo sintetico e puntuale il fatto decisivo non esaminato e il nesso tra tale omissione e l'esito della controversia.

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