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Sentenza

Sentenza del 15/04/2015 n. 391 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Trasferimento portafoglio in ambito assicurativo - Somma sborsata a titolo di rivalsa - Deducibilità -

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La somma versata a titolo di rivalsa è considerata un costo effettivo per l'agente subentrante e, in linea generale, risulta deducibile secondo le ordinarie regole fiscali applicabili ai costi inerenti all'attività d'impresa. L'impresa preponente, invece, imputa a conto economico esclusivamente le indennità di cessazione del rapporto rimaste effettivamente a suo carico.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La questione riguarda il trasferimento di un portafoglio assicurativo e la deducibilità della somma pagata dall'agente subentrante all'impresa preponente a titolo di rivalsa, quale rimborso delle indennità corrisposte all'agente cessato. La rivalsa è qualificata come un onere contrattuale liberamente pattuito tra le parti.

Norme richiamate

  • Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 168/E del 25 novembre 2005

    Nel settore assicurativo l'interpretazione della rivalsa costituisce un onere contrattuale riconosciuto ove le parti avrebbero liberamente pattuito di obbligare l'Agente subentrante a rimborsare all'impresa preponente quanto versato a titolo di indennità all'Agente cessato.

    La rivalsa, quando prevista contrattualmente, rappresenta un obbligo di rimborso collegato all'indennità di cessazione del rapporto e costituisce un costo effettivo per il soggetto che la sostiene.

Massime di principio

  • Nel trasferimento di un portafoglio assicurativo, una somma pagata dall'agente subentrante per rimborsare all'impresa le indennità corrisposte all'agente cessato può essere qualificata come costo inerente all'attività.
  • La deducibilità dipende dall'effettività, dall'inerenza e dalla documentazione dell'esborso, nonché dalla presenza di una valida pattuizione contrattuale di rivalsa.
  • L'impresa preponente deve imputare a conto economico solo le indennità di cessazione rimaste definitivamente a suo carico; gli importi recuperati dall'agente subentrante non rappresentano un costo finale per l'impresa.
  • La qualificazione fiscale deve essere verificata in base alla concreta struttura dell'operazione e alle norme vigenti, senza estendere automaticamente la soluzione a fattispecie contrattualmente diverse.

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