Sentenza del 15/04/2015 n. 830 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Accertamento - IVA all'importazione - Competenza funzionale dell'Agenzia delle entrate - Illegittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: l'accertamento dell'IVA all'importazione effettuato dall'Agenzia delle entrate è stato ritenuto illegittimo, in quanto adottato da un'autorità priva della necessaria competenza funzionale. La competenza spetta unicamente all'Agenzia delle dogane.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'accertamento dell'IVA all'importazione per incompetenza funzionale dell'Agenzia delle entrate. L'IVA all'importazione è qualificata come diritto di confine; pertanto, l'attività di accertamento delle infrazioni, liquidazione e riscossione rientra nella competenza esclusiva dell'Agenzia delle dogane.
Norme richiamate
Disciplina dell'IVA all'importazione e dei diritti di confine
L'IVA all'importazione, in ragione del suo collegamento con l'ingresso delle merci nel territorio doganale, è considerata un diritto di confine ai fini della competenza amministrativa.
Norme sulla competenza dell'Agenzia delle dogane
L'Agenzia delle dogane è l'ufficio funzionalmente competente ad accertare le infrazioni, liquidare e riscuotere l'IVA all'importazione; l'Agenzia delle entrate non può sostituirsi ad essa in tali attività.
Massime di principio
- Per i tributi connessi all'importazione, occorre verificare quale autorità abbia la competenza funzionale specifica: l'atto emesso da un ufficio diverso da quello previsto può essere illegittimo.
- La competenza dell'Agenzia delle entrate in materia di IVA interna non implica automaticamente la competenza sull'IVA all'importazione, che segue la disciplina doganale.
- Quando un atto impositivo è contestato per incompetenza dell'ufficio, è decisivo qualificare correttamente il tributo e la sua natura giuridica, distinguendo tra IVA interna e IVA all'importazione.
- L'accertamento, la liquidazione e la riscossione devono essere compiuti dall'amministrazione individuata dalla normativa speciale; la violazione della competenza funzionale può comportare l'illegittimità dell'atto.
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