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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03650/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (gestore idrico)

La controversia

I proprietari di un locale seminterrato agivano per ottenere il risarcimento dei danni lamentando che uno sversamento di acque luride aveva invaso il loro immobile e che, per l'urgenza, avevano dovuto sostenere a proprie spese le operazioni di asciugamento e rifacimento del locale. In primo grado il tribunale, espletata consulenza tecnica d'ufficio, aveva rigettato la domanda. La corte d'appello aveva invece accolto l'impugnazione dei danneggiati, ritenendo sussistente la responsabilità del gestore della rete idrica/fognaria ai sensi dell'art. 2051 c.c. e condannandolo al risarcimento dei danni. La società gestore proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, assumendo che la motivazione fosse ipertrofica, non intellegibile e costruita per giustapposizione di massime e documenti, in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la corte territoriale avesse invertito gli oneri probatori e valorizzato fatti non provati o non contestabili; 3) violazione dell'art. 2051 c.c., deducendo che non fosse stato provato il rapporto di custodia tra la condotta e il gestore; 4) ulteriore violazione dell'art. 115 c.p.c., con riferimento al principio di non contestazione, perché la corte d'appello avrebbe ritenuto provati fatti contestati o relativi a capitoli di prova testimoniale. I resistenti proponevano controricorso e ricorso incidentale, lamentando l'omessa pronuncia sulle spese della consulenza tecnica d'ufficio in appello, con dedotta violazione degli artt. 112, 91 e 92 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale della società gestore, ritenendo infondati i motivi sulla motivazione apparente, sulla violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., nonché sulla responsabilità ex art. 2051 c.c.: la sentenza d'appello era logicamente e compiutamente motivata; le censure della ricorrente miravano in realtà a un riesame del merito; il rapporto di custodia sulla rete fognaria era correttamente individuato in capo al gestore sulla base di una relazione fattuale con la cosa; il principio di non contestazione era stato correttamente applicato a fatti costitutivi allegati sin dal primo atto. Ha invece accolto il ricorso incidentale dei proprietari, cassando la sentenza impugnata limitatamente al punto e decidendo nel merito sull'obbligo di porre le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico della società soccombente. La società ricorrente principale è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La censura per motivazione apparente è stata respinta perché la sentenza di appello era intellegibile, logica e coerente, dunque non nulla per difetto di motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per escludere la nullità della motivazione della sentenza d'appello.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire in cassazione richiede una soccombenza sostanziale e un'utilità giuridica concreta derivante dall'accoglimento del gravame.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione si configura solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; non quando si contesta la valutazione delle prove o si chiede un riesame del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione sussiste solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non quando si contesta la valutazione comparativa delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    È richiamato per ribadire che la valutazione del diverso peso persuasivo delle prove rientra nel potere del giudice di merito.

  • art. 2051 c.c.

    La custodia rileva come relazione meramente fattuale con la cosa; il responsabile è individuato nel soggetto che ha il potere di fatto sulla rete, a prescindere da diritti reali o personali di godimento.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia sulle spese di consulenza tecnica d'ufficio integra vizio di nullità quando il giudice non indichi la parte tenuta a sopportarle definitivamente.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; il principio è stato applicato anche alle spese di consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel motivo incidentale in relazione alla regolazione delle spese di lite e delle spese tecniche.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Utilizzato per veicolare le censure di violazione di legge sui profili di cui agli artt. 2697, 115 e 2051 c.c.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Utilizzato per denunciare nullità della sentenza e omessa pronuncia sulle spese di c.t.u.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente principale.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando sia realmente incomprensibile o meramente assertiva; non basta che sia ampia, articolata o ricca di richiami giurisprudenziali e documentali.
  • La denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia errato nell'allocazione dell'onere della prova; se invece si contesta la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle risultanze istruttorie, la censura investe il merito e non la regola di riparto dell'onere probatorio.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre soltanto se la decisione sia fondata su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri del giudice; non ricorre quando si contesti la preferenza accordata ad alcune prove rispetto ad altre.
  • Ai fini dell'art. 2051 c.c., la custodia della cosa è una relazione di fatto con il bene, non necessariamente coincidente con un diritto reale o personale di godimento; è sufficiente il potere fattuale di controllo sulla cosa.
  • Il principio di non contestazione opera rispetto ai fatti costitutivi allegati dalla parte e non può essere esteso, in via automatica, alla struttura e all'articolazione dei mezzi istruttori.
  • Le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono essere oggetto di specifica statuizione; non possono ritenersi implicitamente comprese nella liquidazione delle spese di lite se il giudice non individua espressamente il soggetto definitivamente onerato.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeProveImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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