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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1091

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1091 della Commissione del 2 luglio 2021 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce una misura di salvaguardia definitiva nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio

Normativa europea32021R1091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento corregge un errore materiale contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029, che aveva prorogato la misura di salvaguardia definitiva su determinati prodotti di acciaio istituita dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/159. La correzione riguarda la ripartizione dei volumi dei contingenti tariffari per le categorie 4A e 4B, in modo da consentire un’assegnazione corretta dei contingenti con effetto dal 1° luglio 2021. Le modifiche sostituiscono le tabelle relative ai contingenti tariffari e ai contingenti tariffari globali trimestrali dell’allegato IV del regolamento base.

Rettifica della ripartizione dei contingenti tariffari per le categorie di prodotti siderurgici 4A e 4B nell’ambito della misura di salvaguardia UE sulle importazioni di acciaio.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea di determinati prodotti di acciaio ricompresi nelle categorie 4A e 4B dell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, con effetti sulla ripartizione dei contingenti tariffari tra paesi specifici e contingenti residui/globali. Incide in particolare sulle quote attribuite a Corea (Repubblica di), India, Regno Unito, Cina e altri paesi, nonché sulle codificazioni tariffarie/TARIC elencate negli allegati. Si applica dal 1° luglio 2021; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Rettifica dei contingenti tariffari per determinati prodotti di acciaio

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1091 della Commissione interviene sulla misura di salvaguardia definitiva applicabile alle importazioni di determinati prodotti di acciaio, già istituita dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 e successivamente prorogata dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029. La Commissione rileva che l’allegato del regolamento di proroga conteneva un errore materiale nella ripartizione dei contingenti tariffari delle categorie 4A e 4B e procede quindi alla rettifica per consentire un’assegnazione corretta dei contingenti a decorrere dal 1° luglio 2021.

Base giuridica e contesto

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2015/478 relativo al regime comune applicabile alle importazioni e del regolamento (UE) 2015/755 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi. Nei considerando si precisa che la misura si colloca nel quadro della salvaguardia definitiva sull’acciaio e che le modifiche sono conformi al parere del comitato per le misure di salvaguardia istituito dai due regolamenti di base.

Oggetto della modifica

L’atto non istituisce una nuova misura di salvaguardia, ma modifica la disciplina tecnica dei contingenti tariffari già esistente. In particolare:

  • l’articolo 1 sostituisce la tabella IV.1 dell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 per le categorie 4A e 4B;
  • l’articolo 2 sostituisce la tabella IV.2 dell’allegato IV del medesimo regolamento per i contingenti tariffari globali trimestrali.

Le rettifiche riguardano la distribuzione quantitativa dei contingenti tra paesi specifici e quota residua/globali, senza alterare il totale dei contingenti della categoria 4 indicato nel regolamento prorogato. Il considerando chiarisce infatti che il totale era corretto, mentre era errata la ripartizione interna tra 4A e 4B e tra contingenti specifici e residui.

Ambito soggettivo e oggettivo

Le modifiche interessano gli importatori nell’Unione dei prodotti siderurgici classificati nei codici NC/TARIC elencati negli allegati. Per la categoria 4A, tra i paesi interessati figurano Corea (Repubblica di), India, Regno Unito e altri paesi; per la categoria 4B, Cina, Corea (Repubblica di), India, Regno Unito e altri paesi. Gli allegati riportano anche le codifiche tariffarie pertinenti e i riferimenti ai contingenti specifici da utilizzare in caso di esaurimento dei contingenti nazionali, come richiamato nelle note agli allegati.

Decorrenza e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente o comunque con decorrenza dal 1° luglio 2021, data indicata espressamente dall’articolo 3. Tale previsione è coerente con la finalità di correggere tempestivamente la ripartizione dei contingenti tariffari per il periodo di applicazione della misura.

Effetti pratici

Per gli operatori doganali e per gli importatori, la conseguenza principale è l’applicazione delle nuove tabelle sostitutive contenute negli allegati I e II, che determinano i volumi corretti dei contingenti tariffari per le categorie 4A e 4B. Il regolamento assume rilievo operativo per la gestione delle dichiarazioni doganali, l’allocazione delle quote e la verifica della disponibilità dei contingenti specifici per paese e dei contingenti residui/globali.

Disposizioni principali

Rettifica dei contingenti tariffari per la categoria 4A

L’articolo 1 sostituisce la parte della tabella IV.1 dell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, relativa ai "Volumi dei contingenti tariffari" per le categorie 4A e 4B, con la tabella dell’allegato I del regolamento. La rettifica corregge la ripartizione tra contingenti specifici per paese e contingenti residui per i prodotti della categoria 4A.

Rettifica dei contingenti tariffari globali trimestrali per la categoria 4B

L’articolo 2 sostituisce la parte della tabella IV.2 dell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, relativa ai "Volumi dei contingenti tariffari globali per trimestre" per le categorie 4A e 4B, con la tabella dell’allegato II del regolamento. La correzione riguarda la ripartizione dei volumi per la categoria 4B.

Categorie e codici tariffari interessati

Gli allegati indicano i codici NC e TARIC interessati per i fogli rivestiti di metallo e altri prodotti delle categorie 4A e 4B. Per la categoria 4A sono richiamati contingenti specifici per Corea (Repubblica di), India, Regno Unito e altri paesi; per la categoria 4B per Cina, Corea (Repubblica di), India, Regno Unito e altri paesi.

Decorrenza, entrata in vigore e applicazione

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° luglio 2021. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialemisure di salvaguardiadazi doganaliimportazioniacciaio

Testo integrale

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