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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1098

Regolamento (UE) 2021/1098 della Commissione del 2 luglio 2021 che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 24-epibrassinolide, estratto di bulbo di Allium cepa L., cyflumetofen, fludioxonil, flurossipir, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1098

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i limiti massimi di residui per diverse sostanze attive già disciplinate dal regolamento (CE) n. 396/2005, sulla base delle domande presentate dagli operatori e delle valutazioni scientifiche dell’EFSA. Per alcune colture e prodotti di origine animale vengono sostituiti i valori negli allegati II e III; inoltre 24-epibrassinolide ed estratto di bulbo di Allium cepa L. vengono inseriti nell’allegato IV, con conseguente esclusione dall’applicazione di LMR specifici. L’atto si fonda sulla verifica della sicurezza per il consumatore e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui di alcuni antiparassitari e per inserire 24-epibrassinolide ed estratto di bulbo di Allium cepa L. nell’allegato IV.

Ambito di applicazione

Si applica ai livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005. Incide sui prodotti interessati dalle sostanze fludioxonil, flurossipir, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e cyflumetofen, nonché su 24-epibrassinolide ed estratto di bulbo di Allium cepa L. Il regolamento è di applicazione diretta in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica degli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005

Il regolamento (UE) 2021/1098 della Commissione aggiorna il regime dei livelli massimi di residui (LMR) degli antiparassitari ai sensi del regolamento (CE) n. 396/2005. L’intervento si colloca all’esito di domande di modifica degli LMR presentate dai richiedenti, valutate dagli Stati membri e dall’EFSA, che ha concluso per l’accettabilità delle modifiche sotto il profilo della sicurezza dei consumatori.

Contesto normativo e motivazione

Il provvedimento richiama il regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina i LMR nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. La Commissione evidenzia che per talune sostanze i limiti erano già fissati negli allegati II o III, mentre per 24-epibrassinolide ed estratto di bulbo di Allium cepa L. non erano presenti LMR specifici né l’iscrizione nell’allegato IV, con applicazione del valore di base di 0,01 mg/kg ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b).

Procedura seguita e valutazione scientifica

Le domande di modifica degli LMR sono state presentate nel contesto di autorizzazioni o usi richiesti per specifiche colture e prodotti: cyflumetofen per agrumi, albicocche, pesche, pomodori, melanzane, cetrioli e luppolo; fludioxonil per bacche di sambuco; flurossipir per erba cipollina, foglie di sedano, prezzemolo, timo, basilico e fiori commestibili; 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio per olive da tavola e da olio. Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, le autorità nazionali interessate hanno valutato le domande e trasmesso le relazioni alla Commissione; l’EFSA ha poi espresso pareri motivati e conclusioni favorevoli, considerando i dati disponibili, le proprietà tossicologiche e l’esposizione di 27 gruppi di consumatori europei.

Modifiche materiali ai limiti massimi di residui

L’allegato II è sostituito per le sostanze fludioxonil, flurossipir e per i composti nitrofenolati indicati. L’allegato III, parte A, è sostituito per cyflumetofen. Le nuove tabelle riportano LMR differenziati per numerose categorie di prodotti vegetali e animali; tra i casi espressamente richiamati nel testo figurano, per esempio, i nuovi valori per agrumi, frutta a guscio, pomacee, drupacee, bacche, ortaggi a frutto, erbe fresche e fiori commestibili, cereali e prodotti di origine animale.

Inserimento nell’allegato IV

Il regolamento inserisce nell’allegato IV due sostanze: 24-epibrassinolide ed estratto di bulbo di Allium cepa L. L’inclusione nell’allegato IV comporta che tali sostanze non siano soggette a LMR specifici nel sistema del regolamento (CE) n. 396/2005, in quanto considerate compatibili con l’esigenza di tutela del consumatore sulla base delle valutazioni effettuate.

Rilievi specifici sui prodotti e note tecniche

L’allegato contiene anche note tecniche sulla definizione del residuo e sul limite inferiore di determinazione analitica, oltre a osservazioni dell’EFSA sulla disponibilità di standard di riferimento o su talune lacune informative relative a metodi di analisi, metabolismo, PHI, stabilità all’immagazzinamento e sperimentazioni sui residui. Tali elementi sono richiamati in funzione del successivo riesame degli LMR da parte della Commissione secondo le indicazioni riportate nell’allegato.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli LMR negli allegati II e III

L’allegato II è modificato per fludioxonil, flurossipir, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio; l’allegato III, parte A, è modificato per cyflumetofen. I nuovi valori di LMR sono fissati per numerose categorie di prodotti vegetali e animali, tra cui agrumi, frutta a guscio, pomacee, drupacee, bacche, ortaggi, cereali, spezie e prodotti di origine animale, secondo le tabelle dell’allegato del regolamento.

Inserimento nell’allegato IV

Nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono inserite, in ordine alfabetico, le sostanze 24-epibrassinolide ed estratto di bulbo di Allium cepa L., con effetto di escluderle dal sistema dei LMR specifici del regolamento.

Base scientifica e valutazione del rischio

Le modifiche si fondano sulle domande presentate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, valutate dagli Stati membri interessati ai sensi dell’articolo 8 e poi esaminate dall’EFSA. L’Autorità ha ritenuto che le modifiche richieste fossero accettabili per la sicurezza dei consumatori, senza superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento nei 27 gruppi di consumatori europei considerati.

24-epibrassinolide e Allium cepa L.

Per 24-epibrassinolide, nel contesto dell’approvazione della sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’EFSA aveva raccomandato l’inserimento nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. Per l’estratto di bulbo di Allium cepa L., approvato come sostanza di base dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/81, la Commissione ha ritenuto che le condizioni d’uso non comportino residui tali da creare rischi per il consumatore.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareantiparassitariresidui di pesticidiagricolturamangimi

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