Regolamento (UE) 2021/1119
Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce la cosiddetta "Normativa europea sul clima", fissando per l’Unione un obiettivo giuridicamente vincolante di neutralità climatica entro il 2050 e un traguardo intermedio di riduzione interna netta delle emissioni di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Prevede un quadro di governance basato su valutazioni periodiche della Commissione, raccomandazioni agli Stati membri e coerenza delle misure dell’Unione con gli obiettivi climatici. Introduce inoltre un supporto scientifico indipendente mediante il comitato consultivo europeo sui cambiamenti climatici e rafforza il raccordo con le strategie di adattamento e con i processi di partecipazione pubblica.
Quadro europeo vincolante per il conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, con obiettivo intermedio di riduzione netta delle emissioni al 2030 e integrazione dell’adattamento ai cambiamenti climatici.
Ambito di applicazione
Si applica alle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra dalle fonti e agli assorbimenti dai pozzi regolamentati dal diritto dell’Unione, come elencati nell’allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2018/1999. Coinvolge le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri, che devono adottare misure a livello unionale e nazionale per conseguire collettivamente la neutralità climatica e i progressi nell’adattamento. Il regolamento opera nel contesto delle politiche clima-energia dell’Unione e si coordina con il regolamento (UE) 2018/1999, con il regolamento (CE) n. 401/2009 e con la normativa settoriale pertinente. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.
Regolamento (UE) 2021/1119: quadro europeo per la neutralità climatica
Il regolamento istituisce il quadro giuridico dell’Unione per conseguire la neutralità climatica entro il 2050, in coerenza con l’accordo di Parigi e con il Green Deal europeo. Il testo si fonda sull’esigenza di un’azione climatica più ambiziosa, scientificamente informata e socialmente giusta, capace di integrare mitigazione, adattamento, partecipazione pubblica e coerenza delle politiche dell’Unione.
Oggetto e campo di applicazione
L’articolo 1 definisce il regolamento come strumento per la riduzione irreversibile e progressiva delle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra e per l’aumento degli assorbimenti dai pozzi. Il perimetro materiale riguarda le emissioni e gli assorbimenti disciplinati dal diritto dell’Unione e richiamati nell’allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2018/1999.
Il regolamento introduce tre pilastri normativi principali:
- l’obiettivo vincolante della neutralità climatica dell’Unione entro il 2050;
- un quadro per il progresso verso l’obiettivo globale di adattamento ai sensi dell’articolo 7 dell’accordo di Parigi;
- un traguardo vincolante dell’Unione per il 2030 in termini di riduzione interna netta delle emissioni.
Obiettivo di neutralità climatica al 2050
L’articolo 2 stabilisce che l’equilibrio tra emissioni e assorbimenti nell’intera Unione deve essere raggiunto al più tardi nel 2050, così da realizzare l’azzeramento delle emissioni nette entro tale data. Dopo il 2050, l’Unione mira a conseguire emissioni negative.
Il legislatore impone alle istituzioni dell’Unione e agli Stati membri di adottare le misure necessarie, rispettivamente a livello unionale e nazionale, per il conseguimento collettivo dell’obiettivo. Nel farlo, devono essere considerati l’equità e la solidarietà tra Stati membri, oltre all’efficienza in termini di costi.
Traguardo climatico intermedio al 2030 e percorso verso il 2040
L’articolo 4 fissa il traguardo dell’Unione per il 2030 in una riduzione interna netta di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990. Nell’attuazione di tale obiettivo, le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri devono privilegiare riduzioni rapide e prevedibili delle emissioni, insieme al rafforzamento degli assorbimenti naturali.
Il regolamento pone anche un limite quantitativo al contributo degli assorbimenti netti al traguardo 2030: 225 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Questa scelta è espressamente finalizzata a garantire sforzi di mitigazione sufficienti fino al 2030.
Quanto al periodo successivo, la Commissione deve proporre, se del caso e al più tardi entro sei mesi dal primo bilancio globale dell’accordo di Parigi, un traguardo climatico dell’Unione per il 2040. La proposta deve essere accompagnata da una valutazione d’impatto dettagliata, da un bilancio di previsione indicativo dei gas a effetto serra per il periodo 2030-2050 e dalla metodologia impiegata.
Tra i criteri che la Commissione deve considerare per il traguardo 2040 figurano:
- le migliori evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni IPCC e del comitato consultivo;
- l’impatto sociale, economico e ambientale, inclusi i costi dell’inazione;
- la necessità di una transizione giusta ed equa;
- efficienza in termini di costi ed efficienza economica;
- competitività dell’economia dell’Unione, soprattutto per PMI e settori esposti alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;
- efficienza energetica, accessibilità economica dell’energia e sicurezza dell’approvvigionamento;
- equità e solidarietà tra Stati membri;
- protezione e rafforzamento dei pozzi naturali e della biodiversità;
- bisogni di investimento e sviluppi internazionali.
Adattamento ai cambiamenti climatici
L’articolo 5 rafforza il profilo dell’adattamento come parte essenziale della risposta climatica dell’Unione. Le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri devono assicurare un progresso costante nel miglioramento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità.
La Commissione deve adottare una strategia dell’Unione sull’adattamento, coerente con l’accordo di Parigi, e riesaminarla periodicamente. Gli Stati membri devono invece adottare e attuare strategie e piani nazionali di adattamento fondati su:
- analisi rigorose dei rischi climatici e della vulnerabilità;
- valutazioni dei progressi e indicatori;
- migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili.
Le strategie nazionali devono tenere conto della vulnerabilità di settori come agricoltura, sistemi idrici e alimentari, e sicurezza alimentare, promuovendo soluzioni basate sulla natura e sull’ecosistema. Entro il 30 luglio 2022, la Commissione deve inoltre adottare orientamenti sui principi e le pratiche comuni per l’identificazione, classificazione e gestione prudenziale dei rischi climatici fisici materiali nei progetti e programmi.
Sorveglianza, valutazione e raccomandazioni della Commissione
Gli articoli 6 e 7 costruiscono un meccanismo di controllo periodico. Dal 30 settembre 2023 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione deve valutare:
- i progressi collettivi degli Stati membri verso la neutralità climatica;
- i progressi collettivi nell’adattamento.
Nello stesso ciclo, la Commissione deve riesaminare la coerenza delle misure dell’Unione rispetto alla neutralità climatica e all’adattamento. Se rileva incoerenze o progressi insufficienti, deve adottare le misure necessarie conformemente ai trattati.
Per le misure nazionali, la Commissione valuta la coerenza dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima, delle strategie nazionali a lungo termine e delle relazioni intermedie biennali. Se necessario, può formulare raccomandazioni allo Stato membro interessato, che devono essere rese pubbliche. Lo Stato membro deve rispondere entro sei mesi e indicare, nella relazione intermedia nazionale successiva, come abbia tenuto in debita considerazione le raccomandazioni oppure motivare l’eventuale mancato seguito.
Base informativa delle valutazioni e traiettoria indicativa
L’articolo 8 specifica che la Commissione deve fondare le proprie valutazioni su una traiettoria indicativa e lineare che colleghi il traguardo 2030, il futuro traguardo 2040 e l’obiettivo del 2050. Le valutazioni devono poggiare non solo sui dati e sulle relazioni nazionali, ma anche su un ampio insieme di fonti, tra cui:
- relazioni dell’AEA, del comitato consultivo e del Centro comune di ricerca;
- dati e statistiche europei e globali, compresi quelli di Copernicus;
- dati su perdite e costi dell’inazione, se disponibili;
- le migliori evidenze scientifiche disponibili;
- eventuali informazioni sugli investimenti sostenibili, anche conformi al regolamento (UE) 2020/852.
L’AEA è espressamente incaricata di assistere la Commissione nella preparazione delle valutazioni.
Partecipazione del pubblico e tabelle di marcia settoriali
L’articolo 9 valorizza il coinvolgimento di cittadini, comunità e parti sociali nella transizione verso la neutralità climatica. La Commissione deve facilitare processi inclusivi e accessibili a livello nazionale, regionale e locale, coinvolgendo parti sociali, mondo accademico, imprese, cittadini e società civile. Può utilizzare, a tal fine, il patto europeo per il clima e i dialoghi multilivello già previsti dal regolamento (UE) 2018/1999.
L’articolo 10 prevede inoltre un dialogo con i comparti economici che decidano volontariamente di elaborare tabelle di marcia indicative per la neutralità climatica. La Commissione ne monitora lo sviluppo e favorisce lo scambio di buone pratiche tra portatori di interesse.
Riesame del regolamento e aggiornamento dinamico
L’articolo 11 stabilisce che, entro sei mesi da ogni bilancio globale dell’accordo di Parigi, la Commissione debba presentare una relazione sull’applicazione del regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione deve tener conto delle migliori evidenze scientifiche e degli sviluppi internazionali, e può essere accompagnata da proposte legislative di modifica.
Ne risulta un testo concepito come quadro dinamico, suscettibile di aggiornamento periodico in funzione dell’evoluzione scientifica e degli esiti negoziali internazionali.
Comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici
L’articolo 12 modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 per istituire formalmente il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici. Il comitato è composto da 15 esperti di alto livello, selezionati con procedura aperta, equa e trasparente, per un mandato di quattro anni rinnovabile una sola volta.
I membri devono offrire garanzie di indipendenza e sono designati a titolo personale. Il comitato adotta il proprio regolamento interno, elegge il presidente e stabilisce autonomamente il programma di lavoro annuale, pur integrando il lavoro dell’Agenzia europea dell’ambiente. Il bilancio dell’Agenzia include anche le spese del comitato.
Integrazione con il regolamento (UE) 2018/1999
L’articolo 13 apporta numerose modifiche al regolamento sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima. Le principali riguardano:
- l’inserimento espresso della neutralità climatica tra gli obiettivi del sistema di governance;
- l’aggiornamento della nozione di proiezioni;
- il rafforzamento delle valutazioni nazionali sulla coerenza con l’obiettivo climatico dell’Unione;
- l’estensione del dialogo multilivello sul clima e sull’energia;
- l’obbligo per gli Stati membri di elaborare strategie a lungo termine coerenti con la neutralità climatica;
- l’adeguamento degli obblighi di relazione, monitoraggio e riesame, incluso l’articolo 45.
Le modifiche agli allegati rafforzano il legame tra politiche, misure e contributo alla neutralità climatica.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Quadro generale, oggetto e ambito di applicazione
L’articolo 1 istituisce un quadro per la riduzione irreversibile e graduale delle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra e per l’aumento degli assorbimenti dai pozzi. Il regolamento stabilisce: l’obiettivo vincolante della neutralità climatica dell’Unione entro il 2050; un quadro per il perseguimento dell’obiettivo globale di adattamento di cui all’articolo 7 dell’accordo di Parigi; un obiettivo vincolante dell’Unione per una riduzione interna netta delle emissioni entro il 2030.
Obiettivo della neutralità climatica e obblighi di attuazione
L’articolo 2 dispone che l’equilibrio tra emissioni e assorbimenti di tutti i gas a effetto serra disciplinati dalla normativa unionale sia raggiunto al più tardi nel 2050, con successivo orientamento verso emissioni negative. Le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri devono adottare le misure necessarie, rispettivamente a livello unionale e nazionale, tenendo conto di equità, solidarietà tra Stati membri ed efficienza in termini di costi.
Consulenza scientifica indipendente sul clima
L’articolo 3 istituisce il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, quale punto di riferimento scientifico per l’Unione. Il comitato esamina le più recenti conclusioni dell’IPCC, fornisce consulenza su misure, obiettivi e bilanci indicativi di gas a effetto serra, contribuisce allo scambio di conoscenze su modellizzazione, monitoraggio e innovazione, identifica azioni necessarie e promuove sensibilizzazione e dialogo. Gli Stati membri sono invitati a istituire organi consultivi nazionali sul clima.
Traguardo climatico dell’Unione per il 2030 e preparazione del traguardo 2040
L’articolo 4 fissa il traguardo vincolante per il 2030 in una riduzione interna netta di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990, dando priorità a riduzioni rapide e prevedibili e al potenziamento degli assorbimenti naturali. Il contributo degli assorbimenti netti al traguardo 2030 è limitato a 225 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. La Commissione deve riesaminare la legislazione pertinente e valutare eventuali proposte legislative; inoltre deve proporre, al più tardi entro sei mesi dal primo bilancio globale dell’accordo di Parigi, un traguardo climatico per il 2040, accompagnato da un bilancio di previsione indicativo 2030-2050 e dalla relativa metodologia.
Adattamento ai cambiamenti climatici
L’articolo 5 impone il costante progresso nel rafforzamento della capacità di adattamento, della resilienza e della riduzione della vulnerabilità. La Commissione deve adottare una strategia dell’Unione sull’adattamento, mentre gli Stati membri devono adottare e attuare strategie e piani nazionali di adattamento fondati su analisi di vulnerabilità e sulle migliori evidenze scientifiche disponibili. Entro il 30 luglio 2022 la Commissione deve adottare orientamenti sui principi e le pratiche comuni per l’identificazione, classificazione e gestione prudenziale dei rischi climatici fisici materiali nei progetti e programmi.
Valutazioni periodiche della Commissione e misure correttive
Gli articoli 6 e 7 prevedono, dal 30 settembre 2023 e poi ogni cinque anni, una valutazione dei progressi collettivi degli Stati membri e un riesame della coerenza delle misure dell’Unione e delle misure nazionali rispetto alla neutralità climatica e all’adattamento. Se i progressi o la coerenza risultano insufficienti, la Commissione adotta le misure necessarie conformemente ai trattati e può formulare raccomandazioni agli Stati membri. Le raccomandazioni devono essere prese in considerazione entro sei mesi e illustrate nella successiva relazione intermedia nazionale integrata energia-clima.
Criteri comuni di valutazione e base informativa
L’articolo 8 stabilisce che le valutazioni della Commissione si fondano su una traiettoria indicativa e lineare che collega il 2030, il 2040 e il 2050. La Commissione deve utilizzare, oltre alle informazioni nazionali, le relazioni dell’AEA, del comitato consultivo e del Centro comune di ricerca, i dati Copernicus, le migliori evidenze scientifiche disponibili e, ove disponibili, informazioni sugli investimenti sostenibili conformi al regolamento (UE) 2020/852. L’AEA assiste la Commissione.
Partecipazione del pubblico e tabelle di marcia settoriali
L’articolo 9 richiede il coinvolgimento delle componenti sociali in processi inclusivi e accessibili a tutti i livelli, anche tramite il patto europeo per il clima. L’articolo 10 prevede che la Commissione dialoghi con i comparti economici che, su base volontaria, elaborano tabelle di marcia indicative per la neutralità climatica, monitorandone lo sviluppo e favorendo lo scambio di buone pratiche.
Riesame periodico del regolamento
L’articolo 11 stabilisce che entro sei mesi da ogni bilancio globale previsto dall’accordo di Parigi la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del regolamento, tenendo conto delle migliori evidenze scientifiche e degli sviluppi internazionali. La relazione può essere accompagnata da proposte legislative di modifica.
Istituzione del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici
L’articolo 12 modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 inserendo l’articolo 10 bis. Il comitato è composto da 15 esperti scientifici di alto livello, nominati per quattro anni rinnovabili una volta, con procedura aperta e trasparente, e opera con piena indipendenza. L’articolo 11 del regolamento (CE) n. 401/2009 è integrato per includere le spese del comitato nel bilancio dell’Agenzia europea dell’ambiente.
Modifiche al regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance energia-clima
L’articolo 13 aggiorna la governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima: inserisce il riferimento esplicito alla neutralità climatica nel regolamento (UE) 2018/1999; modifica la definizione di proiezioni; richiede che le valutazioni nazionali considerino la coerenza con la neutralità climatica; rafforza il dialogo multilivello sul clima e sull’energia; aggiorna gli obblighi sulle strategie a lungo termine, sui progressi nazionali e sulle relazioni, nonché il riesame dell’articolo 45. Sono inoltre adeguati gli allegati per includere il contributo delle politiche e misure all’obiettivo di neutralità climatica.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 14 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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