Regolamento (UE) 2021/1109
Regolamento (UE) 2021/1109 della Commissione del 1o luglio 2021 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del gambero rosso nelle sottozone geografiche 9, 10 e 11 della CGPM per determinate navi battenti bandiera italiana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l'esaurimento dello sforzo di pesca massimo consentito per il 2021 assegnato all'Italia per il gambero rosso nelle sottozone geografiche 9, 10 e 11 della CGPM. Di conseguenza, dispone la chiusura delle attività di pesca per le navi italiane interessate, vietando anche la detenzione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture effettuate dopo la data di chiusura. Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Chiusura delle attività di pesca del gambero rosso nelle sottozone geografiche 9, 10 e 11 della CGPM per determinate navi italiane, a seguito dell'esaurimento dello sforzo di pesca massimo consentito per il 2021.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera italiana o immatricolate in Italia aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri, con riferimento al gruppo di stock di gambero rosso nelle sottozone geografiche 9, 10 e 11 della CGPM (GSA 9, 10 e 11). L'effetto è territoriale-settoriale, limitato alle attività di pesca di tale stock e al contingente/sforzo assegnato all'Italia per il 2021; la chiusura decorre dalla data indicata nell'allegato, ossia dal 15.6.2021.
Chiusura della pesca del gambero rosso nelle GSA 9, 10 e 11
Il regolamento attua una misura di chiusura della pesca fondata sul superamento dello sforzo massimo consentito per il 2021 assegnato all'Italia per il gambero rosso nelle sottozone geografiche 9, 10 e 11 della CGPM. La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, e considera che, sulla base delle informazioni ricevute, il limite annuale sia già stato raggiunto.
Ambito soggettivo e oggettivo
La misura riguarda esclusivamente le navi battenti bandiera italiana o immatricolate in Italia aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri. L'oggetto della disciplina è il gruppo di stock di gambero rosso nelle GSA 9, 10 e 11 della CGPM. Il regolamento opera quindi come misura di gestione della capacità/sforzo di pesca nell'ambito della politica comune della pesca.
Esaurimento dello sforzo di pesca
Ai sensi dell'articolo 1, lo sforzo di pesca massimo consentito assegnato per il 2021 all'Italia per il gruppo di stock in questione si considera raggiunto dalla data indicata nell'allegato. L'allegato specifica che la data di chiusura è il 15 giugno 2021, con riferimento al codice del gruppo di sforzo di pesca EFF2/MED2_TR4 e al codice 10/TQ90.
Divieti conseguenti alla chiusura
L'articolo 2 dispone il divieto, a decorrere dalla data di chiusura, di svolgere attività di pesca del gruppo di stock da parte delle navi interessate. Il divieto è esteso anche alle operazioni connesse alle catture effettuate dopo tale data: conservazione a bordo, trasferimento, trasbordo e sbarco. In sostanza, dal momento della chiusura non è più consentita alcuna utilizzazione commerciale delle catture relative a quel gruppo di stock da parte delle unità rientranti nel perimetro individuato.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, come tipico degli atti di regolamentazione della Commissione nel settore della pesca. Non sono previste deroghe, procedure autorizzative o sanzioni specifiche nel testo fornito; la disciplina si limita a constatare l'esaurimento dello sforzo e a far scattare il divieto operativo.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, nell'ambito del regime di controllo della politica comune della pesca. La finalità è dare attuazione alla constatazione che lo sforzo di pesca massimo consentito per il 2021 è stato raggiunto, rendendo necessario vietare ulteriori attività di pesca del relativo stock.
Esaurimento dello sforzo di pesca
L'articolo 1 stabilisce che lo sforzo di pesca massimo consentito assegnato per il 2021 all'Italia per il gruppo di stock di gambero rosso nelle sottozone geografiche 9, 10 e 11 della CGPM si ritiene raggiunto a decorrere dalla data fissata nell'allegato. Per il caso disciplinato, la data di chiusura è il 15 giugno 2021.
Divieti operativi per le navi interessate
L'articolo 2 vieta, a decorrere dalla data indicata nell'allegato, le attività di pesca del gruppo di stock da parte di navi battenti bandiera italiana o immatricolate in Italia con lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dopo tale data.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato tecnico
L'allegato identifica il caso di chiusura: codice 10/TQ90, Stato membro Italia, codice del gruppo di sforzo di pesca EFF2/MED2_TR4, gruppo di stock "Gambero rosso nelle GSA 9, 10 e 11", navi interessate con lunghezza fuori tutto ≥ 24 metri e data di chiusura 15.6.2021.
Come è indicizzato
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