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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1090

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1090 della Commissione del 2 luglio 2021 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la mappa delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. La Commissione interviene a seguito di nuovi focolai in Polonia e Slovacchia e dell’evoluzione della situazione epidemiologica nell’Unione, ridefinendo ed estendendo varie aree classificate come zone I, II e III. L’atto è immediatamente applicabile dal giorno successivo alla pubblicazione e sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento modificato.

Modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 per aggiornare le zone soggette a restrizioni relative alla peste suina africana in vari Stati membri.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica direttamente e integralmente in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, con effetto dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Interviene esclusivamente sulle aree geografiche elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, cioè sulle zone soggette a restrizioni I, II e III individuate per il controllo della peste suina africana in relazione a suini detenuti e selvatici, e incide quindi su operatori del settore suinicolo, autorità competenti e movimenti di animali e prodotti connessi nelle zone designate. Non disciplina in via generale tutto il territorio dell’Unione, ma aggiorna la regionalizzazione sanitaria di specifici Stati membri sulla base dell’evoluzione epidemiologica; la parte sostanziale dell’atto consiste nel sostituire integralmente l’allegato I del regolamento (UE) 2021/605.

Modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 sulla peste suina africana

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1090 della Commissione aggiorna la delimitazione delle zone soggette a restrizioni previste per la peste suina africana nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. La revisione è motivata dall’evoluzione della situazione epidemiologica nell’Unione e, in particolare, dai nuovi focolai registrati nel giugno 2021 in Polonia e Slovacchia.

La Commissione sottolinea che la regionalizzazione deve riflettere il livello di rischio di diffusione della malattia e fondarsi su criteri scientifici, orientamenti UE condivisi con gli Stati membri e norme internazionali applicabili. Per ragioni di urgenza, le modifiche diventano applicabili immediatamente dopo la pubblicazione.

Contesto normativo

L’atto è adottato ai sensi del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 71, paragrafo 3. Esso si inserisce nel sistema di controllo speciale della peste suina africana istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, che impone agli Stati membri interessati misure temporanee nelle zone soggette a restrizioni I, II e III.

Il regolamento richiama inoltre il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2021/994, che aveva già modificato l’allegato I per tenere conto della situazione epidemiologica in Polonia e Slovacchia. Il presente atto sostituisce integralmente tale allegato, recependo i nuovi aggiornamenti geografici.

Ragioni dell’intervento

I considerando evidenziano che la peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può incidere gravemente sulla consistenza della popolazione animale, sulla redditività degli allevamenti, sui movimenti delle partite e sulle esportazioni verso paesi terzi.

Dalla data di adozione del regolamento (UE) 2021/994 si sono verificati ulteriori focolai, in particolare:

  • in Polonia, nei distretti di Kępno, Wieruszów e Łódź Est, in aree non ancora elencate nell’allegato I, con conseguente necessità di classificazione come zone soggette a restrizioni III;
  • sempre in Polonia, nel distretto di Mielec, in un’area già classificata come zona soggetta a restrizioni II, che viene riclassificata come zona III e accompagnata da una ridefinizione ed estensione delle zone I e II;
  • in Slovacchia, nel distretto di Lučenec, in un’area anch’essa già classificata come zona II, che viene riclassificata come zona III con aggiornamento delle zone circostanti.

Contenuto normativo essenziale

Sostituzione dell’allegato I

Il nucleo dell’atto è la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento (UE) 2021/605. Il nuovo allegato ridefinisce le aree soggette a restrizioni in più Stati membri e distingue tra:

  • parte I: zone soggette a restrizioni I;
  • parte II: zone soggette a restrizioni II;
  • parte III: zone soggette a restrizioni III.

Le elencazioni territoriali sono molto dettagliate e comprendono, a seconda dello Stato membro, regioni, distretti, comuni, frazioni, unità di gestione faunistica o specifiche porzioni di territorio delimitate da strade, ferrovie, fiumi o altri riferimenti geografici.

Aggiornamenti territoriali per gli Stati membri interessati

Tra gli Stati membri interessati figurano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

  • Germania: ampie zone in Brandeburgo e Sassonia, con revisione di diversi Landkreis e Gemeinden;
  • Estonia: Hiiu maakond in zona I e il resto del Paese in zona II;
  • Grecia: numerose unità territoriali in Drama, Xanthi, Rodopi, Evros e Serres;
  • Lettonia e Lituania: estese aree di regionalizzazione per livelli I, II e III;
  • Ungheria: numerose unità di gestione faunistica in diversi comitati, con distinzione tra zone I e II;
  • Polonia: vastissime aree in numerosi voivodati, con una forte estensione delle zone III in particolare nel nord-est, nel centro e nel sud-est del Paese;
  • Slovacchia: diversi distretti e comuni ricompresi nelle tre categorie di restrizione;
  • Bulgaria, Italia e Romania: aree ampie soprattutto in zona III, con in Italia l’intero territorio della Sardegna classificato come zona soggetta a restrizioni III.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori del settore suinicolo e per i professionisti che assistono imprese agricole e zootecniche, l’atto è rilevante perché la classificazione delle aree influenza la movimentazione di suini, materiale germinale, prodotti di origine suina e, più in generale, l’applicazione delle misure di biosicurezza e delle restrizioni commerciali previste dal regolamento (UE) 2021/605. La riclassificazione di un’area da zona II a zona III segnala un livello di rischio maggiore e comporta restrizioni più rigorose rispetto alla mera zona II.

Rapporto con altri atti

Il regolamento modifica esclusivamente il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, che resta il testo di riferimento per le misure speciali di controllo della peste suina africana. Il richiamo al regolamento (UE) 2016/429 conferma il fondamento della disciplina nella normativa quadro dell’Unione in materia di sanità animale.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il testo allegato al regolamento, aggiornando le zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana in diversi Stati membri, in particolare Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Italia e Romania.

Motivazione sanitaria e criteri di delimitazione

I considerando richiamano che le modifiche si fondano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nelle aree interessate e nello Stato membro coinvolto, sul rischio di ulteriore diffusione, su principi e criteri scientificamente validi, sugli orientamenti UE per la regionalizzazione ASF, sulle norme internazionali dell’OIE e sulle giustificazioni fornite dalle autorità competenti nazionali. Vengono citati nuovi focolai in Polonia e Slovacchia nel giugno 2021 e la conseguente necessità di ampliare o riclassificare alcune zone come restrizioni III.

Ufficialità delle misure e urgenza applicativa

Il regolamento evidenzia l’urgenza della situazione epidemiologica e dispone che le modifiche entrino in vigore il prima possibile. L’articolo 2 stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; il regolamento è inoltre espressamente dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleagricolturamovimentazione di animalimisure di controllo delle malattie animalimercato interno

Testo integrale

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