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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1097

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1097 della Commissione del 1o luglio 2021 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Garbanzo de Fuentesaúco» (IGP)]

Normativa europea32021R1097

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della IGP "Garbanzo de Fuentesaúco", iscritta nel registro delle DOP e IGP. La modifica era stata esaminata su domanda della Spagna, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e non è stata oggetto di opposizioni. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della denominazione geografica protetta "Garbanzo de Fuentesaúco".

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla modifica del disciplinare relativo al nome registrato "Garbanzo de Fuentesaúco" come indicazione geografica protetta (IGP), nell'ambito del regime UE di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Riguarda quindi gli operatori che producono, trasformano o commercializzano il prodotto conforme al disciplinare, nonché le autorità competenti interessate alla tutela e alla registrazione della IGP nell'Unione europea. È applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare di "Garbanzo de Fuentesaúco" (IGP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1097 della Commissione approva una modifica del disciplinare della IGP "Garbanzo de Fuentesaúco", già registrata nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. L’atto si inserisce nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per le modifiche ai disciplinari dei prodotti di qualità.

Contesto procedurale

La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Spagna ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il considerando evidenzia che la modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, con conseguente pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.

Mancanza di opposizioni e approvazione finale

La Commissione rileva che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In assenza di opposizioni, la modifica del disciplinare viene approvata con l’articolo 1 del regolamento di esecuzione.

Effetti temporali e efficacia

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell’ordinamento degli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

Ai sensi dell’articolo 1 è approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per il nome "Garbanzo de Fuentesaúco" (IGP).

Presupposti procedurali della modifica non minore

La Commissione ha esaminato la domanda della Spagna ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata ai fini della procedura di opposizione prevista dall’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

Assenza di opposizioni

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare è stata approvata.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaindicazioni geografichequalità dei prodotti alimentari

Testo integrale

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