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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21638/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario del credito)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il recupero di un’esposizione su conto corrente della società debitrice principale, poi fallita. La società e alcuni fideiussori proponevano opposizione deducendo, tra l’altro, difetti di prova del saldo, illegittimità di interessi, commissioni, ius variandi e giorni valuta, nonché nullità delle fideiussioni omnibus per violazione della disciplina anticoncorrenziale, in particolare per la clausola di deroga all’art. 1957 c.c. contenuta nel modulo fideiussorio. Il tribunale accoglieva la doglianza sulle fideiussioni e revocava il decreto ingiuntivo; la corte d’appello, invece, riformava la decisione e respingeva l’opposizione. In cassazione i fideiussori deducevano, con un unico motivo formalmente qualificato come violazione di legge, che la corte territoriale avesse erroneamente escluso la prova dell’intesa anticoncorrenziale a monte e avesse invertito l’onere della prova, non considerando il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 e i principi sulla tutela del consumatore e sul controllo delle clausole abusive, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità e della Corte di giustizia UE.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo non specifico perché non indicava puntualmente le norme asseritamente violate né confrontava il contenuto precettivo delle norme con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che le questioni prospettate erano in parte nuove, non risultavano dedotte e trascritte nei gradi di merito e, comunque, non erano pertinenti al caso concreto così come deciso dalla corte territoriale. Quest’ultima aveva infatti valorizzato il fatto che il provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005 riguardasse un periodo istruttorio limitato (2002-maggio 2005), mentre le fideiussioni erano state sottoscritte nel gennaio 2014, senza prova della persistenza dell’intesa restrittiva o dell’uniforme applicazione di clausole illecite. Il ricorso è stato quindi respinto sul piano processuale, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1957 c.c.

    clausola n. 5 che prolungava i termini di cui all’art. 1957 c.c.

    La clausola di deroga al termine di decadenza previsto dalla norma era stata invocata come nulla per il suo collegamento con un’intesa anticoncorrenziale a monte; la Corte di cassazione non ne affronta il merito, limitandosi a rilevare l’inammissibilità delle censure e la novità delle questioni.

  • art. 2 L. 287/1990

    violazione del principio della concorrenza, tutelato dall’art.2 Legge 287/1990

    La disciplina antitrust è richiamata come parametro per sostenere la nullità della clausola fideiussoria; la Corte ribadisce però che il provvedimento della Banca d’Italia ha portata probatoria limitata al periodo oggetto di istruttoria e non si estende automaticamente a fideiussioni stipulate anni dopo.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile se il motivo non indica con precisione le norme asseritamente violate e non consente alla Corte un controllo immediato e non esplorativo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

    La denuncia di violazione di legge richiede l’indicazione specifica delle norme violate e del contrasto tra le affermazioni di diritto della sentenza impugnata e il precetto normativo.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    neppure trascrivono ex art. 366 n. 6 c.p.c.

    Le questioni nuove o non trattate in sentenza devono essere specificamente allegante e riportate nel ricorso con indicazione degli atti processuali rilevanti.

  • art. 111 c.p.c.

    Si costituiva Ifis NPL S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell’art. 111 c.p.c.

    La cessionaria del credito è subentrata nel processo quale avente causa della parte originaria.

  • art. 58 t.u.b.

    in virtù dell’art. 58 t.u.b.

    La cessione del credito in ambito bancario ha consentito la costituzione della società cessionaria nel giudizio.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di inammissibilità del ricorso è dovuto l’ulteriore contributo unificato se previsto dalla legge.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura per violazione di legge è inammissibile se non indica puntualmente le norme violate, il loro contenuto precettivo e il concreto contrasto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Le questioni non trattate nella sentenza impugnata, o comunque nuove rispetto ai gradi di merito, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione senza una specifica allegazione della loro deduzione nei precedenti gradi e senza la trascrizione degli atti rilevanti.
  • Il provvedimento dell’autorità di vigilanza in materia antitrust costituisce prova privilegiata solo entro il perimetro temporale e oggettivo dell’istruttoria svolta e non consente, da solo, di estendere automaticamente l’illiceità a contratti stipulati in epoca successiva.
  • Quando l’opposizione a decreto ingiuntivo è stata ritualmente proposta, la parte ha avuto la possibilità di far valere nel merito le contestazioni sulle clausole contrattuali; non è quindi invocabile, in modo automatico, la logica protettiva elaborata per l’ipotesi di mancata opposizione e di giudicato implicito sul decreto.
  • Il sindacato di legittimità non può essere trasformato in una nuova valutazione del materiale probatorio o in una rivisitazione dei fatti già accertati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneConto correnteContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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