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Circolare

Circolare numero 245 del 11-8-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che le ostetriche libere professioniste, a seguito dello scioglimento dell'ENPAO e dell'iscrizione alla gestione commercianti, hanno diritto all'indennità di maternità prevista per le lavoratrici autonome. Vengono inoltre ribadite, in via generale, le condizioni per accedere alla prestazione: iscrizione agli elenchi dell'attività autonoma prima dell'inizio dell'evento tutelato, pagamento dei contributi per la durata dell'evento e regole operative sulla documentazione da produrre e sulla prescrizione del diritto. La circolare specifica che la prova del versamento contributivo non è un requisito sostanziale, ma uno strumento di verifica e di accelerazione della liquidazione.

Chiarimenti sull'indennità di maternità per le ostetriche libere professioniste e sulle condizioni generali per le lavoratrici autonome

Indennità di maternità per le ostetriche libere professioniste

La circolare fornisce chiarimenti in materia di indennità di maternità spettante alle ostetriche esercenti la libera professione, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 249 del 7 agosto 1990. Il documento chiarisce inoltre, in via generale, i requisiti di accesso alle prestazioni di maternità per le lavoratrici autonome e le modalità operative per la gestione delle domande.

Quadro normativo di riferimento per le ostetriche

La legge n. 249/1990 ha soppresso l'ENPAO e, con decorrenza 1 luglio 1990, ha previsto che le ostetriche non iscritte ad altra forma di previdenza siano obbligatoriamente iscritte alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, con correlato obbligo contributivo. Da tale iscrizione deriva il diritto all'indennità di maternità prevista dalla legge n. 546 del 29 dicembre 1987 per le lavoratrici autonome esercenti attività commerciali.

La circolare osserva anche che le ostetriche non sono incluse nella tabella allegata alla legge n. 379 dell'11 dicembre 1990, relativa all'indennità di maternità per le libere professioniste, proprio perché già titolari della prestazione in forza della legge n. 249/1990. È quindi confermato, anche con il consenso dei Ministeri interessati, che per tali soggetti si applicano le condizioni già indicate nella Circolare n. 71 PMMC del 6 aprile 1988.

Requisito dell'iscrizione alla data di inizio dell'evento tutelato

Per tutte le lavoratrici autonome, la prestazione di maternità presuppone che all'inizio dell'evento tutelato esista il requisito dell'iscrizione negli elenchi della relativa attività autonoma. La circolare precisa che l'iscrizione può considerarsi utile anche se formalizzata successivamente, purché abbia efficacia retroattiva anteriore all'evento e purché la domanda di iscrizione o l'accertamento d'ufficio siano anteriori all'inizio del periodo tutelato.

Non è invece sufficiente che l'interessata presenti la domanda di iscrizione soltanto dopo l'inizio dell'astensione, anche se la decorrenza dell'iscrizione venga fatta retroagire. Ai fini della prestazione è quindi decisivo che la posizione assicurativa sia già in corso, o comunque validamente instaurata, prima dell'evento.

Contributi e valore della prova di versamento

La circolare specifica che deve sussistere anche il pagamento dei contributi per la durata dell'evento tutelato. Tuttavia, l'esibizione dei bollettini di versamento relativi al periodo indennizzabile non costituisce un requisito sostanziale per il riconoscimento della prestazione: serve piuttosto a facilitare la verifica dell'adempimento e a velocizzare la liquidazione, in attesa della registrazione nei sistemi automatizzati dei contributi versati all'INPS.

Se la prestazione viene sospesa in attesa dei bollettini, essa deve comunque essere liquidata sulla base delle risultanze già acquisibili d'ufficio, qualora tali elementi siano nel frattempo disponibili.

Gestione delle domande incomplete e termini di prescrizione

In presenza di domande prive di alcuni documenti, l'Istituto deve sollecitare l'invio della documentazione mancante. Se la domanda è presentata allo sportello, deve essere fornita un'indicazione precisa ed esauriente dei documenti ancora da produrre. In ogni caso devono essere comunicati sia i termini per l'integrazione documentale sia quelli di prescrizione del diritto.

La circolare ribadisce che l'inerzia della lavoratrice, se protratta oltre il termine previsto, determina l'estinzione del diritto per prescrizione. Il termine è di un anno da quando la prestazione era dovuta, oppure da un eventuale successivo atto interruttivo utilmente prodotto.

Precisazioni sui contributi frazionabili

In chiusura, il documento richiama una precisazione tecnica sui contributi degli artigiani e commercianti relativi a periodi di attività inferiori all'anno, che sono frazionabili a mese ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 2 agosto 1990, n. 233. Per coloni e mezzadri, invece, la frazionabilità è settimanale ai sensi dell'art. 7, comma 2, della stessa legge.

Punti principali

Diritto delle ostetriche all'indennità di maternità

La legge n. 249 del 7 agosto 1990 ha soppresso l'ENPAO e, dal 1 luglio 1990, ha disposto l'iscrizione obbligatoria delle ostetriche non iscritte ad altra forma di previdenza alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, con il pagamento di tutti i relativi contributi. In virtù di tale iscrizione, le interessate hanno diritto anche all'indennità di maternità prevista dalla legge n. 546 del 29 dicembre 1987 per le lavoratrici autonome esercenti attività commerciali.

Assimilazione previdenziale e conferma ministeriale

La circolare evidenzia che l'assimilazione delle ostetriche alla disciplina previdenziale delle esercenti attività commerciali è confermata anche dal fatto che non sono incluse nella tabella allegata alla legge n. 379 dell'11 dicembre 1990 sulle libere professioniste. Ciò avviene perché esse hanno già titolo all'indennità per effetto della legge n. 249/1990. Si conferma quindi che per le ostetriche valgono le stesse condizioni indicate nella Circolare n. 71 PMMC del 6 aprile 1988 per il conseguimento della prestazione di maternità.

Requisito dell'iscrizione agli elenchi

Per l'erogazione delle prestazioni di maternità a favore delle lavoratrici autonome è necessario che, all'inizio dell'evento tutelato, sussista il requisito dell'iscrizione negli elenchi delle varie attività autonome. Tale requisito può ritenersi presente anche se l'iscrizione viene formalizzata dopo la data di inizio dell'evento, purché abbia efficacia retroattiva anteriore a tale data e purché la domanda di iscrizione o l'accertamento d'ufficio siano anteriori all'inizio dell'evento. Non è invece sufficiente che l'interessata richieda l'iscrizione solo dopo l'inizio del periodo di astensione, anche se con effetto retroattivo.

Pagamento dei contributi e documentazione probatoria

Il pagamento dei contributi deve coprire la durata dell'evento tutelato. La circolare precisa che l'esibizione dei bollettini di versamento relativi al periodo indennizzabile non è un requisito sostanziale per ottenere la prestazione, ma uno strumento utile per verificare l'adempimento e velocizzare la liquidazione, soprattutto nelle more della registrazione nei sistemi automatizzati dei contributi versati all'INPS. Se la prestazione è sospesa in attesa dei bollettini, essa deve essere liquidata sulla base delle risultanze già acquisibili d'ufficio.

Gestione delle domande incomplete e prescrizione

Quando la domanda è incompleta, l'Istituto deve sollecitare l'invio della documentazione mancante. Se la domanda è presentata allo sportello, deve essere fornita un'indicazione esauriente dei documenti ancora necessari. In ogni caso devono essere indicati i termini per la presentazione della documentazione e quelli di prescrizione del diritto. Resta fermo che l'inerzia della lavoratrice protratta per il tempo previsto determina l'estinzione del diritto per prescrizione: un anno da quando la prestazione era dovuta, oppure da eventuale successivo atto interruttivo utilmente prodotto.

Precisazioni sui contributi frazionabili

La nota finale ricorda che, per i contributi degli artigiani e commercianti relativi a periodi di attività inferiori all'anno, il frazionamento è mensile ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 2 agosto 1990, n. 233. Per coloni e mezzadri, invece, la frazionabilità è settimanale ai sensi dell'art. 7, comma 2, della medesima legge.

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