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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22591/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della statuizione di confisca adottata ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 nella sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.; si deduce la mancanza di correlazione tra la richiesta oggetto dellaccordo e la misura di confisca disposta dal Giudice, lassenza di elementi di prova che dimostrino che limputato abbia ricevuto un compenso per lemissione delle fatture per operazioni inesistenti e luso di una determinazione forfait del presunto profitto (2% del valore delle fatture) priva di ancoraggio a fatti concreti e basata su mere congetture.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente alla confisca. Ha annullato la sentenza impugnata quanto alla statuizione di confisca e ha rinviato per nuovo giudizio al G.I.P. del Tribunale di Monza in diversa persona fisica. La Corte ha rilevato che la confisca era stata disposta d'ufficio dal giudice e non era oggetto dellaccordo tra le parti; che il profitto o prezzo del reato non era stato dimostrato con elementi concreti ma meramente ipotizzato mediante una percentuale generalizzata del 2% sul totale delle fatture; ha disposto che il giudice del rinvio accerti se il ricorrente abbia effettivamente ricevuto un compenso o un guadagno correlato allemissione delle fatture e, in caso affermativo, ne quantifichi lammontare evitando valutazioni congetturali e potendo eseguire ulteriori accertamenti istruttori. La statuizione penale sostanziale relativa alla pena applicata con patteggiamento non è stata annullata.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Regime del patteggiamento; la sentenza di applicazione della pena emessa su richiesta delle parti può contenere disposizioni non concordate dalle parti, che sono sindacabili in Cassazione nei limiti del vizio di motivazione

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Norma che disciplina la confisca per i reati tributari; la Corte ha ritenuto che la misura di confisca devessere ancorata a elementi concreti che dimostrino l'esistenza e la misura del profitto o del prezzo del reato

  • art. 448 comma 2-bis c.p.p.

    Limiti di impugnabilità in Cassazione delle sentenze di patteggiamento; applicato per stabilire la natura e i limiti delle censure ammissibili contro misure non concordate

  • art. 606 c.p.p.

    Disciplina del vizio di motivazione come motivo di ricorso per cassazione; utilizzata per procedere al sindacato sulla confisca non concordata

  • Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019 (Savin)

    Principio secondo cui le statuizioni non oggetto dellaccordo nel patteggiamento sono sindacabili in Cassazione per vizio di motivazione; richiamata per delimitare la portata del controllo

  • Sez. U., n. 13783 del 26/09/2024 (Massini)

    Giurisprudenza richiamata dal ricorrente circa i limiti nelluso di criteri presuntivi generali per la determinazione del profitto/compenso derivante da emissione di fatture false

Massime di principio

  • La confisca del profitto o del prezzo del reato richiede un accertamento concreto e motivato: non è sufficiente lapplicazione di percentuali forfettarie prive di ancoraggio probatorio al singolo caso.
  • Nelle sentenze di patteggiamento le misure non concordate tra le parti, come la confisca disposta dufficio dal giudice, sono sindacabili in Cassazione per vizio di motivazione e devono essere adeguatamente motivate con elementi specifici.
  • Per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti il cosiddetto prezzo del reato (il compenso ricevuto dallautore per lemissione) deve essere provato o quantomeno deducibile da elementi concreti; in mancanza la confisca è illegittima.
  • Se il giudice intende determinare il profitto con criteri forfettari o indiziari deve comunque indicare le ragioni e gli elementi di fatto che rendono ragionevole quel criterio e, se necessario, disporre ulteriori accertamenti istruttori.
  • Il rinvio disposto dalla Cassazione impone al giudice del merito di evitare valutazioni meramente congetturali e di adottare ulteriori mezzi di prova per accertare lesistenza e lammontare del compenso o del guadagno collegato al reato.

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