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Circolare

Circolare numero 131 del 17-6-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la disciplina dei lavori di pubblica utilità previsti dall'art. 26 della legge n. 196/1997 e dal decreto legislativo n. 280/1997, distinguendoli dai lavori socialmente utili di cui al D.Lgs. n. 468/1997. Definisce i requisiti dei giovani destinatari, le modalità di avviamento e approvazione dei progetti, la misura del sussidio mensile e dell'eventuale assegno per il nucleo familiare, nonché la procedura di domanda e liquidazione. Sono inoltre fornite le istruzioni contabili con l'istituzione di nuovi conti e la variazione della denominazione di conti già esistenti per la rilevazione dei sussidi, degli ANF, dei recuperi e delle somme non riscosse.

Istruzioni applicative e contabili per i lavori di pubblica utilità ex art. 26 L. 196/1997 e D.Lgs. 280/1997

Lavori di pubblica utilità ex art. 26 L. 196/1997 e D.Lgs. 280/1997

La circolare fornisce le istruzioni applicative e contabili per il piano straordinario di lavori di pubblica utilità e borse di lavoro istituito dal decreto legislativo n. 280 del 7 agosto 1997, in attuazione della delega contenuta nell'art. 26 della legge n. 196 del 24 giugno 1997. L'INPS interviene, per i lavori di pubblica utilità, soprattutto nella fase di erogazione del sussidio ai giovani aventi titolo.

Inquadramento normativo e distinzione dai lavori socialmente utili

La circolare chiarisce innanzitutto che i lavori di pubblica utilità disciplinati dall'art. 26 della legge n. 196/1997 e dal D.Lgs. n. 280/1997 devono essere distinti dai lavori di pubblica utilità di cui al D.Lgs. n. 468 dell'1 dicembre 1997, rientranti nella tipologia dei lavori socialmente utili. Si tratta di due discipline diverse per fonti di finanziamento e requisiti dei partecipanti.

Per i lavori di cui al D.Lgs. n. 280/1997 si applicano, ai sensi dell'art. 3, comma 3, dello stesso decreto, le modalità di attuazione previste dall'art. 1 del D.L. n. 510/1996, convertito dalla legge n. 608/1996; pertanto continuano a trovare applicazione le disposizioni sui lavori socialmente utili vigenti prima del D.Lgs. n. 468/1997.

Destinatari dei progetti e requisiti soggettivi

I progetti approvati ai sensi del D.Lgs. n. 280/1997 sono destinati a giovani che, alla data del 31 ottobre 1997:

  • erano residenti nelle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise;
  • oppure nei territori delle province di Massa Carrara, Frosinone, Latina, Roma e Viterbo;
  • avevano un'età non inferiore a 21 anni e non superiore a 32 anni;
  • erano iscritti da oltre trenta mesi alla prima classe delle liste di collocamento.

L'avviamento ai progetti e l'accertamento dell'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento sono attribuiti agli uffici del lavoro.

Approvazione e durata dei progetti

I progetti di lavori di pubblica utilità sono approvati dalle Commissioni regionali per l'impiego oppure dalla Commissione centrale per l'impiego, a seconda che si tratti di progetti regionali o interregionali. La durata prevista dal progetto non può comunque superare i dodici mesi.

Trattamento dei partecipanti e misura del sussidio

L'utilizzazione dei giovani nei lavori di pubblica utilità non costituisce rapporto di lavoro e non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento. Per il periodo di impegno nei progetti l'INPS corrisponde un sussidio mensile pari a lire 800.000 e, ove spettante, l'assegno per il nucleo familiare.

Il sussidio è incompatibile con qualsiasi reddito derivante da attività di lavoro dipendente o autonomo, compresa la collaborazione coordinata e continuativa.

La circolare precisa anche che l'orario settimanale di attività, indicato nel progetto, non può essere inferiore al numero di ore risultante dal rapporto tra l'importo del sussidio e la retribuzione corrispondente al livello di riferimento. Se il progetto prevede un numero di ore superiore, l'ente gestore corrisponde agli interessati un importo integrativo del sussidio.

Domanda, attestazioni e liquidazione

Per ottenere il sussidio deve essere utilizzato il fac-simile di domanda riportato nell'allegato n. 1. Le SAP devono riprodurre il modello e farlo pervenire agli enti gestori dei progetti, affinché venga compilato dai giovani impegnati nei lavori di pubblica utilità.

Il modulo contiene anche gli spazi destinati:

  • all'attestazione dell'ente gestore del progetto, relativa alla partecipazione regolare del soggetto al progetto;
  • all'attestazione dell'ufficio del lavoro, ai fini della concessione del sussidio, circa l'avviamento al progetto regionale o interregionale approvato ai sensi del D.Lgs. n. 280/1997.

La liquidazione del sussidio e dell'assegno per il nucleo familiare, se spettante, avviene tramite un'apposita procedura automatizzata, la cui disponibilità sarà comunicata con messaggio della Direzione centrale per la tecnologia informatica.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dei sussidi e dei connessi assegni per il nucleo familiare, in ragione della ripartizione delle risorse statali tra progetti regionali e interregionali, sono istituiti i seguenti conti:

  • GAU 30/66, per i sussidi relativi a progetti regionali;
  • GAU 30/67, per i sussidi relativi a progetti interregionali;
  • GAT 30/66, per gli assegni per il nucleo familiare connessi ai sussidi relativi a progetti regionali;
  • GAT 30/67, per gli assegni per il nucleo familiare connessi ai sussidi relativi a progetti interregionali.

In sede di emissione del biglietto contabile, la procedura di liquidazione movimenta in contropartita il conto GPA 10/18, al quale devono essere imputati anche i pagamenti conseguenti.

Recuperi, somme non riscosse e fine esercizio

Gli eventuali recuperi dei sussidi e degli assegni per il nucleo familiare devono essere imputati, rispettivamente, ai conti GAU 24/44 e GAT 24/44.

Le somme non riscosse dai beneficiari vanno evidenziate nel partitario del conto GPA 10/31 con specifici codici di bilancio:

  • codice 56 per i sussidi, con la nuova denominazione "Somme non riscosse dai beneficiari per prestazioni - sussidi LSU, LPU e borse di lavoro";
  • codice 62 per gli assegni per il nucleo familiare connessi ai sussidi, con la nuova denominazione "Somme non riscosse dai beneficiari per prestazioni - ANF sui sussidi LSU, LPU e borse di lavoro".

Le partite ancora da definire al termine dell'esercizio devono essere imputate ai conti esistenti GAU 10/43 e GAT 10/43, secondo che si riferiscano ai sussidi oppure agli assegni per il nucleo familiare.

Variazioni al piano dei conti

L'allegato n. 2 riporta i conti di nuova istituzione e quelli già esistenti per i quali è stata modificata la denominazione. In particolare risultano disciplinati i conti GAU 30/66, GAU 30/67, GAT 30/66 e GAT 30/67, nonché GAT 10/43, GAT 24/44, GAU 24/44 e GPA 10/18 con le nuove o aggiornate denominazioni indicate nella circolare.

Punti principali

Ambito normativo e distinzione da altri lavori utili

La circolare riguarda i lavori di pubblica utilità previsti dall'art. 26 della legge n. 196/1997 e dagli artt. 1, 3 e 4 del D.Lgs. n. 280/1997. Viene precisato che tali lavori devono essere tenuti distinti dai lavori di pubblica utilità disciplinati dal D.Lgs. n. 468/1997, qualificati come lavori socialmente utili con progetti presentati dopo il 23 gennaio 1998, per i quali la circolare illustrativa era ancora in preparazione. Cambiano infatti le fonti di finanziamento e i requisiti richiesti ai partecipanti.

Destinatari e requisiti di accesso

I progetti approvati ai sensi del D.Lgs. n. 280/1997 sono destinati a giovani che, alla data del 31 ottobre 1997, risultavano residenti nelle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise, nonché nelle province di Massa Carrara, Frosinone, Latina, Roma e Viterbo. I soggetti dovevano avere un'età non inferiore a 21 anni e non superiore a 32 anni ed essere iscritti da oltre 30 mesi alla prima classe delle liste di collocamento. L'accertamento del requisito di anzianità di iscrizione e l'avviamento ai progetti sono affidati agli uffici del lavoro.

Progetti, durata e modalità di attuazione

Le modalità di attuazione dei progetti sono quelle previste dall'art. 1 del D.L. n. 510/1996, convertito dalla legge n. 608/1996, e quindi si applicano le disposizioni sui lavori socialmente utili vigenti prima del D.Lgs. n. 468/1997. I progetti sono approvati dalle Commissioni regionali per l'impiego o dalla Commissione centrale per l'impiego, a seconda che siano regionali o interregionali, per una durata non superiore a 12 mesi.

Trattamento economico dei partecipanti

L'utilizzazione nei lavori di pubblica utilità non comporta la costituzione di un rapporto di lavoro né la cancellazione dalle liste di collocamento. Ai giovani è corrisposto dall'INPS un sussidio mensile di lire 800.000 e, se spettante, l'assegno per il nucleo familiare. Il sussidio è incompatibile con qualsiasi reddito da lavoro dipendente o autonomo, compresa la collaborazione coordinata e continuativa. Se il numero di ore di attività previsto dal progetto è superiore a quello corrispondente al rapporto tra sussidio e retribuzione di riferimento, l'ente gestore corrisponde un importo integrativo del sussidio.

Domanda e liquidazione del sussidio

Per ottenere il sussidio deve essere utilizzato il fac-simile di domanda riportato nell'allegato n. 1, che le SAP devono riprodurre e trasmettere agli enti gestori dei progetti affinché venga compilato dai giovani interessati. Il modulo contiene anche gli spazi per le attestazioni dell'ente gestore e dell'ufficio del lavoro che ha disposto l'avviamento. La liquidazione del sussidio e dell'eventuale assegno per il nucleo familiare avviene tramite apposita procedura automatizzata, la cui disponibilità sarà comunicata con messaggio della Direzione centrale per la tecnologia informatica.

Istruzioni contabili e nuovi conti

Per la rilevazione contabile dei sussidi e degli assegni per il nucleo familiare sono istituiti i conti GAU 30/66 e GAU 30/67 per i sussidi relativi, rispettivamente, a progetti regionali e interregionali; e i conti GAT 30/66 e GAT 30/67 per gli assegni al nucleo familiare connessi ai medesimi sussidi. In contropartita viene movimentato il conto GPA 10/18, al quale devono essere imputati anche i conseguenti pagamenti.

Recuperi, somme non riscosse e variazioni di denominazione

Gli eventuali recuperi dei sussidi e degli assegni per il nucleo familiare sono imputati ai conti GAU 24/44 e GAT 24/44. Le somme non riscosse dai beneficiari sono evidenziate nel partitario del conto GPA 10/31 con il codice di bilancio 56 per i sussidi e con il codice 62 per gli ANF, con nuova denominazione dei codici già esistenti. Le partite ancora da definire a fine esercizio sono imputate ai conti GAU 10/43 e GAT 10/43, secondo che riguardino sussidi o assegni per il nucleo familiare.

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