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Circolare

Circolare numero 129 del 16-6-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l’estensione dello sgravio totale annuale dei contributi a carico del datore di lavoro per i nuovi assunti, previsto dall’art. 4, comma 21, della legge n. 449/1997. Il beneficio riguarda assunzioni in incremento occupazionale effettuate tra il 1° dicembre 1997 e il 31 dicembre 1999 in imprese operanti esclusivamente in Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise, con esclusione di alcuni settori e di specifiche categorie di lavoratori. Sono indicate le condizioni per l’accesso, la durata, i contributi esclusi, il rapporto con altre agevolazioni e le modalità operative di esposizione e conguaglio nel mod. DM10/2.

Sgravio contributivo totale annuale per nuovi assunti nelle regioni del Mezzogiorno e in Abruzzo/Molise

Sgravio incentivante annuale per nuovi assunti nelle regioni del Mezzogiorno e in Abruzzo/Molise

La circolare fornisce le istruzioni applicative dell’art. 4, comma 21, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di sgravio totale annuale della contribuzione a carico del datore di lavoro per nuove assunzioni effettuate in specifici territori del Mezzogiorno e delle regioni Abruzzo e Molise. Il documento chiarisce i soggetti beneficiari, i lavoratori agevolabili, le condizioni sostanziali richieste dall’autorizzazione comunitaria e le modalità operative di esposizione e recupero del beneficio.

Quadro normativo e finalità della misura

Lo sgravio totale annuale era già previsto dall’art. 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183, ed era stato in precedenza disciplinato per alcune imprese industriali dal D.I. 5 agosto 1994, prorogato dalla legge n. 30/1997, regime cessato il 3 novembre 1997. Con l’art. 4, comma 21, della legge n. 449/1997, il beneficio viene riconosciuto per le assunzioni effettuate nel periodo dal 1° dicembre 1997 al 31 dicembre 1999.

La circolare richiama inoltre la precedente circolare n. 37 del 17 febbraio 1998, che aveva sospeso le istruzioni sul punto in attesa dell’autorizzazione comunitaria ai sensi dell’art. 93, paragrafo 3, del Trattato CE. La Commissione europea, con provvedimento n. SG(98)D/2708 del 1° aprile 1998, ha considerato compatibile il regime di aiuto di Stato n. 97/98-Italia con la politica comunitaria in materia di occupazione.

Ambito territoriale di applicazione

Il beneficio riguarda le imprese operanti esclusivamente nelle regioni:

  • Campania
  • Basilicata
  • Puglia
  • Calabria
  • Sicilia
  • Sardegna
  • Abruzzo
  • Molise

Per Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna la Commissione europea ha ritenuto ammissibili gli aiuti di Stato a finalità regionale fino al 31 dicembre 1999 ai sensi dell’art. 92, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE. Per Abruzzo e Molise l’ammissibilità è stata riconosciuta fino alla medesima data ai sensi dell’art. 92, paragrafo 3, lettera c).

Restano invece escluse, rispetto alla disciplina precedente, le imprese operanti nei territori di Venezia insulare, delle isole della Laguna e del Centro storico di Chioggia.

Imprese beneficiarie e settori esclusi

La misura, originariamente riferita alle imprese industriali operanti nei settori individuati dal CIPE con delibera 31 agosto 1977, viene estesa a tutte le imprese che abbiano titolo al contributo capitario ex comma 17 dell’art. 4 della legge n. 449/1997, come richiamato dalla circolare n. 37/1998.

Non possono comunque fruire dello sgravio le imprese appartenenti ai seguenti settori, espressamente esclusi dal provvedimento autorizzativo comunitario:

  • costruzioni navali
  • settore CECA
  • fibre sintetiche
  • settore automobilistico, come definito nella comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato all’industria automobilistica n. 97/C 279/01

Lavoratori agevolabili e incremento occupazionale

Lo sgravio spetta per i lavoratori assunti in soprannumero rispetto alle consistenze occupate alle date parametrali del 30 novembre 1997 e del 30 novembre 1998.

In concreto:

  • per le assunzioni dal 1° dicembre 1997 al 30 novembre 1998, il confronto è con le unità occupate al 30 novembre 1997;
  • per le assunzioni dal 1° dicembre 1998 al 31 dicembre 1999, il confronto è con le unità occupate al 30 novembre 1998.

Sono agevolabili sia le imprese già operanti al 1° dicembre 1997, sia le aziende di nuova costituzione sorte dopo il 30 novembre 1997 e dopo il 30 novembre 1998, purché rientranti nelle attività economiche richiamate dal comma 17 dell’art. 4 e con esclusione dei settori non ammessi.

La circolare sottolinea che il beneficio è legato alla creazione netta di nuovi posti di lavoro e non alla semplice sostituzione di lavoratori.

Condizioni richieste dalla Commissione europea

L’autorizzazione comunitaria subordina la concessione dell’aiuto a requisiti specifici, che l’impresa deve attestare con dichiarazione resa ai sensi della legge n. 15/1968 e successive modificazioni:

  • i soggetti da assumere devono essere inoccupati;
  • i contratti devono essere a tempo indeterminato o comunque di durata sufficientemente lunga, tale da garantire la stabilità dell’impiego creato, e comunque di almeno 12 mesi dalla fine del periodo di spettanza del beneficio;
  • l’impresa non deve aver licenziato personale nei 12 mesi precedenti l’assunzione;
  • l’assunzione deve determinare la creazione di nuovi posti di lavoro rispetto al numero delle unità effettivamente occupate nei 12 mesi precedenti.

Soggetti esclusi e rapporti con altri incentivi

Sono esclusi dallo sgravio totale:

  • i dirigenti iscritti all’INPDAI;
  • il personale iscritto a fondi sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria.

Per i lavoratori cui si applica lo sgravio totale non può trovare applicazione lo sgravio capitario previsto dal comma 17 dell’art. 4 della legge n. 449/1997. Inoltre, se il personale in uscita dalle forze aziendali fa venire meno il requisito dell’incremento occupazionale, il nuovo sgravio si riduce o cessa per un numero corrispondente di unità; per tali lavoratori, se ne ricorrono i presupposti, può operare lo sgravio capitario.

Misura e durata dello sgravio

Lo sgravio ha durata di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore. La misura è pari al totale dei contributi dovuti all’INPS per la sola quota a carico del datore di lavoro, calcolata sulle retribuzioni soggette a contribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Non sono comprese nel beneficio le contribuzioni mutualistiche e assistenziali già escluse dall’art. 14 della legge n. 183/1976, e quindi:

  • contributi per le prestazioni economiche di malattia e maternità;
  • contributo ex GESCAL;
  • contributo per il TFR ex art. 2 della legge n. 297/1982;
  • contributo aggiuntivo di cui all’art. 3 della legge n. 297/1982.

Condizioni previdenziali e compatibilità

Il riconoscimento dello sgravio totale annuale è subordinato al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi 9, 10, 12 e 13 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni, nonché della disciplina interpretativa richiamata dalla circolare. Restano salve anche le disposizioni dell’art. 5 del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, per le imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali di riallineamento retributivo.

La circolare precisa inoltre che lo sgravio totale è alternativo a ogni altra agevolazione sulle contribuzioni previdenziali e assistenziali prevista per le assunzioni agevolate, fatta eccezione per la fiscalizzazione degli oneri sociali.

Sul piano comunitario, lo sgravio si cumula con altri aiuti di Stato a finalità regionale solo entro il massimale più favorevole tra i regimi coinvolti.

Modalità operative e adempimenti DM10/2

Per il conguaglio del beneficio, le imprese devono esporre l’importo in un rigo in bianco del quadro D del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura:

  • "SGR. TOT. ART. 4, 21 L. 449/97"

e dai seguenti codici:

  • L360 per i nuovi assunti dal 1° dicembre 1997 al 30 novembre 1998, in incremento delle unità occupate al 30 novembre 1997;
  • L370 per i nuovi assunti dal 1° dicembre 1998 al 31 dicembre 1999, in incremento delle unità occupate al 30 novembre 1998.

Per gli arretrati dal 1° dicembre 1997, i datori di lavoro aventi diritto possono utilizzare le denunce DM10/2 relative ai mesi di giugno, luglio e agosto 1998, da presentare entro la rispettiva scadenza ordinaria (15 del mese per i contribuenti titolari di partita IVA e 20 per gli altri). In tal caso l’importo va indicato con la dicitura:

  • "SGR. ARR. ART. 4,21, L. 449/97"

accompagnata dal codice L361.

Recupero di sgravi indebiti e interessi

Le aziende che abbiano applicato lo sgravio in difformità dalle istruzioni devono restituirlo entro il termine di scadenza del terzo mese successivo all’emanazione della circolare, maggiorando l’importo degli interessi al tasso legale.

Il recupero deve essere esposto nel mod. DM10/2 come segue:

  • importo degli sgravi indebiti nei righi in bianco dei quadri B-C, con dicitura "REST. SGR. TOT." e codice M201;
  • interessi nei righi in bianco dei quadri B-C, con dicitura "ONERI ACCESSORI" e codice Q900.

La circolare conclude con i richiami alle fonti comunitarie in materia di aiuti all’occupazione e di aiuti di Stato a finalità regionale.

Punti principali

Norma di riferimento e ambito territoriale

La circolare applica l’art. 4, comma 21, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che riconosce lo sgravio totale annuale ex art. 14 della legge n. 183/1976 sui contributi dovuti sulle retribuzioni assoggettate al FPLD e a carico del datore di lavoro. Il beneficio è previsto per nuove assunzioni effettuate tra il 1° dicembre 1997 e il 31 dicembre 1999 in favore di imprese operanti esclusivamente in Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise.

Imprese beneficiarie ed esclusioni settoriali

Possono accedere allo sgravio le imprese già operanti al 1° dicembre 1997 e le aziende di nuova costituzione che rientrano tra quelle richiamate dal comma 17 dell’art. 4 della legge n. 449/1997. Restano escluse, per effetto dell’autorizzazione della Commissione europea, le imprese dei settori costruzioni navali, CECA, fibre sintetiche e automobilistico. La circolare precisa inoltre che sono esclusi, rispetto alla disciplina vigente al 30 novembre 1997, i territori di Venezia insulare, isole della Laguna e centro storico di Chioggia.

Lavoratori agevolabili e condizioni per il beneficio

Lo sgravio spetta per i lavoratori assunti in soprannumero rispetto alle consistenze occupate al 30 novembre 1997 e al 30 novembre 1998, con riferimento rispettivamente alle assunzioni dal 1° dicembre 1997 al 30 novembre 1998 e dal 1° dicembre 1998 al 31 dicembre 1999. La Commissione europea subordina l’aiuto alla natura di nuova occupazione effettiva: i soggetti devono essere inoccupati, i contratti a tempo indeterminato o comunque di durata sufficiente a garantire la stabilità dell’impiego, l’impresa non deve aver effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti e l’assunzione deve creare nuovi posti di lavoro rispetto alle unità occupate nei 12 mesi precedenti. La sussistenza dei requisiti va attestata con dichiarazione resa ai sensi della legge n. 15/1968.

Durata, misura e contributi esclusi

Il beneficio dura un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore e copre integralmente la quota di contributi INPS a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni soggette a contribuzione FPLD. Restano esclusi dalla riduzione i contributi di natura mutualistica e assistenziale già non agevolati dall’art. 14 della legge n. 183/1976, ossia: prestazioni economiche di malattia e maternità, contributo ex GESCAL, contributo per il TFR ex art. 2 della legge n. 297/1982 e contributo aggiuntivo di cui all’art. 3 della medesima legge.

Condizioni previdenziali, alternative e cumulo

Il riconoscimento dello sgravio è subordinato al rispetto delle disposizioni dei commi 9, 10, 12 e 13 dell’art. 6 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni, nonché delle norme richiamate dalla circolare, incluse le disposizioni sull’allineamento retributivo per le imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali. Lo sgravio totale è alternativo ad ogni altra agevolazione sulle contribuzioni previdenziali e assistenziali per assunzioni agevolate, salvo la fiscalizzazione degli oneri sociali. Quanto agli aiuti di Stato, vale la regola del cumulo: l’importo complessivo degli aiuti non può superare il massimale più favorevole tra i regimi coinvolti.

Modalità operative, conguagli e recuperi

Le imprese devono esporre il beneficio nel mod. DM10/2, quadro D, in un rigo in bianco, con la dicitura "SGR. TOT. ART. 4, 21 L. 449/97" e i codici L360 per assunzioni dal 1° dicembre 1997 al 30 novembre 1998 e L370 per assunzioni dal 1° dicembre 1998 al 31 dicembre 1999. Per gli arretrati dal 1° dicembre 1997 è consentito il conguaglio tramite denunce DM10/2 dei mesi di giugno, luglio e agosto 1998, con codice L361 e dicitura "SGR. ARR. ART. 4,21, L. 449/97". Le aziende che abbiano fruito indebitamente dello sgravio devono restituirlo entro il termine di scadenza del terzo mese successivo alla circolare, maggiorando le somme degli interessi al tasso legale; il recupero va esposto nei quadri B-C con codice M201 e gli interessi con codice Q900.

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