Circolare numero 16 del 16-06-1998 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce i criteri per applicare le agevolazioni sanzionatorie previste dalla legge 662/1996 in due ipotesi: procedure concorsuali e omesso o ritardato versamento da parte di enti non economici, fondazioni, associazioni e soggetti non lucrativi con finanziamenti pubblici. Vengono confermati i limiti minimi della riduzione rispetto agli interessi legali, i casi di esclusione, la retroattività della disciplina e le modalità operative per presentare domanda e ottenere il beneficio. La circolare precisa anche che l’agevolazione sostituisce il regime sanzionatorio ordinario e che, per l’estinzione delle sanzioni amministrative, opera la retroattività solo a condizione del pagamento integrale di contributi e oneri accessori.
Riduzione delle somme aggiuntive e delle sanzioni contributive ai sensi della L. 662/1996
Riduzione delle somme aggiuntive e disciplina sanzionatoria ex L. 662/1996
La circolare interviene per definire in modo uniforme i criteri di applicazione delle agevolazioni sanzionatorie previste dalla L. 662/1996, richiamando sia la disciplina già esistente sia i precedenti orientamenti ministeriali e interni dell’Ente. L’obiettivo è evitare incertezze operative nella riduzione delle somme aggiuntive e nell’estinzione delle sanzioni amministrative, con particolare attenzione alle procedure concorsuali e agli enti che ricevono finanziamenti pubblici.
Quadro normativo di riferimento
La circolare ricorda che la L. 662/1996 ha confermato la possibilità di ridurre le somme aggiuntive a un tasso non inferiore agli interessi legali, secondo criteri fissati dagli enti impositori. Tale previsione si inserisce in una linea normativa già presente nella L. 48/1988, di conversione del D.L. 536/1987, e in precedenti deliberazioni commissariali dell’ENPALS e del Comitato esecutivo.
Viene inoltre richiamata la circolare ministeriale n. 68/1989, che aveva già fornito indicazioni sulla distinzione tra enti finanziati prevalentemente con fondi pubblici e soggetti per i quali tale prevalenza non sussiste.
Procedure concorsuali
In attuazione dell’art. 1, comma 220, della L. 662/1996, la circolare stabilisce che il beneficio sanzionatorio si applica alle procedure concorsuali, ma con alcuni principi vincolanti:
- la riduzione delle somme aggiuntive non può mai essere inferiore agli interessi legali;
- se la riduzione degli interessi di dilazione porta a un importo inferiore al tasso legale, deve essere richiesto almeno l’importo calcolato al tasso degli interessi legali;
- il beneficio opera solo dopo l’avvenuto pagamento dei contributi e delle spese;
- in caso di mancato pagamento dell’importo ridotto, la facilitazione decade;
- la riduzione sostituisce integralmente sia le normali somme aggiuntive sia la maggiorazione una tantum.
La circolare precisa che la misura della riduzione varia in relazione al tipo di procedura concorsuale e al tipo di inadempienza, distinguendo tra evasione e morosità.
Misura della riduzione nelle diverse procedure
Il prospetto riportato nella circolare indica i seguenti criteri:
- Fallimento e liquidazione coatta amministrativa: per l’evasione, sanzione pari al prime rate meno 4 punti; per la morosità, sanzione pari al prime rate.
- Concordato preventivo e concordato fallimentare: per l’evasione, sanzione pari al prime rate; per la morosità, sanzione pari al prime rate meno 2 punti.
- Amministrazione controllata e amministrazione straordinaria: per l’evasione, sanzione pari agli interessi legali; per la morosità, sanzione pari agli interessi legali meno 3 punti.
Il prime rate è quello indicato nei decreti interministeriali che fissano il tasso di interesse di dilazione e segue la stessa decorrenza.
Retroattività e procedura per la concessione del beneficio
La disciplina ha efficacia retroattiva, ma solo se la situazione prevista dalla legge non risulta ancora definita alla data di entrata in vigore della L. 662/1996. La circolare precisa tuttavia che il tasso di prime rate da utilizzare per il calcolo delle somme aggiuntive ridotte è quello vigente al momento della dichiarazione di fallimento.
La concessione del beneficio non è automatica: occorre una formale richiesta dell’impresa interessata e la competenza è rimessa agli organi deliberanti dell’Ente, previa verifica dell’impossibilità di recuperare integralmente i crediti per somme aggiuntive.
Enti non economici, fondazioni e associazioni senza fine di lucro
Per l’omesso o ritardato versamento dei contributi da parte di enti non economici, enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro, la L. 662/1996 ripropone la distinzione tra soggetti finanziati prevalentemente con fondi pubblici e soggetti per i quali tale prevalenza non ricorre.
La prevalenza si considera integrata quando le entrate complessive dell’ente sono costituite per almeno due terzi da finanziamenti previsti per legge o convenzione. Tale circostanza deve risultare da documentazione probante, come i bilanci, e l’inadempienza deve collocarsi nel periodo oggetto del finanziamento.
Sono esentati dall’esibizione della documentazione gli Enti autonomi lirici e sinfonici e le istituzioni concertistiche similari, considerati sicuramente beneficiari di finanziamenti.
Misura della riduzione per gli enti finanziati
Per questi soggetti, la riduzione delle somme aggiuntive varia come segue:
- in caso di finanziamento pubblico prevalente, la riduzione è pari agli interessi legali;
- in caso di finanziamento proveniente da fonti diverse, la riduzione è pari agli interessi legali maggiorati del 50%.
Il beneficio è riconosciuto solo per il ritardato pagamento dei contributi dovuti ed è escluso in caso di evasione accertata. Inoltre, il finanziamento deve essere previsto da legge o convenzione ed essere stato erogato in ritardo rispetto ai tempi pattuiti.
Profili procedurali e attestazioni liberatorie
Ai fini del rilascio delle attestazioni liberatorie alle imprese dello spettacolo, la circolare ribadisce che non vi sono innovazioni: restano confermate le disposizioni già impartite con le circolari n. 6 del 28/3/1990 e n. 8 del 9/2/1993 del Servizio Contributi e Vigilanza.
Per ottenere la riduzione delle somme aggiuntive, i soggetti interessati devono presentare domanda alla sede competente, allegando la documentazione probante. La sede provvede a trasmettere la pratica al Servizio Contributi, che la sottopone agli organi deliberanti.
Estinzione delle sanzioni amministrative
La circolare richiama infine l’art. 1, comma 222, della L. 662/1996, precisando che anche per l’estinzione delle sanzioni amministrative si applica l’efficacia retroattiva della norma. Tale effetto, però, opera soltanto se risultano integralmente pagati i contributi e gli oneri accessori.
Punti principali
Quadro normativo e finalità della circolare
La circolare richiama la L. 662/1996, che conferma la possibilità di ridurre le somme aggiuntive a un tasso non inferiore agli interessi legali secondo criteri stabiliti dagli enti impositori. Ricorda inoltre che tale riduzione era già prevista dalla L. 48/1988 e disciplinata da precedenti deliberazioni commissariali e del Comitato esecutivo ENPALS, nonché dalla circolare ministeriale n. 68/1989. L’obiettivo è definire criteri operativi univoci per evitare dubbi applicativi degli uffici.
Ambito di applicazione delle agevolazioni sanzionatorie
Le agevolazioni trovano applicazione solo in due fattispecie previste dall’art. 1 della L. 662/1996: le procedure concorsuali di cui al comma 220 e l’omesso o ritardato pagamento di contributi da parte di enti non economici, enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro, quando il ritardo o l’omissione siano connessi alla documentata ritardata erogazione di finanziamenti pubblici previsti per legge o per convenzione, ai sensi del comma 221.
Criteri per le procedure concorsuali
Per le procedure concorsuali, la riduzione delle somme aggiuntive non può mai essere inferiore agli interessi legali. Se una variazione in diminuzione degli interessi di dilazione determina una sanzione inferiore al tasso corrente degli interessi legali, deve essere richiesto almeno l’importo calcolato al tasso legale. Il beneficio opera solo dopo il pagamento dei contributi e delle spese ed è decaduto in caso di mancato pagamento dell’importo ridotto. La riduzione sostituisce sia le somme aggiuntive ordinarie sia la maggiorazione una tantum.
Misure della riduzione nelle procedure concorsuali
La circolare riporta una tabella di calcolo differenziata per tipo di procedura e tipo di inadempienza. In caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, la sanzione è pari al prime rate meno 4 punti per l’evasione e al prime rate per la morosità. In caso di concordato preventivo o concordato fallimentare, la sanzione è pari al prime rate per l’evasione e al prime rate meno 2 punti per la morosità. In caso di amministrazione controllata o amministrazione straordinaria, la sanzione è pari agli interessi legali per l’evasione e agli interessi legali meno 3 punti per la morosità. Il prime rate è quello indicato nei decreti interministeriali che fissano il tasso di interesse di dilazione e ne segue la stessa decorrenza.
Retroattività e competenza decisionale
La disciplina ha efficacia retroattiva solo se la situazione prevista dalla L. 662/1996 non risulta ancora definita alla data di entrata in vigore della legge. Tuttavia, il tasso di prime rate da utilizzare per il calcolo delle somme aggiuntive ridotte è quello vigente al momento della dichiarazione di fallimento. La concessione del beneficio richiede una formale domanda delle imprese interessate ed è rimessa agli organi deliberanti dell’Ente, una volta accertata l’impossibilità di recuperare integralmente i crediti per somme aggiuntive.
Enti non economici e criterio della prevalenza dei finanziamenti pubblici
Per enti non economici, enti, fondazioni e associazioni senza fine di lucro, la legge ripropone la distinzione tra soggetti che ricevono proventi finanziari prevalentemente da finanziamenti pubblici e soggetti per i quali tale prevalenza non sussiste. La prevalenza ricorre quando le entrate complessive dell’ente sono costituite per almeno due terzi da finanziamenti previsti da legge o convenzione, secondo quanto già chiarito dalla circolare ministeriale n. 68/1989. La prova deve risultare da documentazione idonea, come i bilanci, e l’inadempienza deve essersi verificata nel periodo coperto dal finanziamento.
Misure della riduzione per gli enti non economici
Se il finanziamento pubblico è prevalente, la riduzione delle somme aggiuntive avviene nella misura degli interessi legali. Se il finanziamento proviene da fonti diverse, la riduzione è pari agli interessi legali maggiorati del 50%. Il beneficio spetta solo in caso di ritardato pagamento dei contributi e deve essere escluso in presenza di evasione accertata. Il finanziamento deve essere previsto da leggi o convenzioni ed erogato in ritardo rispetto ai tempi stabiliti.
Attestazioni liberatorie e modalità operative
Per il rilascio delle attestazioni liberatorie alle imprese dello spettacolo non vi sono innovazioni: restano ferme le disposizioni delle circolari n. 6 del 28/3/1990 e n. 8 del 9/2/1993 del Servizio Contributi e Vigilanza. Per ottenere la riduzione delle somme aggiuntive, gli interessati devono presentare domanda alla sede competente con la documentazione probante; la sede trasmette poi la pratica al Servizio Contributi, che la sottopone agli organi deliberanti.
Estinzione delle sanzioni amministrative
La circolare precisa che, per l’estinzione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 1, comma 222, della L. 662/1996, opera l’efficacia retroattiva della norma, ma solo a condizione che siano stati integralmente pagati contributi e oneri accessori.
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