Circolare numero 128 del 16-6-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modalità con cui il Casellario centrale dei pensionati determina le ritenute IRPEF per i titolari di più trattamenti pensionistici, comunicando agli enti erogatori le informazioni necessarie per applicare la tassazione sul trattamento principale e sui trattamenti non principali. Vengono descritte le procedure di ricalcolo, la gestione dei conguagli a credito e a debito, gli adempimenti delle sedi INPS, l’aggiornamento dei data base e le comunicazioni ai pensionati. Sono inoltre riepilogate le istruzioni già inviate agli enti con allegato 1 e i casi esclusi o particolari, compresi quelli relativi a pensioni non ricalcolate e a situazioni da ricostituire d’ufficio.
Determinazione e comunicazione delle ritenute IRPEF per titolari di più pensioni ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 314/1997
Articolo 8 del D.Lgs. n. 314/1997: determinazione delle ritenute IRPEF per i titolari di più pensioni
La circolare disciplina le modalità operative con cui il Casellario centrale dei pensionati determina, comunica e aggiorna le ritenute IRPEF dovute dai soggetti titolari di due o più trattamenti pensionistici, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. Il documento integra le istruzioni già fornite con precedenti circolari e si concentra, in particolare, sulla gestione dei dati trasmessi dagli enti, sui criteri di calcolo, sui conguagli e sugli adempimenti delle sedi INPS.
Quadro normativo e flusso informativo
L’art. 8, in vigore dal 1 gennaio 1998, prevede che gli enti erogatori di trattamenti pensionistici trasmettano entro febbraio al Casellario i dati fiscali relativi alle pensioni erogate nell’anno. Sulla base di tali informazioni, il Casellario individua i soggetti che percepiscono due o più trattamenti, calcola l’aliquota applicabile, determina le detrazioni spettanti e comunica agli enti i dati necessari per tassare i trattamenti tenendo conto dell’importo complessivo percepito dal pensionato.
La circolare precisa che gli enti devono poi effettuare la tassazione e i conseguenti conguagli, mentre la documentazione fiscale al pensionato deve recare l’annotazione dell’applicazione dell’art. 8. Inoltre, l’amministrazione finanziaria effettua eventuali ulteriori conguagli in sede di controllo, con iscrizione a ruolo e senza sanzioni, salvo i soli interessi.
Individuazione dei trattamenti e casi esclusi
Il Casellario ha abbinato i trattamenti pensionistici riferiti allo stesso soggetto sulla base del codice fiscale, includendo anche i trattamenti periodici di previdenza complementare comunicati. Restano esclusi, in quanto non assoggettabili ad IRPEF, le pensioni sociali e gli assegni sociali INPS, le rendite INAIL e IPSEMA per invalidità permanente, le pensioni di guerra, le pensioni privilegiate tabellari per infermità contratte durante il servizio di leva e i trattamenti assistenziali.
I trattamenti non abbinati, ad esempio per discordanza del codice fiscale, devono essere tassati singolarmente da ciascun ente erogatore.
Detrazioni d’imposta e trattamento principale
Le detrazioni spettanti sono state calcolate dal Casellario tenendo conto della posizione complessiva del soggetto e delle informazioni fornite da tutti gli enti erogatori. L’importo corrispondente è stato riconosciuto esclusivamente sul trattamento individuato come "principale", secondo i criteri indicati nella circolare INPS n. 260 del 22 dicembre 1997.
Sulle pensioni classificate come "non principali" non viene riconosciuta alcuna detrazione, salvo le specifiche eccezioni richiamate nella documentazione allegata agli enti. Il trattamento principale mantiene tale qualificazione per l’intero anno fiscale, anche in caso di variazioni successive della situazione del soggetto, come la liquidazione di una nuova pensione o la modifica degli importi dei trattamenti già in essere.
Determinazione dell’imposta e dell’aliquota del percipienti
Per consentire ai sostituti d’imposta di applicare una tassazione coerente con il cumulo dei redditi pensionistici, il Casellario ha:
- determinato l’ammontare complessivo annuo dei trattamenti;
- calcolato l’imposta lorda;
- applicato le detrazioni spettanti;
- determinato l’imposta netta;
- individuato l’aliquota del soggetto da utilizzare per i trattamenti non principali;
- calcolato l’aliquota media per gli emolumenti soggetti a tassazione separata;
- verificato l’assoggettabilità all’addizionale regionale IRPEF prevista dall’art. 50 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- predisposto per ciascun ente la comunicazione necessaria all’applicazione dell’art. 8.
Comunicazioni agli enti erogatori
Il Casellario ha inviato a ciascun ente erogatore una comunicazione che riepiloga le modalità da seguire per l’applicazione della tassazione e per la gestione dei conguagli, a debito o a credito del pensionato, riferiti al periodo compreso tra il 1 gennaio e la data di inizio della tassazione determinata dal Casellario in base al cumulo dei trattamenti.
La lettera allegata agli enti ribadisce gli obblighi di trasmissione dei dati, il meccanismo di individuazione delle aliquote e il fatto che i conguagli vanno effettuati da ciascun ente erogatore sui trattamenti di propria competenza.
Procedure INPS: ricostituzione automatica e ricalcolo delle pensioni
Per le pensioni INPS, al rinnovo degli ordinativi di pagamento per il 1998, le ritenute IRPEF erano già state calcolate tenendo conto degli imponibili delle altre pensioni memorizzate nel Casellario. Dopo l’acquisizione dei dati trasmessi dagli altri enti, sono stati determinati i conguagli relativi al periodo gennaio-giugno 1998 per le pensioni pagate nei mesi dispari e gennaio-luglio 1998 per quelle pagate nei mesi pari, con conseguente ricalcolo delle rate da porre in pagamento da luglio o da agosto.
Sono state ricalcolate anche le pensioni abbinate in occasione del rinnovo 1998 che, a causa di nuove informazioni ricevute dalle sedi o dagli enti, sono state disabbinate. La circolare evidenzia che, per la maggior parte dei soggetti, i conguagli risultano di importo molto contenuto, in quanto l’INPS aveva normalmente applicato già la tassazione conforme all’art. 8.
Pensioni non ricalcolate e adempimenti delle sedi
Sono escluse dal ricalcolo automatico alcune situazioni particolari, attualmente oggetto di segnalazione alle sedi, tra cui:
- pensioni ai superstiti intestate a più contitolari già ricostituite nel corso del 1998;
- pensioni per le quali è stato acquisito il flag di detassazione per gennaio-marzo 1998 o per l’intero anno 1998, intestate a residenti nelle zone di Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997;
- pensioni ricostituite dopo l’aggiornamento del Casellario con i dati 1998 inviati dagli altri enti.
Per le pensioni ai superstiti già ricostituite nel corso dell’anno, le sedi devono acquisire una ricostituzione d’ufficio inserendo una domanda nell’archivio EAD75, con codice "tipo domanda" uguale a "8" e codice campo 36 uguale a "AR8". Per ottenere il ricalcolo delle ritenute è sufficiente riportare nel campo 29 "variaz. decorrenz. pensione" del pannello PB1 la decorrenza della pensione.
Per le pensioni residenti nelle aree terremotate, le procedure sono in corso di modifica per consentire la detassazione per l’intero anno 1998; al rilascio della procedura aggiornata le sedi dovranno procedere alla ricostituzione, come già anticipato con la circolare n. 84 del 22 aprile 1998. Per le pensioni ricostituite dopo l’aggiornamento del Casellario non è richiesto alcun adempimento, perché la ricostituzione ha già determinato l’eventuale rideterminazione dell’IRPEF.
Gestione dei conguagli a credito
I conguagli a credito registrati nell’archivio conguagli vengono corrisposti unitamente alla rata di luglio per le pensioni in pagamento nei mesi dispari e alla rata di agosto per quelle in pagamento nei mesi pari, se di importo inferiore a lire 150.000.
Per i conguagli superiori a lire 150.000 è necessaria la validazione delle sedi, che devono anche recuperare eventuali rimborsi IRPEF già corrisposti, ad esempio quelli relativi al messaggio n. 6268 del 3 febbraio 1998. La circolare preannuncia che ulteriori istruzioni operative saranno fornite per la validazione dei conguagli tramite la nuova procedura di gestione conguagli in fase di test.
Al pagamento, i rimborsi vengono registrati sulla rata nel campo GP8MD50 con codice 128, sommati all’importo in pagamento (GP8MD02) e sottratti dalle ritenute IRPEF già memorizzate sulla rata (GP8MD04).
Gestione dei conguagli a debito
I conguagli a debito registrati nell’archivio conguagli sono recuperati, se di importo contenuto entro il 20% della rata mensile, in un’unica soluzione sulla rata di luglio per le pensioni pagate nei mesi dispari o sulla rata di agosto per quelle pagate nei mesi pari.
Se il debito supera il 20% della rata mensile, il recupero avviene in forma rateale, sulla base del parere conforme del Ministero delle finanze, suddividendo l’importo in un numero di rate pari ai mesi intercorrenti tra l’inizio del recupero e dicembre 1998. Il recupero non viene effettuato sulla tredicesima mensilità. In questo caso non sono richiesti adempimenti alle sedi.
Al momento del recupero, il debito IRPEF viene registrato nel campo GP8MD50 con codice 129, sottratto dall’importo in pagamento (GP8MD02) e sommato alle ritenute IRPEF già memorizzate sulla rata (GP8MD04).
Localizzazione all’ufficio pagatore ELB
Nel ricalcolo effettuato ai fini dell’art. 8, le procedure hanno localizzato il pagamento delle pensioni INPS presso l’ufficio pagatore ELB nei casi in cui almeno una delle pensioni abbinate risultasse eliminata per morte. La medesima localizzazione è stata disposta per le pensioni ai superstiti intestate a coniugi, quando un’altra pensione ai superstiti intestata allo stesso coniuge risultava eliminata per nuove nozze.
Le sedi, dopo l’aggiornamento dell’archivio locale DS78 con i dati del ricalcolo, devono stampare l’elenco di tali pensioni usando l’opzione 8.10 del programma 4444 - Liste parametriche da archivio locale, con ordinamento per ufficio pagatore. Devono poi verificare con urgenza le posizioni e sistemarle definitivamente.
Comunicazione ai pensionati
Per i pensionati per i quali il conguaglio complessivo, positivo o negativo, supera lire 30.000, è in spedizione tramite sistema Postel la comunicazione mod. IRPEF8, contenente le informazioni relative all’operazione.
Al momento del pagamento della rata comprensiva dei conguagli, l’ente pagatore deve predisporre anche la comunicazione al pensionato con il dettaglio delle componenti del pagamento.
Pensionati con sole pensioni INPS e sistemazioni particolari
Per i soggetti titolari di sole pensioni INPS non è stato effettuato alcun ricalcolo, poiché la tassazione era già stata correttamente determinata in occasione del rinnovo degli ordinativi per il 1998. Le eventuali anomalie relative a titolari di sole pensioni INPS o di pensioni INPS e pensioni di altri enti non rientranti nell’ambito dell’art. 8 devono essere sistemate secondo le modalità già indicate nella circolare n. 20 del 30 gennaio 1998.
Le sedi devono comunque provvedere alla ricostituzione d’ufficio per le sistemazioni derivanti da rettifiche anagrafiche o altre cause analoghe.
Aggiornamento del data base pensioni e dell’archivio DS78
La procedura centrale aggiorna specifici campi del data base pensioni. In particolare:
- GP1AE01 indica la data di movimentazione;
- GP1AE02 indica il codice di movimentazione, con valore "A" al momento del ricalcolo della situazione del soggetto ai fini della tassazione complessiva ex art. 8 e valore "Q" al momento della ricostituzione automatica della pensione per la determinazione delle ritenute IRPEF;
- i dati fiscali relativi al preventivo 1998 sono aggiornati sia sulle pensioni INPS sia su quelle degli altri enti;
- l’importo delle detrazioni spettanti viene riportato nel campo GP3CE33 del trattamento principale;
- il campo GP3CE39 viene aggiornato con "C" quando l’imponibile è stato comunicato dall’ente e con "K" quando l’imponibile è stato attualizzato.
Le sedi devono inoltre aggiornare l’archivio locale DS78 tramite la procedura rilasciata con messaggio n. 18536 del 5 maggio 1998, che recepisce gli importi delle ritenute rideterminate e le movimentazioni connesse al ricalcolo e alla ricostituzione automatica.
Indicazioni contenute nella lettera allegata agli enti
La lettera inviata agli enti erogatori riepiloga la disciplina dell’art. 8 e chiarisce che il Casellario, entro giugno di ciascun anno, individua i titolari di due o più trattamenti, determina l’aliquota dei percipienti e comunica gli elementi necessari per una tassazione complessiva corretta. Gli enti devono poi applicare le ritenute, eseguire i conguagli e consegnare entro il 28 febbraio dell’anno successivo la certificazione unica fiscale e contributiva con l’annotazione dell’applicazione dell’art. 8.
La lettera specifica anche che i pensionati che percepiscono esclusivamente trattamenti pensionistici assoggettati all’IRPEF in base all’art. 8 sono esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, e richiama le istruzioni applicative contenute nella circolare del Ministero delle finanze n. 326/E del 23 dicembre 1997.
Punti principali
Ambito e finalità della circolare
La circolare, in attuazione dell’art. 8 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, fornisce le indicazioni per la determinazione e la comunicazione delle ritenute IRPEF nei confronti dei titolari di più pensioni, con riferimento ai trattamenti erogati dall’INPS e dagli altri enti pensionistici.
Comunicazioni degli enti e ricalcolo centrale
Gli enti erogatori hanno trasmesso entro il 28 febbraio i dati fiscali dei trattamenti pensionistici al Casellario centrale, che ha aggiornato la banca dati e ricalcolato imponibili, ritenute, detrazioni, aliquote e addizionale regionale per i soggetti titolari di più pensioni, incluse le ipotesi con pensioni erogate da enti diversi dall’INPS.
Detrazioni e individuazione del trattamento principale
Il Casellario ha attribuito le detrazioni sul solo trattamento individuato come principale, sulla base dei codici forniti dagli enti e della situazione complessiva del pensionato. Sulle pensioni non principali non sono state riconosciute detrazioni, salvo quanto previsto per specifiche casistiche richiamate nella lettera allegata agli enti.
Conguagli e gestione delle ritenute
Gli enti devono applicare le nuove ritenute dal primo pagamento utile successivo e operare i conguagli a debito o a credito sui pagamenti già effettuati. I crediti vanno corrisposti con il primo pagamento utile, mentre i debiti devono essere recuperati entro il termine ordinario di conguaglio di fine anno, preferibilmente in modo graduale.
Procedure INPS, casi esclusi e aggiornamento archivi
Per le pensioni INPS sono previste ricostituzioni automatiche, gestione di conguagli e aggiornamento del data base pensioni e dell’archivio locale DS78. Alcune situazioni non sono state ricalcolate automaticamente e richiedono interventi delle sedi, mentre per altre non è richiesto alcun adempimento. Sono inoltre disciplinate la localizzazione all’ufficio pagatore ELB e le comunicazioni ai pensionati con conguagli superiori a soglie prefissate.
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