Ordinanza n. 1259/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, (Sezione I) n. 28 del 16 gennaio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza contingibile e urgente di chiusura immediata dell'attività dell'opificio
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore di impianto)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa, già sottoposta ad amministrazione giudiziaria, ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, che aveva respinto la domanda di sospensione dell'ordinanza sindacale di chiusura dell'impianto. Ha dedotto l'inesistenza di condotte idonee a determinare emergenze per la salute pubblica o per l'ambiente, sostenendo di disporre di un sistema efficiente di smaltimento dei reflui civili e di produrre emissioni inferiori ai limiti di legge e conformi all'attività esercitata. Quanto al periculum in mora, ha prospettato il rischio che la protratta sospensione dell'attività, esercitata dal 2016 e svolta in amministrazione giudiziaria dal 2021, determinasse la compromissione definitiva dell'esercizio produttivo e un pregiudizio irreparabile per i lavoratori. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello. Poiché le parti avevano prospettato ricostruzioni fattuali divergenti, il Consiglio di Stato aveva richiesto all'ARPA chiarimenti documentati sulle effettive condizioni dell'impianto e sul rispetto delle misure e dei parametri posti a tutela della salute pubblica e dell'ambiente. L'ARPA ha confermato le criticità richiamando, tuttavia, un sopralluogo dell'ottobre 2023, anteriore ai fatti di causa e non riferito alla situazione attuale. L'appellante ha quindi chiesto una verificazione o una CTU.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che i chiarimenti dell'ARPA non fossero idonei a definire l'attuale situazione dell'impianto, perché fondati su accertamenti risalenti a un periodo anteriore ai fatti controversi. Ha però respinto le richieste di verificazione o CTU nella fase cautelare, rilevando che il procedimento per il rilascio dell'AUA era ancora in corso e che la Provincia di Brindisi aveva prescritto modifiche e integrazioni progettuali per adeguare lo stabilimento alla normativa e consentire il conseguimento del titolo. In ragione della necessità di un approfondimento nel merito e della rilevanza degli interessi coinvolti, ha accolto l'appello cautelare esclusivamente ai fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ordinando alla Segreteria del TAR di fissare sollecitamente l'udienza pubblica per la decisione di merito. Non ha disposto la sospensione dell'ordinanza sindacale né l'accertamento tecnico richiesto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
accoglie, ai soli fini dell’art. 55 comma 10 c.p.a., l’appello cautelare
Consente al giudice cautelare, quando le esigenze delle parti possono essere adeguatamente tutelate mediante una sollecita fissazione dell’udienza di merito, di accogliere l’appello ai soli fini della definizione accelerata del giudizio, senza necessariamente sospendere l’atto impugnato.
art. 62 c.p.a.
Richiamato quale disposizione regolatrice dell'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando le ricostruzioni fattuali delle parti sono divergenti, gli accertamenti tecnici devono essere attuali e pertinenti ai fatti di causa; risultanze riferite a sopralluoghi anteriori possono non essere sufficienti a dimostrare la situazione presente dell'impianto.
- La richiesta di verificazione o consulenza tecnica può essere respinta nella fase cautelare quando sia in corso un procedimento amministrativo destinato a definire l'adeguamento dell'impianto alla normativa e il rilascio del titolo abilitativo pertinente, qualora l'approfondimento possa essere svolto nella successiva fase di merito.
- Quando la complessità dell'accertamento e la rilevanza degli interessi coinvolti rendono non adeguata una decisione cautelare immediata, il giudice può tutelare le parti mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., anche senza sospendere l'atto impugnato.
Come è indicizzato
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