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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25774/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano in cassazione, con motivi distinti: Chianese denunciava errata applicazione e mancata motivazione rispetto alla circostanza aggravante prevista (richiamata nel provvedimento con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 628, comma 3-quater, cod. pen., e in altra parte indicata come art. 648, comma 3 n. 3) - incongruenza presente negli atti) e contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche; Musella deduceva vizio di motivazione e violazione dell'art. 62-bis cod. pen., lamentando che la Corte territoriale non aveva tenuto conto della confessione, dell'assenza di precedenti e del risarcimento; Petito deduceva plurime censure (violazione degli artt. 99, 61 n.7, 62 n.6, 62-bis, 69, 133 c.p.), lamentando errore nella non applicazione/quantificazione della pena base, nell'applicazione della recidiva e di specifiche aggravanti, nel mancato riconoscimento dell'attenuante per il risarcimento integrale e nell'errato giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per ragione delle rinunce parziali compiute in sede di appello (i difensori avevano rinunciato ai motivi assolutori eccetto quelli relativi alla pena), richiamando il consolidato orientamento secondo il quale tale rinuncia comprende anche i motivi relativi alla recidiva e alle circostanze aggravanti autonome. In particolare sono stati dichiarati inammissibili: il ricorso di Chianese nella parte relativa alla circostanza aggravante richiamata (art. 628/648) e alle attenuanti generiche; il ricorso di Musella nella parte relativa alle attenuanti generiche; il ricorso di Petito nella parte relativa alla recidiva, alla circostanza aggravante richiamata (art. 61, n.7), all'attenuante di cui all'art. 62, n.6, alle attenuanti generiche e al giudizio di bilanciamento. Quanto alla doglianza di Petito circa la mancata riduzione della pena base, la Corte ha rilevato che la Corte d'Appello aveva effettivamente ridotto la pena base (da anni 7 mesi 6 e €2.500 a anni 6 mesi 6 e €1.500), rendendo infondata la censura. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, ai sensi della giurisprudenza costituzionale citata, ciascuno è stato condannato a versare in via equitativa la somma di €3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628, comma 3-quater, cod. pen.

    Fattispecie aggravante per il reato di rapina commessa nei confronti di persone che stanno fruendo o hanno appena fruito servizi di istituti di credito/uffici postali/ATM. Nel caso la questione attinente all'applicazione di tale aggravante è stata ritenuta inammissibile in cassazione a causa della rinuncia operata in appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento nei confronti dei ricorrenti.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti; la doglianza relativa alla sua applicazione (soprattutto pro Musella) è stata ritenuta inammissibile per rinuncia, non esaminata nel merito.

  • art. 61, n.7), cod. pen.

    Richiamata tra le aggravanti contestate a Petito; la censura su tale aggravante è stata dichiarata inammissibile per rinuncia.

  • art. 62, n.6), cod. pen.

    Attenuante richiamata da Petito (per risarcimento/danno); la mancata concessione è stata oggetto di ricorso, ma dichiarata inammissibile per rinuncia.

  • artt. 99, 69, 133 cod. pen.

    Norme richiamate nelle doglianze di Petito relative alla determinazione della pena e al calcolo della multa; le questioni proposte sono state in massima parte ritenute inammissibili o infondate (la riduzione della pena base risultava già operata).

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n.186

    Richiamata per giustificare il decreto di versamento alla cassa delle ammende anche senza trovare il ricorso privo di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; utilizzata come parametro per l'irrogazione della sanzione pecuniaria equitativa.

  • Orientamento giurisprudenziale consolidato (Sez. 6 n.54431/2018; Sez.4 n.46150/2021; Sez.4 n.827/2017 ecc.)

    Principio applicato: la rinuncia in appello a tutti i motivi ad esclusione di quelli attinenti alla pena comprende altresì i motivi relativi alla recidiva e alle circostanze aggravanti autonome, con conseguente inammissibilità delle impugnazioni su tali punti in cassazione.

Massime di principio

  • Se, in appello, il difensore dichiara espressamente la rinuncia ai motivi che attengono alla gravità della colpa o alla sussistenza di aggravanti/elementi costitutivi (salvo riserva sulla pena), tale rinuncia può estendersi anche a profili apparentemente autonomi come la recidiva o le aggravanti e comportare l'inammissibilità delle relative censure in cassazione.
  • Quando si intende conservare la possibilità di impugnare questioni relative a recidiva o circostanze aggravanti/autonome è necessario esplicitare in modo chiaro e distinto la riserva di tali motivi già in appello; una formulazione generica di rinuncia può essere interpretata come rinuncia anche a questi profili.
  • Le doglianze attinenti alla sola determinazione della pena (dosimetria) sono esaminate soltanto se non siano state oggetto di rinuncia: verificare sempre nel verbale d'udienza di appello quali motivi sono stati effettivamente rinunciati o mantenuti.
  • Se si deduce l'erronea quantificazione della pena base, verificare documentale e motivazionale che la Corte d'Appello non abbia già operato una riduzione: spesso la percezione di mancato accoglimento può essere smentita dalla lettura degli atti.
  • Il riconoscimento di attenuanti per confessione o per risarcimento richiede che tali fatti siano contestati e preservati nell'oggetto dell'impugnazione; la mera lamentela in cassazione è inammissibile se il motivo è stato abbandonato in appello.
  • È opportuno, prima di proporre ricorso, valutare il rischio di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) in caso di inammissibilità o manifestamente infondatezza del ricorso; motivare e preservare distintamente i profili che si intendono impugnare.

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