Circolare INAIL n. 32 del 17 maggio 1991
Visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante ai fini dell avviamento al lavoro nei confronti degli invalidi del lavoro, ai sensi della legge 11 novembre 1983, n. 638, articolo 9. Rilascio attestati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce le modalità con cui l’INAIL deve attestare l’esito delle visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante ai fini dell’avviamento al lavoro ex legge n. 638/1983, art. 9. Viene ribadito che l’Istituto svolge solo un accertamento medico-legale, ma si richiede di indicare, per gli invalidi al 100%, l’eventuale residua capacità lavorativa, così da consentire agli Uffici del lavoro una valutazione più obiettiva dell’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio. È inoltre disposto l’aggiornamento della modulistica e la sostituzione del fac-simile già allegato alla circolare n. 10/1985 con un nuovo modello, mantenendo ferme le precedenti circolari nn. 70/1969 e 10/1985.
Visite di controllo sullo stato invalidante e nuovi attestati per il collocamento obbligatorio degli invalidi del lavoro
Visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante e attestazione per il collocamento obbligatorio
La circolare interviene sulle modalità di attestazione dell’esito delle visite di controllo svolte dall’INAIL ai fini dell’avviamento al lavoro degli invalidi del lavoro. L’atto si colloca nel quadro della legge n. 638/1983, articolo 9, e richiama anche la disciplina del collocamento obbligatorio prevista dalle leggi n. 482/1968 e n. 638/1983.
Ambito applicativo e funzione dell’accertamento INAIL
Viene precisato che l’INAIL mantiene la propria competenza come soggetto deputato al solo accertamento medico-legale della permanenza o meno dello stato invalidante. La circolare collega tale attività al problema dell’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio, evidenziando che l’evoluzione del mondo del lavoro e delle tecnologie consente, in casi eccezionali, l’utilizzo lavorativo anche di soggetti con invalidità molto elevata.
Indicazioni specifiche per gli invalidi al 100%
Un passaggio centrale riguarda i soggetti con invalidità pari al 100%. Per tali casi, il sanitario dell’Istituto deve indicare nella relazione medico-legale se residuino o meno capacità lavorative. Questa informazione è ritenuta indispensabile per consentire agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione una valutazione obiettiva sul riconoscimento del diritto all’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio.
Contenuto obbligatorio degli attestati
La circolare dispone inoltre che tutti gli attestati destinati all’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione riportino espressamente la percentuale di invalidità riscontrata al momento della visita medica eseguita ai sensi dell’articolo 9, comma I, della legge n. 638/1983. In tal modo si rafforza la completezza informativa del documento rilasciato dall’Istituto.
Aggiornamento della modulistica e nuovi fac-simile
A seguito di tali considerazioni, viene ritenuto necessario aggiornare la modulistica in vigore e predisporre un nuovo fac-simile di attestazione da rilasciare all’Ufficio richiedente in sede di visita di controllo dello stato invalidante. Il fac-simile allegato n. 2 alla circolare n. 10/1985 viene espressamente sostituito dall’allegato n. 1 della circolare in esame.
Conferma di precedenti istruzioni
La circolare precisa infine che restano confermati i contenuti delle circolari n. 70/1969 e n. 10/1985, con la sola modifica del modello di attestazione. L’allegato n. 2 della precedente circolare n. 10/1985 non è più utilizzabile e deve essere sostituito dal nuovo modello predisposto con la circolare n. 32/1991.
Punti principali
Ambito e finalità della circolare
La circolare riguarda le visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante degli invalidi del lavoro, effettuate ai sensi dell’articolo 9 della legge 11 novembre 1983, n. 638, in relazione al collocamento obbligatorio disciplinato dalle leggi n. 482/1968 e n. 638/1983. L’obiettivo è rendere più chiara la valutazione degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione circa l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio.
Ruolo dell’INAIL nella visita medico-legale
Viene precisato che resta ferma la competenza dell’Istituto, limitata al mero accertamento medico-legale della permanenza o meno dello stato invalidante. La circolare sottolinea che, pur in presenza di percentuali di invalidità molto elevate, il lavoratore può, in casi eccezionali e se adeguatamente utilizzato, svolgere determinate attività lavorative e risultare quindi collocabile.
Indicazioni per gli invalidi al 100%
Per i soggetti portatori di invalidità al 100%, il sanitario dell’Istituto deve indicare nella relazione di visita medico-legale se sussistano o meno residue capacità lavorative. Tale indicazione è ritenuta necessaria per consentire agli Uffici competenti una valutazione obiettiva del diritto all’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio.
Contenuto degli attestati da rilasciare
La circolare dispone che in tutti gli attestati rilasciati all’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione venga evidenziata la percentuale di invalidità riscontrata al momento della visita medica, effettuata ai sensi dell’articolo 9, comma I, della legge n. 638/1983.
Aggiornamento della modulistica
Sulla base delle nuove indicazioni viene considerata opportuna la revisione della modulistica in uso e la predisposizione di un nuovo fac-simile di attestazione da rilasciare all’Ufficio richiedente in occasione della visita di controllo dello stato invalidante. Il fac-simile allegato n. 2 alla circolare n. 10/1985 viene sostituito dall’allegato n. 1 della presente circolare.
Conferma delle circolari precedenti
Resta confermato il contenuto delle circolari n. 70/1969 e n. 10/1985, salvo la sostituzione del precedente fac-simile con quello aggiornato allegato alla circolare n. 32/1991.
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