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Circolare

Circolare INAIL n. 31 del 06 maggio 1991

Consiglio d Europa. Convenzione europea sulla sicurezza sociale e Accordo complementare del 14 dicembre 1972. Rapporti di sicurezza sociale tra Italia e Turchia.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’entrata in vigore in Italia della Convenzione europea sulla sicurezza sociale e del relativo Accordo complementare, soffermandosi sui rapporti con la Turchia e sul coordinamento con gli accordi bilaterali esistenti e con la normativa comunitaria. Vengono disciplinati campo di applicazione, territorialità della legislazione, prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali, collaborazione amministrativa e sanitaria, formulari, efficacia temporale e procedure operative per le Sedi INAIL. Per la Turchia sono indicati istituzioni competenti, modalità di erogazione delle prestazioni in denaro e in natura, gestione di protesi e presidi, accertamenti medico-legali, rimborsi e trattazione delle domande e dei ricorsi.

Convenzione europea sulla sicurezza sociale e Accordo complementare: rapporti di sicurezza sociale tra Italia e Turchia

Convenzione europea sulla sicurezza sociale e rapporti Italia-Turchia

La circolare illustra l’applicazione in ambito INAIL della Convenzione europea sulla sicurezza sociale e del relativo Accordo complementare del 14 dicembre 1972, con particolare attenzione ai rapporti tra Italia e Turchia. Il documento chiarisce il coordinamento con gli accordi bilaterali e con la normativa comunitaria, e fornisce istruzioni operative alle Sedi per la gestione delle prestazioni in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Premessa, entrata in vigore e finalità

La legge 27 dicembre 1988, n. 567 ha ratificato la Convenzione e l’Accordo complementare, entrati in vigore per l’Italia il 12 aprile 1990. La finalità è il coordinamento multilaterale delle legislazioni di sicurezza sociale dei Paesi membri del Consiglio d’Europa, che presentano sistemi differenti di protezione sociale. La circolare precisa inoltre che gli articoli richiamati senza indicazione specifica si riferiscono alla Convenzione europea, mentre i richiami all’Accordo complementare sono espressamente indicati.

Rapporti con convenzioni preesistenti e con i regolamenti CEE

La Convenzione costituisce la fonte primaria della normativa internazionale di sicurezza sociale tra gli Stati che l’hanno ratificata e, in linea di principio, sostituisce gli accordi bilaterali o multilaterali incompatibili, ma solo per le disposizioni immediatamente applicabili. Per le norme subordinate a successivi accordi tra Parti contraenti, gli accordi vigenti restano efficaci in via provvisoria.

La circolare richiama il meccanismo della sostituzione flessibile: le Parti contraenti possono mantenere in vigore alcuni accordi, inserendoli nell’Allegato III della Convenzione o, per le disposizioni applicative, nell’Allegato 5 dell’Accordo complementare. Viene ricordato che nei rapporti tra Italia e Austria restano in vigore le norme della Convenzione italo-austriaca del 21 gennaio 1981. Inoltre, la Convenzione non sostituisce la normativa comunitaria: nei rapporti con Belgio, Lussemburgo, Portogallo, Paesi Bassi e Spagna continuano ad applicarsi i Regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72 e successive modifiche.

La circolare individua tre ipotesi di applicazione della Convenzione:

  • tra Parti contraenti non legate da accordi di sicurezza sociale, oggi soprattutto i rapporti Italia-Turchia;
  • quando, accanto a Parti contraenti già vincolate da precedenti accordi mantenuti in vigore, intervenga anche una Parte estranea a tali accordi, come nei rapporti Italia-Austria-Turchia;
  • quando, oltre a Stati soggetti ai Regolamenti CEE, intervenga anche una Parte non appartenente alla Comunità, come nel caso di rapporti tra Italia, un Paese CEE e Austria o Turchia.

Campo di applicazione soggettivo e oggettivo

La Convenzione tutela le persone che sono o sono state soggette alla legislazione di una o più Parti contraenti, nonché i loro familiari e superstiti. Sono inclusi anche profughi e apolidi residenti nel territorio di una Parte contraente. In ambito soggettivo sono richiamate le regole che escludono i rappresentanti diplomatici e consolari, salvo il personale di servizio e i domestici privati, per i quali opera il principio della territorialità con possibilità di opzione in alcuni casi.

Sul piano oggettivo la Convenzione si applica a tutti i rami della sicurezza sociale e a tutti i regimi, generali e speciali, contributivi e non contributivi, esclusi i regimi di assistenza sociale. Nella parte dedicata ai testi convenzionali sono inoltre richiamate le definizioni contenute nell’articolo 1 della Convenzione e nell’articolo 1 dell’Accordo complementare.

Legislazione applicabile e territorialità

La regola generale è quella della territorialità: i lavoratori dipendenti sono soggetti alla legislazione della Parte contraente nel cui territorio sono occupati; i lavoratori autonomi a quella della Parte nel cui territorio svolgono l’attività; i lavoratori a bordo di navi sono soggetti alla legislazione della Parte di bandiera; i funzionari pubblici alla legislazione della Parte a cui appartiene l’amministrazione di riferimento.

Sono però previste eccezioni importanti, in particolare per:

  • lavoratori distaccati, il cui distacco è ammesso per 12 mesi, prorogabili fino al termine della lavorazione con consenso dell’autorità competente del Paese di destinazione;
  • lavoratori dei trasporti internazionali;
  • funzionari pubblici;
  • personale di servizio delle missioni diplomatiche e consolari e domestici privati al servizio di tali missioni, con possibilità di opzione per la legislazione dello Stato accreditante o di invio, se cittadini di tale Stato.

Per attestare il distacco è necessario il formulario CE 1, rilasciato in Italia dalla competente Sede INPS.

Norme speciali per infortuni sul lavoro e malattie professionali

La circolare dedica ampio spazio alle disposizioni della Convenzione e dell’Accordo complementare relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali. Le prestazioni sono dovute dall’istituzione competente, ma possono essere fruite dal beneficiario nel Paese di residenza o dimora tramite l’istituzione locale.

Le prestazioni in denaro sono corrisposte direttamente dall’istituzione competente, salvo accordi per il pagamento tramite l’istituzione del luogo di residenza o dimora. Le prestazioni in natura sono erogate dall’istituzione locale per conto dell’istituzione competente, secondo la propria legislazione e nel limite dell’eventuale durata fissata dalla prima.

Le autorità competenti possono anche subordinare, con accordi specifici, la concessione di protesi, grandi apparecchi e altre prestazioni di grande importanza alla preventiva autorizzazione dell’istituzione competente. Per il trasporto della vittima o della salma sono previste ulteriori regole, ma l’applicazione concreta richiede accordi bilaterali o multilaterali tra le Parti interessate.

Sono disciplinati anche:

  • gli infortuni in itinere verificatisi nel territorio di una Parte diversa da quella competente, considerati come avvenuti nel territorio dello Stato competente;
  • gli eventi policroni, con obbligo di considerare gli eventi anteriori verificatisi in altri Stati contraenti;
  • il calcolo delle prestazioni quando si assumono salari medi o forfettari, limitato ai periodi compiuti sotto la legislazione competente;
  • la considerazione dei familiari residenti in altro Stato ai fini delle prestazioni che dipendono dal numero dei familiari;
  • il rimborso delle prestazioni in natura tra istituzioni, da regolarsi secondo modalità da concordare tra le autorità competenti.

Per le malattie professionali da rischio misto il criterio base è quello dell’ultima esposizione al rischio. Tuttavia l’applicazione delle regole che consentono di considerare attività svolte in altri Stati per il calcolo dei termini o della durata di esposizione resta subordinata ad appositi accordi tra le Parti, che al momento non risultano conclusi e quindi rendono tali norme inoperanti. È inoltre previsto che, se l’istituzione primaria nega il diritto alle prestazioni, l’istituzione dello Stato in cui vi sia stata una precedente esposizione esamini il caso in via sussidiaria.

Collaborazione amministrativa, sanitaria e documentale

Le autorità e le istituzioni delle Parti contraenti devono scambiarsi tutte le informazioni necessarie per applicare la Convenzione e prestarsi reciproca collaborazione come se si trattasse della propria legislazione. La collaborazione amministrativa è di massima gratuita, salvo diverso accordo. Sono previste regole speciali per recupero di contributi, restituzione di prestazioni indebitamente versate e azione di surroga.

Sul piano sanitario, l’istituzione del luogo di residenza o dimora può essere incaricata di effettuare accertamenti ed esami medici su richiesta dell’istituzione di un’altra Parte, di regola mediante accordi specifici. Per i titolari di rendita, l’Accordo complementare prevede il controllo amministrativo o medico da parte dell’istituzione del luogo di residenza o dimora su richiesta dell’istituzione competente.

La circolare evidenzia inoltre che:

  • i documenti, ricorsi, atti e istanze sono esenti da legalizzazione e formalità analoghe;
  • le domande possono essere presentate all’istituzione del luogo di residenza, che le trasmette alla competente;
  • gli atti presentati entro i termini presso un organo di un’altra Parte sono considerati tempestivi;
  • i documenti non possono essere respinti perché redatti nella lingua ufficiale di un’altra Parte contraente.

Efficacia temporale e revisione delle prestazioni

La Convenzione non ha efficacia retroattiva: non conferisce diritti per periodi anteriori all’entrata in vigore per la Parte interessata, che per l’Italia è il 12 aprile 1990. Tuttavia i periodi di assicurazione, impiego o attività professionale svolti in precedenza possono essere considerati per l’accertamento del diritto alle prestazioni a partire dalla data di entrata in vigore.

La circolare ricorda che le prestazioni non liquidate o sospese per ragioni di cittadinanza o residenza in altro Stato contraente devono essere liquidate o ripristinate su richiesta dell’interessato, salvo il caso di liquidazione in capitale. È anche ammessa la revisione delle prestazioni già liquidate, su richiesta o d’ufficio, ma senza possibilità di ridurre i diritti già goduti.

Per le domande presentate entro due anni dall’entrata in vigore, gli effetti decorrono da tale data senza opponibilità di prescrizione o decadenza; oltre tale termine, l’effetto decorre dalla data della domanda, salvo diritti non prescritti o decaduti.

Formulari e strumenti operativi

La circolare allega i modelli CE 6, CE 7, CE 10, CE 14 e CE 27, limitatamente alle parti di competenza dell’INAIL. I formulari sono predisposti nelle due lingue ufficiali del Consiglio d’Europa, inglese e francese; in attesa della stampa, le singole unità devono provvedere alla riproduzione dei modelli.

Rapporti con la Turchia: soggetti, istituzioni e competenze

Nel Titolo II la circolare applica le regole generali al caso specifico della Turchia. Il campo di applicazione soggettivo e oggettivo coincide con quello descritto nel Titolo I. La legislazione applicabile segue la regola della territorialità, con rilievo particolare per i lavoratori italiani distaccati in Turchia, che risultano ora tutelati dalla Convenzione europea e non più dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, prevista per i Paesi extra-comunitari non convenzionati.

Per attestare il distacco serve il formulario CE 1. In Italia, per le prestazioni sanitarie è competente il Servizio Sanitario Nazionale; per le prestazioni economiche, le protesi, i presidi, le prestazioni integrative e gli accertamenti medico-legali è competente l’INAIL. In Turchia è competente il Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), con sede ad Ankara.

Prestazioni in denaro nei rapporti con la Turchia

Le prestazioni in denaro sono pagate direttamente dall’istituzione competente ai propri assicurati residenti o dimoranti nell’altro Stato. L’INAIL corrisponde quindi le prestazioni ai propri assicurati residenti o dimoranti in Turchia nei modi consueti.

Per le prestazioni in denaro diverse dalle rendite, il lavoratore deve presentare entro tre giorni dall’inizio dell’inabilità il certificato medico all’istituzione del luogo di residenza o dimora, insieme alla documentazione richiesta dalla legislazione applicabile. Se manca il certificato, la Sede procede alla constatazione medica e al rilascio del certificato.

Successivamente la Sede trasmette alla competente istituzione turca la documentazione, indicando la probabile durata dell’inabilità, usando il formulario CE 7. La Sede effettua poi il controllo medico-legale e comunica l’esito con il formulario CE 14. La cessazione dell’inabilità deve essere comunicata sia all’assicurato sia all’istituzione turca, che può comunque fissare una data diversa. Una procedura analoga è seguita dall’istituzione turca nei confronti di assicurati INAIL residenti o dimoranti in Turchia.

Prestazioni in natura, protesi e grandi apparecchi

Per ottenere prestazioni in natura nel Paese di residenza o dimora, diverso da quello competente, l’assicurato deve presentare un attestato che certifichi il diritto alle prestazioni. La circolare richiama i formulari CE 6 e CE 10: il primo è rilasciato dalla Sede INAIL competente, il secondo dalla USL territorialmente competente, eventualmente con collaborazione della Sede INAIL.

Se il formulario CE 10 non è presentato, la Sede lo richiede all’istituzione turca competente mediante il CE 6, parte B.

Quanto a protesi, grandi apparecchi e altre prestazioni di grande importanza, Italia e Turchia non hanno stipulato accordi per subordinare la concessione alla preventiva autorizzazione dell’istituzione competente. Pertanto la concessione è effettuata dalla Sede, previa verifica del diritto sulla base della documentazione dell’interessato o acquisita presso la SSK. Ogni decisione deve essere comunicata senza indugio alla istituzione turca e, per conoscenza, alla Direzione generale - Servizio prestazioni assicurative, che curerà il rimborso.

Eventi policroni, malattie professionali e aggravamenti

Per gli eventi policroni l’INAIL deve tener conto degli eventi professionali verificatisi precedentemente in Turchia nella valutazione del danno complessivo, applicando l’articolo 79 del Testo Unico.

Per le malattie professionali da rischio misto la domanda è esaminata dall’istituzione del Paese in cui è stata svolta l’ultima attività morbigena. Se l’ultima esposizione al rischio è avvenuta in Turchia, la Sede trasmette alla istituzione turca l’intero fascicolo anamnestico e sanitario, con copia della decisione negativa eventualmente notificata all’interessato anche quando il caso è in astratto di competenza INAIL ma non presenta i requisiti di legge per l’indennizzo.

La ripartizione dell’onere dell’indennizzo è subordinata ad accordi specifici tra i due Paesi; in mancanza di tali accordi, l’onere grava per intero sull’istituzione competente.

In materia di aggravamento:

  • se il lavoratore non ha svolto ulteriore attività rischiosa, o l’ha svolta sotto la legislazione dell’istituzione già responsabile del primo indennizzo, l’onere resta a carico di tale istituzione;
  • se il primo indennizzo è stato erogato dall’istituzione turca e l’ulteriore attività è stata svolta sotto legislazione italiana, l’INAIL corrisponde un supplemento;
  • se il primo indennizzo è stato erogato dall’INAIL e la successiva attività è svolta in Turchia, il supplemento è a carico dell’istituzione turca.

Le malattie professionali derivanti da esposizione cumulativa in più Paesi vincolati da regolamentazione comunitaria, accordi bilaterali o Convenzione europea devono essere segnalate alla Direzione generale - Servizio prestazioni assicurative.

Accertamenti medico-legali e rimborsi

Per i titolari di rendita residenti o dimoranti in Turchia, gli accertamenti medico-legali sono eseguiti dall’istituzione turca su richiesta dell’INAIL; in alternativa, l’INAIL può farli eseguire da un medico di propria scelta a proprie spese. In tal caso, per l’eventuale assistenza delle autorità consolari italiane in Turchia, devono essere seguite le istruzioni della circolare n. 36/1978. I risultati sono comunicati tramite formulario CE 27.

La Convenzione e l’Accordo non prevedono un rimborso automatico delle spese di controllo; pertanto, se l’INAIL richiede accertamenti in Turchia, deve precisare che le spese saranno rimborsate tramite la Direzione generale. Se invece la richiesta proviene dalla SSK, occorre ottenere prima l’espresso consenso al rimborso. Tutta la corrispondenza relativa deve essere trasmessa per conoscenza alla Direzione generale.

Il rimborso riguarda in particolare le spese per protesi, grandi apparecchi e prestazioni in natura di grande importanza. Le Sedi devono chiedere il rimborso tramite la Direzione generale, usando il modello 87 I in duplice esemplare e seguendo la circolare n. 28/1983. Le spese da rimborsare alla SSK vanno imputate al capitolo 815, sottoconto 02, gestione 1.1.0, codice partita 9620 - Turchia; i relativi recuperi sono imputati al capitolo 215, sottoconto 02, gestione 1.1.0, stesso codice partita.

Domande, dichiarazioni e ricorsi

Gli atti destinati a un’istituzione turca possono essere validamente presentati all’INAIL e viceversa. Essi non possono essere respinti per il fatto di essere redatti nella lingua ufficiale dell’altra istituzione. La Sede che li riceve deve apporre il timbro con la data di arrivo, trasmetterli senza indugio all’istituzione turca competente e informare l’interessato.

La circolare raccomanda, nei rapporti con le istituzioni turche, l’uso della lingua inglese quando possibile.

Osservazioni finali e gestione delle incertezze

I testi della Convenzione e dell’Accordo riportati in allegato sono traduzioni non ufficiali predisposte dalla Direzione generale - Servizio prestazioni assicurative. Eventuali dubbi applicativi devono essere segnalati alla medesima Direzione generale.

Punti principali

Entrata in vigore e funzione della Convenzione

La legge 27 dicembre 1988, n. 567 ha ratificato la Convenzione europea sulla sicurezza sociale e l’Accordo complementare del 14 dicembre 1972. I testi sono entrati in vigore per l’Italia il 12 aprile 1990 e hanno la finalità di coordinare le diverse legislazioni nazionali di sicurezza sociale dei Paesi membri del Consiglio d’Europa.

Rapporto con accordi bilaterali e normativa comunitaria

La Convenzione si pone come fonte primaria nei rapporti tra Stati ratificanti, sostituendo in linea di principio gli accordi bilaterali o multilaterali incompatibili, ma solo per le disposizioni immediatamente applicabili. Restano in vigore gli accordi richiamati negli allegati e, nei rapporti con Stati CEE, i Regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72. Per l’Italia, i rapporti con la Turchia ricadono nell’ambito della Convenzione; nei rapporti con l’Austria continuano a valere le norme della Convenzione italo-austriaca del 21 gennaio 1981.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

La tutela si estende alle persone soggette o già soggette alla legislazione di una o più Parti contraenti, ai loro familiari e superstiti, nonché a profughi e apolidi residenti nel territorio di una Parte. La Convenzione riguarda tutti i rami della sicurezza sociale e tutti i regimi, generali e speciali, contributivi e non contributivi, ad eccezione dell’assistenza sociale.

Territorialità della legislazione e distacchi

Come regola generale si applica la legislazione del Paese in cui il lavoratore dipendente è occupato o, se autonomo, esercita l’attività. Sono previste eccezioni per distaccati, lavoratori dei trasporti internazionali, funzionari pubblici e personale diplomatico e consolare, con possibilità di opzione in alcuni casi. Per i lavoratori italiani distaccati in Turchia si applica la Convenzione europea e occorre il formulario CE 1 attestante il distacco.

Prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali

La circolare disciplina in dettaglio la ripartizione tra prestazioni in natura e in denaro, le regole per i lavoratori residenti o dimoranti in un Paese diverso da quello competente, gli infortuni in itinere, gli eventi policroni, il calcolo delle prestazioni e il coinvolgimento dei familiari residenti in altro Stato. Per le malattie professionali da rischio misto vale il criterio dell’ultima esposizione al rischio, salvo future intese tra Stati per l’applicazione delle regole di totalizzazione e ripartizione degli oneri.

Collaborazione amministrativa, sanitaria e procedurale

Le autorità e le istituzioni delle Parti contraenti devono scambiarsi informazioni, collaborare gratuitamente in via generale, accettare documenti anche redatti nella lingua dell’altra Parte e dispensare gli atti da legalizzazione. Le domande possono essere presentate all’istituzione del luogo di residenza o dimora, che le trasmette alla competente; gli atti presentati entro i termini presso un’autorità dell’altra Parte conservano la loro tempestività.

Efficacia temporale e revisione delle prestazioni

La Convenzione non ha efficacia retroattiva, ma i periodi assicurativi e gli eventi anteriori alla sua entrata in vigore possono essere considerati per l’accertamento del diritto. Le prestazioni non liquidate o sospese per ragioni di nazionalità o residenza devono essere liquidate o ripristinate su domanda, con possibilità di revisione delle prestazioni già riconosciute, senza riduzione dei diritti precedenti. Sono previsti termini di due anni per ottenere effetti dalla data di entrata in vigore.

Applicazione operativa nei rapporti con la Turchia

Per la Turchia l’istituzione competente è il Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) per tutte le prestazioni, mentre in Italia il Servizio Sanitario Nazionale è competente per le prestazioni sanitarie e l’INAIL per quelle economiche, le protesi, i presidi e gli accertamenti medico-legali. La circolare dettaglia le procedure per prestazioni in denaro, prestazioni in natura, protesi e grandi apparecchi, malattie professionali, accertamenti medico-legali, rimborsi e scambio di formulari.

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