Circolare INAIL n. 34 del 22 maggio 1991
Interesse di rateazione e di dilazione. Decreto del Ministero del Tesoro 12 aprile 1991.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’applicazione del Decreto del Ministero del tesoro del 12 aprile 1991, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 aprile 1991, che stabilisce al 25,50% il tasso di interesse per rateazioni e dilazioni di pagamento di premi e accessori. Il nuovo tasso decorre dal 24 aprile 1991 e si applica alle istanze presentate da tale data, nonché, in base ai criteri già richiamati in precedenza, alle pratiche antecedenti per le quali il piano di rateazione sia stato comunicato dalla Sede dal 24 aprile 1991 in poi. La variazione rileva anche per il calcolo delle somme aggiuntive.
Interesse di rateazione e dilazione: fissato il tasso al 25,50%
Interesse di rateazione e dilazione: tasso al 25,50% dal 24 aprile 1991
La circolare recepisce il Decreto del Ministero del tesoro 12 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 1991, con cui viene fissato al 25,50% il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e le dilazioni di pagamento dei premi e degli accessori. Il documento precisa la decorrenza del nuovo tasso e ne definisce l’ambito di applicazione, richiamando inoltre gli effetti sul calcolo delle somme aggiuntive.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento è adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 12, del Decreto Legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella Legge 7 dicembre 1989, n. 389. La circolare si inserisce nel sistema di determinazione dei tassi per la rateazione e la dilazione dei debiti contributivi, già disciplinato dall’art. 23 della Legge 21 dicembre 1978, n. 843, e dalle successive modificazioni e integrazioni, richiamate anche nel prospetto allegato.
Decorrenza del nuovo tasso
La misura del 25,50% decorre dal 24 aprile 1991. Da tale data, il nuovo tasso deve essere applicato alle istanze di rateazione e di dilazione presentate dai datori di lavoro secondo le consuete modalità.
Applicazione alle istanze presentate prima del 24 aprile 1991
La circolare chiarisce che, in conformità a quanto già previsto dalla lettera circolare n. 51/1982, il nuovo tasso deve essere applicato anche alle istanze presentate anteriormente al 24 aprile 1991, qualora la Sede abbia comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione in data 24 aprile 1991 o successiva. Viene quindi valorizzato il momento di comunicazione del piano da parte della Sede ai fini dell’individuazione del tasso applicabile.
Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive
Viene inoltre precisato che la decorrenza della variazione del tasso di interesse di rateazione deve essere considerata anche per la determinazione delle somme aggiuntive, come richiamato dalla circolare n. 55/1988. La variazione del tasso non incide quindi solo sul costo della dilazione, ma anche sugli importi accessori connessi.
Prospetto riepilogativo dei tassi
Alla circolare è allegato un prospetto storico delle misure dei tassi di interesse per le rateazioni e le dilazioni di debiti contributivi, con decorrenza dal 29 dicembre 1978. Il prospetto riporta i successivi aggiornamenti del tasso e i relativi riferimenti circolari, fino all’ultima indicazione del 25,50% con decorrenza 24 aprile 1991 e circolare n. 34/1991.
Punti principali
Nuovo tasso di interesse
Il Decreto Ministeriale 12 aprile 1991 fissa nella misura del 25,50% il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e le dilazioni di pagamento di premi e accessori, in attuazione dell’art. 2, comma 12, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla Legge 7 dicembre 1989, n. 389.
Decorrenza e ambito di applicazione
La misura del 25,50% decorre dal 24 aprile 1991. Il tasso si applica alle istanze di rateazione e dilazione presentate a partire da tale data secondo le consuete modalità.
Applicazione alle istanze già presentate
In conformità alla lettera circolare n. 51/1982, il nuovo tasso si applica anche alle istanze presentate prima del 24 aprile 1991, purché la Sede abbia comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione in data 24 aprile 1991 o successiva.
Effetti sulle somme aggiuntive
La circolare precisa che la decorrenza della variazione del tasso di interesse di rateazione deve essere considerata anche ai fini della determinazione delle somme aggiuntive richiamate dalla circolare n. 55/1988.
Prospetto storico dei tassi
È allegato un prospetto riepilogativo delle misure dei tassi di interesse per rateazioni e dilazioni di debiti contributivi in vigore dal 29 dicembre 1978, con l’indicazione delle varie decorrenze e dei relativi riferimenti di circolare, fino al nuovo tasso del 25,50% decorrenza 24 aprile 1991.
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