Salta al contenuto
Legge

L.R. Toscana 27/2013

Disposizioni di semplificazione di carattere settoriale. Modifiche alla l.r. 23/2007, alla l.r. 1/2009, alla l.r. 35/2011 e alla l.r. 3/1994. Abrogazione parziale della l.r. 40/2009

Normativa regionaleL.R. Toscana 27/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge introduce modifiche puntuali alla disciplina del BURT, dell’organizzazione del personale regionale, delle opere strategiche e della caccia in Toscana, oltre ad abrogare varie norme della l.r. 40/2009. È vigente dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT e contiene anche una parziale abrogazione con salvezza degli effetti pregressi.

Disposizioni di semplificazione settoriale e modifiche a norme regionali toscane

Disposizioni di semplificazione settoriale e modifiche a norme regionali toscane

La legge regionale della Toscana 31 maggio 2013, n. 27 interviene in modo puntuale su più discipline regionali, con finalità di semplificazione e allineamento normativo. Modifica le regole di pubblicazione degli atti sul BURT, alcuni profili dell’organizzazione del personale, la disciplina delle opere strategiche e il calendario venatorio, oltre ad abrogare una parte rilevante della l.r. 40/2009.

Pubblicazione degli atti sul BURT e tutela della riservatezza

La pubblicazione degli atti sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana avviene, come regola generale, in forma integrale. La Giunta regionale deve però definire con propria deliberazione modalità di redazione e pubblicazione idonee a garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Sul piano economico, il costo della pubblicazione resta a carico della Regione. Gli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati che siano obbligatoriamente pubblicati per legge o regolamento devono essere pubblicati senza oneri per il soggetto interessato.

Personale regionale: procedimento e dirigenza

Le modifiche alla l.r. 1/2009 estendono il riferimento alle fattispecie previste dall’articolo 2, comma 9-bis e seguenti, della legge n. 241/1990 e precisano che l’intervento può avvenire anche su istanza di parte. In questo modo si amplia il richiamo ai casi e alle modalità di esercizio dei poteri correlati alle responsabilità organizzative e dirigenziali.

Opere strategiche e accordi di programma

Per le misure di accelerazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e delle opere private, la legge aggiorna la l.r. 35/2011 eliminando il richiamo alle competenze della precedente disciplina sugli accordi di programma e riallineando la materia alla l.r. 40/2009.

In particolare:

  • la Regione può promuovere la sottoscrizione di accordi di programma anche quando non è competente in maniera prevalente sull’opera;
  • i riferimenti procedurali vengono spostati agli articoli 34-quinquies e 34-octies della l.r. 40/2009;
  • nelle procedure previste dalla legge il richiamo alla “conferenza istruttoria” è sostituito da quello alla “conferenza di servizi”.

Caccia e calendario venatorio

In materia di fauna selvatica e prelievo venatorio, la Giunta regionale approva il calendario venatorio sentito l’ISPRA. È abrogato il comma 6 dell’articolo 30 della l.r. 3/1994.

Abrogazioni nella l.r. 40/2009

Sono abrogati gli articoli da 51 a 71 della l.r. 40/2009. Restano tuttavia salvi gli effetti di tali disposizioni per quanto riguarda l’inserimento, la modifica, la sostituzione, l’abrogazione e l’applicazione di norme regionali.

Entrata in vigore e attualità

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Non risulta un ambito temporale limitato di applicazione, ma una parte della disciplina incide su eventi e procedure ormai storicizzati; in particolare, l’abrogazione degli articoli 51-71 della l.r. 40/2009 e le modifiche coordinate a tale testo unico hanno oggi valore soprattutto ricognitivo e di sistema.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.