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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11604/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente chiedeva che fosse dichiarata l'inopponibilità della confisca disposta nella sentenza irrevocabile o, comunque, che la confisca non pregiudicasse i suoi diritti alla restituzione e al risarcimento del danno, con possibilità di soddisfacimento su tutti i beni del condannato (compresi quelli confiscati). In subordine chiedeva l'ammissione in via privilegiata del credito ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n. 159/2011. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'istanza ritenendo che la parte civile, essendo stata parte nel giudizio di cognizione e destinataria di statuizioni risarcitorie, avrebbe dovuto impugnare in appello la mancata espressa salvezza dei suoi diritti nella statuizione di confisca, e che, in mancanza, poteva proporre soltanto l'incidente di esecuzione come terzo di buona fede se fosse sopravvenuto un fatto nuovo. La ricorrente contestava tale ragionamento sostenendo che, dopo la riforma (cd. riforma Cartabia), l'art. 104-bis disp. att. deve essere interpretato nella sua portata estesa a tutte le ipotesi di confisca e che il giudice dell'esecuzione ha il potere/dovere di applicare ex officio le tutele previste e di valutare l'istanza di riconoscimento della prevalenza del diritto al risarcimento e alla restituzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso (motivo secondario, ritenuto preliminare, fondato). Ha censurato l'ordinanza impugnata per non aver valutato la domanda della parte offesa sul contenuto esecutivo del giudicato e per aver impropriamente confuso la posizione della parte civile con quella del terzo di buona fede. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di ricavarne i limiti e i contenuti necessari per l'esecuzione. Ha inoltre rilevato che la modifica normativa (sostituzione del comma 1-sexies dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p.) estende la salvezza dei diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno in tutti i casi di sequestro preventivo e confisca. Richiamando anche i principi comunitari (direttiva 2024/1260, art. 18), la Corte ha concluso che l'istanza non era inammissibile e che il giudice dell'opposizione (Corte d'appello) doveva rimettere mano al giudizio e riesaminare la richiesta. P.Q.M.: annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Trieste.

Norme richiamate

  • art. 104-bis, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    1-sexies. In tutti i casi di sequestro preventivo e confisca restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

    La Corte ha ritenuto che la modifica normativa estende la tutela della persona offesa (diritto alle restituzioni e al risarcimento) a tutte le ipotesi di confisca; la disposizione va applicata anche ex officio dal giudice dell'esecuzione, che deve interpretare il giudicato per verificare la prevalenza del diritto della vittima rispetto all'ablazione patrimoniale.

  • art. 648-quater c.p.

    Norma richiamata quale base giuridica per la confisca dei beni oggetto di reato (auto-riciclaggio/ricettazione/operazioni finanziarie illecite) nella sentenza di merito; la Corte prende atto che la confisca è stata disposta ai sensi di questa norma e che occorre verificare la compatibilità con i diritti delle persone offese.

  • art. 648-ter c.p.

    Articolo relativo ai reati (riciclaggio/impiego di denaro provento di reato) cui erano riferiti alcuni capi di imputazione; rilevante perché la confisca è stata comminata per reati indicati da questa norma.

  • art. 58 d.lgs. n. 159/2011

    Prevede la possibilità per le vittime di reato di chiedere l'ammissione del credito in via privilegiata nei procedimenti di gestione dei beni confiscati (strumento operativo per ottenere soddisfacimento in sede esecutiva/di liquidazione dei beni confiscati). La ricorrente aveva chiesto l'ammissione ai sensi di questa norma quale rimedio subordinato.

  • art. 676 c.p.p.

    Norma che disciplina l'incidente di esecuzione, rimedio normalmente utilizzato dai terzi per ottenere la revoca di provvedimenti ablativi. La Corte ha distinto la posizione della parte civile (che può richiedere il riconoscimento della prevalenza del diritto al risarcimento nell'ambito dell'esecuzione) dalla posizione del terzo di buona fede che invoca l'incidente di esecuzione per la revoca della confisca; non sempre è richiesto un fatto nuovo per l'esame della domanda della parte civile.

  • Direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio (recupero e confisca dei beni)

    Art. 18, comma 4: "Se la vittima ha diritto alla restituzione di beni che sono o potrebbero diventare oggetto di una misura di confisca prevista dalla presente direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie per restituire alla vittima i beni in questione, alle condizioni di cui all'articolo 15 della direttiva 2012/29/UE"; comma 5: "Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'esecuzione delle misure di confisca previste dalla presente direttiva non pregiudichi il diritto delle vittime di ottenere un risarcimento..."

    La Corte richiama la direttiva come parametro eurounitario che conferma l'orientamento interpretativo: l'esecuzione delle misure di confisca non deve pregiudicare il diritto delle vittime alla restituzione e al risarcimento; ciò funge da canone interpretativo anche in assenza di completo recepimento nel diritto interno.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di esplicitarne i contenuti e i limiti ai fini esecutivi: se la questione riguarda il contenuto effettivo del titolo esecutivo (es. prevalenza del diritto della vittima al risarcimento rispetto alla confisca), il giudice dell'esecuzione non può rifiutare l'esame della domanda.
  • Dopo la riforma che ha modificato l'art. 104-bis disp. att. c.p.p., i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno sono tutelati in tutte le ipotesi di confisca; tale tutela può e deve essere considerata anche nell'esecuzione dei provvedimenti ablativi.
  • La posizione della persona offesa costituita parte civile nel processo di cognizione non si confonde automaticamente con quella del terzo di buona fede: non è sempre necessario dimostrare un fatto nuovo sopravvenuto per ottenere che il giudice dell'esecuzione valuti la prevalenza del diritto della vittima.
  • Quando la confisca assorbe i beni ritenuti idonei a soddisfare il credito della vittima, la persona offesa può chiedere strumenti di soddisfacimento (es. ammissione ai privilegi ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 159/2011) e il giudice dell'esecuzione deve esaminare tali istanze alla luce del giudicato e della normativa sopravvenuta.
  • Il diritto eurounitario (es. direttiva 2024/1260) sostiene il principio che l'esecuzione delle misure di confisca non deve pregiudicare il diritto delle vittime al risarcimento, funzione che può guidare l'interpretazione delle norme interne anche in assenza di pieno recepimento.

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