Regolamento (UE) 2024/822
Regolamento delegato (UE) 2024/822 della Commissione, del 21 novembre 2023, che modifica l’allegato IV del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di validità per il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia per cani, gatti e furetti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2024/822 aggiorna l’allegato IV del regolamento (UE) n. 576/2013 per chiarire quali laboratori possono eseguire il test di titolazione degli anticorpi antirabbici nei movimenti non commerciali di cani, gatti e furetti verso uno Stato membro. La modifica sostituisce il riferimento alla precedente decisione 2000/258/CE con un criterio coerente con la disciplina generale sui controlli ufficiali e con le norme dell’Unione sull’ingresso di partite di animali. L’obiettivo è garantire uniformità e continuità applicativa, anche nei rapporti con laboratori situati in Stati membri, paesi SEE e paesi terzi autorizzati.
Modifica dei requisiti di validità del test di titolazione degli anticorpi per la rabbia per cani, gatti e furetti nei movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro.
Ambito di applicazione
Si applica ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti da un paese terzo o territorio verso uno Stato membro, limitatamente ai casi in cui sia richiesto il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia ai sensi del regolamento (UE) n. 576/2013. La modifica riguarda il laboratorio che può eseguire il test valido: laboratori ufficiali designati a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625 situati in uno Stato membro o in un paese terzo parte contraente dello SEE, oppure laboratori situati in un paese terzo o territorio elencato nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, se designati dall’autorità competente e conformi ai requisiti dell’articolo 37, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/625. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si inserisce nel regime transitorio del regolamento (UE) n. 576/2013, applicabile fino al 21 aprile 2026 per i movimenti non commerciali di animali da compagnia.
Modifica dei requisiti di validità del test di titolazione degli anticorpi per la rabbia per cani, gatti e furetti
Il regolamento delegato (UE) 2024/822 interviene sul regime transitorio ancora applicabile ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia previsto dal regolamento (UE) n. 576/2013. La finalità è adeguare i requisiti di validità del test di titolazione degli anticorpi per la rabbia, chiarendo quali laboratori possano eseguirlo in modo valido per l’ingresso degli animali nell’Unione.
Contesto normativo e finalità della modifica
Il regolamento (UE) n. 576/2013 disciplina le condizioni di polizia sanitaria e i controlli di conformità relativi ai movimenti non commerciali di animali da compagnia verso uno Stato membro da territori o paesi terzi. Pur essendo stato abrogato dal regolamento (UE) 2016/429, continua ad applicarsi fino al 21 aprile 2026, in regime transitorio, per i movimenti non commerciali di animali da compagnia.
Tra le condizioni richieste per cani, gatti e furetti figura, in determinati casi, la vaccinazione antirabbica seguita da un test di titolazione degli anticorpi per la rabbia. Il regolamento precisa che, quando il test è obbligatorio, esso deve rispettare i requisiti di validità previsti dall’allegato IV del regolamento (UE) n. 576/2013. Tuttavia, la precedente formulazione rinviava a una decisione del Consiglio, la decisione 2000/258/CE, ormai abrogata dal regolamento (UE) 2016/429. Da qui l’esigenza di aggiornare il riferimento ai laboratori abilitati.
Nuova disciplina sui laboratori autorizzati
La modifica incide sul punto 2, lettera c), dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 576/2013 e sostituisce la disciplina precedente con una formulazione articolata in due alternative:
- il test può essere eseguito in un laboratorio ufficiale situato in uno Stato membro o in un paese terzo parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo, designato conformemente all’articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625, purché l’autorità competente abbia comunicato alla Commissione il nome e i recapiti del laboratorio;
- in alternativa, il test può essere eseguito in un laboratorio situato in un paese terzo o territorio incluso nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, designato dall’autorità competente del paese terzo, purché soddisfi i requisiti di cui all’articolo 37, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/625 e sia anch’esso comunicato alla Commissione.
Coerenza sistematica con la normativa UE in materia di sanità animale e controlli ufficiali
I considerando evidenziano che il regolamento delegato (UE) 2020/692, relativo all’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, già prevede per i movimenti commerciali di cani, gatti e furetti che le prove di laboratorio siano effettuate in laboratori ufficiali designati ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625. Il nuovo intervento mira quindi a rendere coerente la disciplina dei movimenti non commerciali con quella applicabile ai movimenti commerciali, assicurando un livello uniforme di affidabilità del test antirabbico.
La Commissione sottolinea inoltre che i requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 37, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/625 devono valere anche per i laboratori situati in paesi terzi, in modo da garantire un livello equivalente di esecuzione del test.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Effetti pratici per gli operatori
Per i professionisti che assistono proprietari, veterinari, importatori o soggetti coinvolti nei movimenti non commerciali di animali da compagnia, la novità principale è la verifica del laboratorio che ha eseguito il test antirabbico. Ai fini della conformità documentale, occorre accertare che il laboratorio rientri in una delle due categorie previste dall’allegato IV come modificato e che risultino rispettati i requisiti di designazione e comunicazione alla Commissione.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 576/2013
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 576/2013 secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento delegato.
Laboratori abilitati a eseguire il test di titolazione antirabbica
Nel punto 2, lettera c), dell’allegato IV è sostituita la disciplina sui laboratori. Il test deve essere eseguito: i) in un laboratorio ufficiale situato in uno Stato membro o in un paese terzo parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo, designato conformemente all’articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625, e comunicato alla Commissione dall’autorità competente; oppure ii) in un laboratorio situato in un paese terzo o territorio elencato nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, designato dall’autorità competente del paese terzo, conforme ai requisiti dell’articolo 37, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/625, e comunicato alla Commissione.
Coerenza con la disciplina sui controlli ufficiali e sull’ingresso di animali
I considerando chiariscono che la nuova formulazione allinea il regime dei movimenti non commerciali di animali da compagnia con quello già previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/692 per l’ingresso nell’Unione di partite di cani, gatti e furetti, evitando difformità sui laboratori abilitati.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 21 nov 2023Regolamento (UE) 2023/2589
- Regolamento · 21 nov 2023Regolamento (UE) 2023/2591
- Regolamento · 21 nov 2023Regolamento (UE) 2023/2592
- Regolamento · 21 nov 2023Regolamento (UE) 2023/2594
- Regolamento · 21 nov 2023Regolamento (UE) 2023/2596
- Regolamento · 21 nov 2023Regolamento (UE) 2023/2654
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →