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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2589

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2589 della Commissione, del 21 novembre 2023, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva solfato di alluminio e ammonio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

Normativa europea32023R2589

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’approvazione del solfato di alluminio e ammonio come sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base della valutazione svolta nel quadro della procedura di rinnovo. Contestualmente aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, spostando la sostanza nella parte B dell’allegato e fissando nuove condizioni specifiche di approvazione. L’approvazione decorre dal 1o febbraio 2024 e scade il 31 gennaio 2039. Il testo precisa inoltre alcune cautele di impiego per la tutela di operatori, lavoratori, organismi acquatici, api e acque sotterranee.

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva solfato di alluminio e ammonio e modifica dell'elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva solfato di alluminio e ammonio, nell'ambito della procedura di rinnovo dell'approvazione prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Coinvolge la Commissione, gli Stati membri relatore e correlatore, l'EFSA e i richiedenti dell'approvazione/rinnovo. Ha efficacia in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; si applica dal 1o febbraio 2024. Le condizioni specifiche riguardano in particolare gli usi autorizzabili e le misure di mitigazione del rischio per operatori, lavoratori, organismi acquatici, api e acque sotterranee.

Rinnovo dell’approvazione del solfato di alluminio e ammonio

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2589 rinnova l’approvazione della sostanza attiva solfato di alluminio e ammonio ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, che disciplina l’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Il provvedimento si inserisce nella procedura di rinnovo avviata su domanda del richiedente e conclude il riesame scientifico condotto con il supporto dell’EFSA e degli Stati membri interessati.

I considerando evidenziano che la sostanza era già iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, poi considerata approvata nel sistema del regolamento (CE) n. 1107/2009 e inclusa nell’elenco del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La Commissione rileva inoltre che la valutazione dei rischi, riferita a impieghi rappresentativi, consente di ritenere soddisfatti i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Procedura di rinnovo e basi valutative

La domanda di rinnovo è stata presentata il 24 agosto 2016 all’Irlanda, in qualità di Stato membro relatore, e al Portogallo, in qualità di Stato membro correlatore, nel quadro del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. Il richiedente ha trasmesso i fascicoli supplementari richiesti; la domanda è stata dichiarata ammissibile dallo Stato membro relatore.

Successivamente, il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo è stato trasmesso all’EFSA e alla Commissione il 25 giugno 2019. L’EFSA ha avviato la consultazione delle parti interessate e pubblicato il fascicolo sintetico; il 13 aprile 2022 ha comunicato le proprie conclusioni alla Commissione, ritenendo prevedibile il rispetto dei criteri di approvazione. La Commissione ha poi sottoposto una relazione sul rinnovo e un progetto di regolamento al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Esito della valutazione e scelta regolatoria

La Commissione conferma che, per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, i criteri dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 risultano soddisfatti. Sulla base della valutazione scientifica e delle conoscenze tecniche attuali, viene quindi rinnovata l’approvazione.

Il regolamento precisa che la valutazione dei rischi si fonda su un numero limitato di impieghi rappresentativi, ma ciò non limita gli usi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza possono essere autorizzati. Viene inoltre eliminata la precedente restrizione all’uso come repellente, ritenuta non più necessaria. Al contempo, in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, sono introdotte condizioni specifiche di impiego.

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’articolo 2 modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La voce 219 relativa al solfato di alluminio e ammonio viene soppressa dalla parte A e una nuova voce è inserita nella parte B come voce n. 167. In tal modo la sostanza è ricollocata nell’elenco aggiornato delle sostanze attive approvate, con le condizioni e la durata del rinnovo stabilite dal presente regolamento.

Condizioni specifiche di approvazione

L’allegato I contiene i dati identificativi e le condizioni tecniche dell’approvazione:

  • sostanza: solfato di alluminio e ammonio (dodecaidrato);
  • numero CAS: 7784-26-1;
  • numero CIPAC: 840;
  • purezza: 975 g/kg;
  • per la forma anidra: non meno di 510 g/kg;
  • impurezze non rilevanti.

La data di approvazione è fissata al 1o febbraio 2024 e la scadenza al 31 gennaio 2039.

Misure di protezione e limiti d’uso

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione di esame, con particolare riferimento alle appendici I e II. Nella valutazione generale deve essere prestata attenzione a:

  • protezione degli operatori e dei lavoratori, prevedendo se del caso dispositivi di protezione personale adeguati;
  • protezione degli organismi acquatici quando la sostanza è applicata in regioni con condizioni acide o basiche dei suoli;
  • protezione delle api dalle applicazioni a spruzzo durante la fioritura di campi adiacenti o in presenza di piante infestanti in fiore nel campo trattato;
  • protezione delle acque sotterranee nelle aree esposte a rischio in funzione della natura del suolo e/o delle condizioni climatiche, in particolare con pH del suolo inferiore a 5,5;
  • autorizzazione, per l’uso nelle colture a filari e combinabili, soltanto come trattamento a barriera sui bordi dei campi.

Le condizioni d’impiego devono prevedere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1o febbraio 2024. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Rapporto con la proroga precedente

Il considerando 16 richiama il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1446, che aveva prorogato il periodo di approvazione fino al 15 dicembre 2024 per consentire il completamento della procedura di rinnovo. Poiché la decisione di rinnovo è stata adottata prima di tale scadenza prorogata, il presente regolamento si applica anteriormente a essa.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva

L’articolo 1 rinnova l’approvazione del solfato di alluminio e ammonio alle condizioni stabilite nell’allegato I. La decisione è adottata sulla base dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, tenendo conto delle conclusioni EFSA e del fatto che, per almeno un impiego rappresentativo, i criteri di approvazione dell’articolo 4 risultano soddisfatti.

Modifica dell’elenco delle sostanze approvate

L’articolo 2 modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011: la voce 219 relativa al solfato di alluminio e ammonio è soppressa dalla parte A e una nuova voce è aggiunta nella parte B dell’allegato, con il numero 167 e le relative condizioni specifiche.

Decorrenza temporale e applicazione

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o febbraio 2024. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Durata dell’approvazione e specifiche tecniche

L’allegato I fissa la data di approvazione al 1o febbraio 2024 e la scadenza al 31 gennaio 2039. Sono indicate specifiche di purezza pari a 975 g/kg per il solfato di alluminio e ammonio (dodecaidrato) e, per la forma anidra, non meno di 510 g/kg, con impurezze non rilevanti.

Condizioni particolari e misure di mitigazione del rischio

Gli Stati membri devono tener conto delle conclusioni della relazione di esame, in particolare delle appendici I e II, e prestare particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori mediante adeguati dispositivi di protezione personale, degli organismi acquatici in caso di applicazione in regioni con suoli acidi o basici, delle api durante applicazioni a spruzzo nel periodo di fioritura, e delle acque sotterranee in aree esposte a rischio con pH del suolo inferiore a 5,5. Per gli usi nelle colture a filari e combinabili, l’autorizzazione è limitata al trattamento a barriera solo sui bordi dei campi. Le condizioni d’impiego devono prevedere, se del caso, misure di attenuazione del rischio.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentaresostanze attivesalute e ambiente

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