Regolamento (UE) 2023/2591
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2591 della Commissione, del 21 novembre 2023, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva etefon, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’approvazione dell’etefon quale sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, a seguito della procedura di valutazione del rinnovo svolta con il coinvolgimento dello Stato membro relatore, dello Stato membro correlatore, dell’EFSA e della Commissione. La Commissione conclude che, per almeno uno o più impieghi rappresentativi, i criteri di approvazione risultano soddisfatti e dispone il rinnovo fino al 31 gennaio 2039. Contestualmente modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, aggiornando la collocazione della sostanza nell’elenco delle sostanze attive approvate e fissando specifiche condizioni tecniche e di mitigazione del rischio.
Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva etefon e aggiornamento dell’elenco UE delle sostanze attive approvate nei prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla sostanza attiva etefon, impiegata nei prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, e riguarda gli Stati membri dell’Unione europea nell’ambito delle procedure di rinnovo e autorizzazione di tali sostanze. Ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La modifica incide sull’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, con soppressione della vecchia voce in parte A e inserimento della nuova voce in parte B. Non introduce un’esclusione settoriale ulteriore, ma richiama specifiche condizioni d’impiego, in particolare misure di protezione per operatori, lavoratori, astanti e residenti.
Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva etefon
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2591 rinnova l’approvazione dell’etefon nell’ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari. L’intervento si colloca nella procedura di rinnovo prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e segue la valutazione scientifica svolta dall’EFSA e dagli Stati membri competenti.
Contesto e iter procedurale
L’etefon era già iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e, per effetto della disciplina di recepimento del regolamento (CE) n. 1107/2009, figurava nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La sua approvazione, inizialmente in scadenza il 15 novembre 2024 dopo la proroga disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/918, è stata oggetto di domanda di rinnovo presentata il 28 e 30 luglio 2014 nei confronti dei Paesi Bassi, Stato membro relatore, e della Polonia, Stato membro correlatore, nei termini della procedura allora applicabile.
Lo Stato membro relatore ha elaborato un progetto di rapporto valutativo in consultazione con il correlatore e lo ha trasmesso all’EFSA e alla Commissione. L’EFSA ha reso disponibile il fascicolo sintetico, ha consultato richiedenti e Stati membri e, successivamente, ha chiesto informazioni supplementari sulle proprietà di interferente endocrino ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. I richiedenti hanno fornito dati riferiti ai criteri dell’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2018/605.
Esito della valutazione e presupposti del rinnovo
Nel settembre 2022 lo Stato membro relatore ha presentato un progetto aggiornato di rapporto valutativo, nel quale ha considerato le informazioni supplementari e ha proposto il rinnovo dell’approvazione. Il 7 dicembre 2022 l’EFSA ha comunicato le proprie conclusioni, ritenendo prevedibile che l’etefon soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
La Commissione ha quindi trasmesso al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi un progetto di relazione sul rinnovo e un progetto di regolamento. I richiedenti sono stati invitati a presentare osservazioni sulle conclusioni dell’EFSA e sulla relazione sul rinnovo; tali osservazioni sono state esaminate e prese in considerazione.
Rinnovo dell’approvazione e durata
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione conclude che, per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente etefon, i criteri di approvazione risultano soddisfatti. Il regolamento rinnova pertanto l’approvazione della sostanza attiva con effetto dal 1o febbraio 2024 fino al 31 gennaio 2039.
Condizioni tecniche, purezza e impurità
L’allegato I contiene le specifiche tecniche della sostanza attiva: etefon, n. CAS 16672-87-0, n. CIPAC 373, denominazione IUPAC acido 2-cloroetilfosfonico. Sono fissati requisiti di purezza pari ad almeno 692 g/kg per il concentrato tecnico e ad almeno 910 g/kg per il materiale tecnico teorico.
Sono inoltre individuate impurità con rischio tossicologico che non devono superare determinati limiti:
- nel concentrato tecnico: 1,2-dicloroetano < 0,3 g/kg e 2-cloroetanolo < 0,3 g/kg;
- nel materiale tecnico teorico: 1,2-dicloroetano < 0,5 g/kg e 2-cloroetanolo < 0,3 g/kg.
Valutazione dei rischi e prescrizioni d’impiego
La valutazione del rinnovo si fonda su un numero limitato di impieghi rappresentativi, ma non limita gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti etefon potranno essere autorizzati. Per tale ragione la Commissione ritiene non opportuno mantenere la restrizione che consentiva l’uso della sostanza solo come fitoregolatore.
Nel quadro dell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a:
- protezione degli operatori e dei lavoratori, mediante adeguati dispositivi di protezione personale;
- protezione degli astanti e dei residenti, mediante attrezzature di riduzione della deriva durante l’applicazione.
Le condizioni di impiego devono includere, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.
Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate
L’articolo 2 dispone la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Nell’allegato di tale regolamento la voce 142 relativa all’etefon è soppressa dalla parte A e viene inserita una nuova voce 168 nella parte B, con aggiornamento della data di approvazione e della scadenza e con richiamo alle medesime condizioni specifiche di sicurezza e purezza.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1o febbraio 2024. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’approvazione dell’etefon
L’approvazione della sostanza attiva etefon è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, alle condizioni stabilite nell’allegato I. La nuova decorrenza dell’approvazione è fissata al 1o febbraio 2024 con scadenza al 31 gennaio 2039.
Esito della valutazione scientifica e criteri di approvazione
Sulla base delle conclusioni dell’EFSA del 7 dicembre 2022, la Commissione ritiene prevedibile che l’etefon soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La valutazione del rinnovo si fonda su impieghi rappresentativi e tiene conto anche delle informazioni supplementari relative ai criteri sugli interferenti endocrini introdotti dal regolamento (UE) 2018/605.
Condizioni specifiche e misure di mitigazione del rischio
L’allegato I prevede specifiche di purezza e limiti per impurità tossicologicamente rilevanti nel materiale tecnico: 1,2-dicloroetano e 2-cloroetanolo entro valori massimi distinti per concentrato tecnico e materiale tecnico teorico. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori mediante adeguati dispositivi di protezione individuale, nonché alla protezione di astanti e residenti mediante attrezzature di riduzione della deriva durante l’applicazione; le condizioni d’impiego includono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: la voce 142 relativa all’etefon è soppressa dalla parte A e viene inserita una nuova voce 168 nella parte B con gli stessi elementi essenziali, aggiornati secondo il nuovo periodo di approvazione e le relative condizioni.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1o febbraio 2024. Il considerando finale precisa che, nonostante la precedente proroga fino al 15 novembre 2024 disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/918, il presente atto si applica anticipatamente perché la decisione di rinnovo è stata adottata prima di tale data.
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