Regolamento (UE) 2023/2592
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2592 della Commissione, del 21 novembre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-naftilacetammide, acido 1-naftilacetico, 2-fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico), 8-idrossichinolina, amidosulfuron, bifenox, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, dimetaclor, esfenvalerate, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fenpirazamina, fluazifop-P, lenacil, napropamide, nicosulfuron, oli di paraffina, olio di paraffina, penconazolo, picloram, proesadione, spiroxamina, zolfo, tetraconazolo e tri-allato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga i periodi di approvazione di varie sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari, modificando l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La proroga è giustificata dal fatto che le procedure di rinnovo non si sono ancora concluse per ragioni non imputabili ai richiedenti e, in alcuni casi, dall’esigenza di ulteriori valutazioni scientifiche o informazioni supplementari. Le nuove scadenze variano a seconda della sostanza, con proroghe che vanno da pochi mesi fino a diversi anni. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Proroga dei periodi di approvazione di numerose sostanze attive per prodotti fitosanitari, mediante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle sostanze attive elencate nell’allegato, parti A, B ed E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, nell’ambito della procedura di rinnovo dell’approvazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda in particolare 1-naftilacetammide, acido 1-naftilacetico, 2-fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico), 8-idrossichinolina, amidosulfuron, bifenox, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, dimetaclor, esfenvalerate, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fenpirazamina, fluazifop-P, lenacil, napropamide, nicosulfuron, oli di paraffina, olio di paraffina, penconazolo, picloram, proesadione, spiroxamina, zolfo, tetraconazolo e tri-allato. Le proroghe operano fino alle nuove scadenze indicate nell’allegato e si applicano in tutti gli Stati membri; il testo è rilevante ai fini del SEE.
Proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive per prodotti fitosanitari
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2592 interviene sul sistema di approvazione delle sostanze attive impiegate nei prodotti fitosanitari, modificando il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La finalità è evitare un vuoto regolatorio nelle more della conclusione delle procedure di rinnovo, che risultano ancora pendenti per motivi non imputabili ai richiedenti e, in taluni casi, per la necessità di ulteriori valutazioni scientifiche o di informazioni integrative.
Quadro normativo e base giuridica
Il regolamento è adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Nei considerando si ricorda che le sostanze attive incluse nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011, suddivise nelle parti A, B ed E a seconda del titolo di approvazione. Si richiama inoltre la disciplina procedurale del rinnovo dettata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, ancora applicabile alle procedure in corso in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740.
Stato delle procedure di rinnovo e ragioni della proroga
La Commissione prende atto che le domande di rinnovo e i fascicoli supplementari sono stati presentati e dichiarati ammissibili dagli Stati membri relatori, ma le procedure non sono ancora giunte a conclusione. Per varie sostanze la valutazione del rischio ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 non è stata completata; per altre l’EFSA necessita di ulteriore tempo per adottare le conclusioni, eventualmente previa consultazione di esperti, oppure ha richiesto informazioni supplementari ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3 bis. La Commissione evidenzia che i ritardi non sono imputabili ai richiedenti e che, in assenza di proroga, alcune approvazioni sarebbero scadute il 31 dicembre 2023.
Differenziazione delle durate della proroga
La durata della proroga è calibrata in funzione del diverso stato di avanzamento delle procedure:
- 39 mesi per bifenox, etofenprox, napropamide, oli di paraffina, tetraconazolo e tri-allato, poiché la valutazione dei rischi non è ancora stata completata dagli Stati membri relatori.
- 29 mesi per 1-naftilacetammide, acido 1-naftilacetico, esfenvalerate, fenpirazamina, fluazifop-P, proesadione e spiroxamina.
- 39 mesi per dicamba e nicosulfuron, per consentire anche la consultazione pubblica da parte dell’EFSA.
- 33 mesi e mezzo per dimetaclor e penconazolo, per il tempo necessario all’EFSA a formulare le conclusioni e, se del caso, alla consultazione di esperti.
- 46 mesi e mezzo per 2-fenilfenol; 26 mesi e mezzo per difenoconazolo; 24 mesi e mezzo per diflufenican; 40 mesi e mezzo per fenpropidin; 49 mesi e mezzo per picloram, in ragione delle informazioni supplementari richieste dall’EFSA per la valutazione dei criteri di approvazione di cui ai punti 3.6.5 e 3.8.2 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- 19 mesi e mezzo per amidosulfuron, fenoxaprop-P, lenacil e olio di paraffina, per consentire all’EFSA di valutare le informazioni integrative presentate.
- 12 mesi per 8-idrossichinolina, in considerazione della classificazione come tossica per la riproduzione di categoria 1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, rilevante per i criteri di approvazione dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- 15 mesi e mezzo per zolfo, in attesa del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Nuove scadenze di approvazione
L’allegato del regolamento sostituisce le date di scadenza dell’approvazione per le sostanze interessate. Tra le principali nuove date figurano:
- 15 agosto 2025: amidosulfuron, lenacil, olio di paraffina.
- 31 marzo 2027: nicosulfuron, dicamba, bifenox, etofenprox, tri-allato, tetraconazolo, napropamide.
- 15 marzo 2026: difenoconazolo.
- 15 gennaio 2026: diflufenican.
- 15 maggio 2027: fenpropidin.
- 15 ottobre 2026: dimetaclor, penconazolo.
- 15 aprile 2025: zolfo.
- 15 novembre 2027: 2-fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico).
- 31 maggio 2026: proesadione, spiroxamina, 1-naftilacetammide, acido 1-naftilacetico, fluazifop-P, fenpirazamina, esfenvalerate.
- 31 dicembre 2024: 8-idrossichinolina.
Effetti sistematici e collegamenti con altri atti
Il regolamento precisa che, se in futuro la Commissione adotterà un regolamento di non rinnovo per una delle sostanze interessate, la data di scadenza sarà quella già prevista prima del presente intervento oppure, se successiva, quella di entrata in vigore del nuovo atto. Se invece sarà adottato un regolamento di rinnovo, la data di applicazione sarà fissata quanto più vicino possibile, secondo le circostanze.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 conformemente all’allegato del regolamento, aggiornando le date di scadenza dell’approvazione per le sostanze indicate nelle parti A, B ed E.
Presupposti della proroga dei periodi di approvazione
I considerando chiariscono che le domande di rinnovo sono state presentate secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 e dichiarate ammissibili, ma le valutazioni dei rischi o le conclusioni dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare non sono ancora state completate per diverse sostanze. In alcuni casi sono state richieste informazioni supplementari ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.
Durata delle proroghe per gruppi di sostanze
La durata della proroga è differenziata: 39 mesi per bifenox, etofenprox, napropamide, oli di paraffina, tetraconazolo e tri-allato; 29 mesi per 1-naftilacetammide, acido 1-naftilacetico, esfenvalerate, fenpirazamina, fluazifop-P, proesadione e spiroxamina; 39 mesi per dicamba e nicosulfuron; 33,5 mesi per dimetaclor e penconazolo; 46,5 mesi per 2-fenilfenol; 26,5 mesi per difenoconazolo; 24,5 mesi per diflufenican; 40,5 mesi per fenpropidin; 49,5 mesi per picloram; 19,5 mesi per amidosulfuron, fenoxaprop-P, lenacil e olio di paraffina; 12 mesi per 8-idrossichinolina; 15,5 mesi per zolfo.
Motivo specifico per 8-idrossichinolina e zolfo
Per 8-idrossichinolina la proroga è limitata a 12 mesi poiché, in base al regolamento (UE) 2017/776 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008, la sostanza è classificata come tossica per la riproduzione di categoria 1B, circostanza rilevante ai fini dei criteri di approvazione dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009. Per zolfo, la proroga è fissata a 15,5 mesi in attesa del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Nuove date di scadenza nell’allegato
L’allegato fissa le nuove scadenze: 15 agosto 2025 per amidosulfuron, lenacil e olio di paraffina; 31 marzo 2027 per nicosulfuron, dicamba, bifenox, etofenprox, tri-allato, tetraconazolo e napropamide; 15 marzo 2026 per difenoconazolo; 15 gennaio 2026 per diflufenican; 15 maggio 2027 per fenpropidin; 15 ottobre 2026 per dimetaclor e penconazolo; 15 aprile 2025 per zolfo; 15 novembre 2027 per 2-fenilfenol; 31 maggio 2026 per proesadione, spiroxamina, 1-naftilacetammide, acido 1-naftilacetico, fluazifop-P, fenpirazamina ed esfenvalerate; 31 dicembre 2024 per 8-idrossichinolina.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Rapporto con eventuali decisioni successive di non rinnovo o rinnovo
Il considerando 20 precisa che, se successivamente la Commissione adottasse un regolamento che non rinnova l’approvazione di una sostanza attiva elencata, la scadenza sarà fissata alla data prevista prima dell’adozione del presente regolamento oppure, se successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento di non rinnovo. Se invece sarà adottato un regolamento di rinnovo, la Commissione stabilirà la data di applicazione più vicina possibile, in base alle circostanze.
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