Regolamento (UE) 2023/2596
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2596 della Commissione, del 21 novembre 2023, che rinnova l'approvazione del propiconazolo come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’approvazione del propiconazolo per l’uso nei biocidi del tipo di prodotto 8, ma solo a condizioni molto stringenti legate ai rischi per salute, ambiente e sostituzione del principio attivo. La Commissione riconosce che la sostanza è un candidato alla sostituzione e che, per determinati usi del legno, la mancata approvazione avrebbe un impatto sociale sproporzionato rispetto ai rischi. Il testo disciplina anche le condizioni di autorizzazione dei prodotti, le misure di mitigazione del rischio, l’etichettatura degli articoli trattati e i limiti alla loro immissione sul mercato a partire dal 1° luglio 2024.
Rinnova l'approvazione del propiconazolo come principio attivo per i biocidi del tipo di prodotto 8, fissando condizioni restrittive di autorizzazione e di immissione sul mercato degli articoli trattati.
Ambito di applicazione
Si applica ai biocidi del tipo di prodotto 8, ai relativi procedimenti di autorizzazione dei prodotti contenenti propiconazolo e, dal 1° luglio 2024, agli articoli trattati che sono stati trattati con propiconazolo o che lo contengono. Riguarda in particolare usi industriali, professionali e in situ nel settore della conservazione del legno (legno trattato anti-azzurramento, legno strutturale, lavori di falegnameria), con limitazioni alle classi di utilizzo 2, 3 e 4 e con esclusione, per gli articoli trattati, della produzione di mobili e strutture da gioco. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; l’autorizzazione dei prodotti è però limitata agli Stati membri in cui risulta soddisfatta la condizione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012.
Rinnovo dell’approvazione del propiconazolo per biocidi del tipo di prodotto 8
Il regolamento rinnova l’approvazione del propiconazolo come principio attivo ai fini dell’uso nei biocidi del tipo di prodotto 8, nell’ambito del regolamento (UE) n. 528/2012. La Commissione fonda la decisione su una valutazione tecnica che riconosce, da un lato, la persistenza di criticità per la salute umana e per l’ambiente e, dall’altro, la permanenza di un bisogno concreto della sostanza per taluni impieghi nella conservazione del legno.
Contesto valutativo e motivazioni del rinnovo
Il propiconazolo era già considerato approvato in quanto iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE. La domanda di rinnovo è stata presentata il 1° ottobre 2018 e valutata dall’autorità competente finlandese; il 9 marzo 2022 l’ECHA ha adottato il parere del proprio comitato sui biocidi. La sostanza è classificata come tossico per la riproduzione di categoria 1B e, secondo il parere dell’Agenzia, presenta anche proprietà di interferenza endocrina; perciò soddisfa i criteri di esclusione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (UE) n. 528/2012.
Condizioni per il rinnovo in presenza di criteri di esclusione
Il rinnovo è consentito solo perché, secondo la Commissione, sono soddisfatte per alcuni usi le condizioni dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), ossia l’esistenza di un impatto negativo sproporzionato per la società in caso di mancato rinnovo rispetto ai rischi connessi all’impiego della sostanza. Il testo richiama anche l’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 528/2012, applicato in combinazione con le condizioni dell’articolo 4, paragrafo 1.
Usi consentiti e limitazioni tecniche
Il regolamento individua come usi ancora necessari il trattamento temporaneo contro i funghi cromogeni, il trattamento industriale e professionale del legno strutturale nelle classi di utilizzo 3 e 4, il trattamento industriale e professionale dei lavori di falegnameria nelle classi 2 e 3 e le applicazioni in situ da parte di utilizzatori professionali nelle classi 2 e 3. Le conclusioni di necessità si fondano sull’insufficienza o impraticabilità delle alternative tecniche esaminate, inclusi tebuconazolo, composti di boro, IPBC, OIT, DCOIT, penflufen e soluzioni non biocide come il trattamento termico o materiali diversi dal legno.
Profili di rischio e misure di mitigazione
L’ECHA ha ritenuto che, in assenza delle proprietà di interferenza endocrina, l’uso dei biocidi contenenti propiconazolo non comporti rischi inaccettabili per salute e ambiente se accompagnato da adeguate misure di mitigazione. Tra queste rientrano dispositivi di protezione individuale, applicazione industriale in aree isolate con sistemi di contenimento, conservazione del legno trattato in modo da evitare scoli, raccolta dei residui e, per le applicazioni professionali all’aperto a pennello o rullo, protezione del suolo con lamina o vassoio di plastica. Per le applicazioni a spruzzo in situ, la Commissione limita l’uso ai soli ambienti interni.
Autorizzazione dei prodotti e valutazione nazionale
La valutazione del prodotto deve verificare non solo efficacia ed esposizione, ma anche se sia soddisfatta la condizione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera c). I prodotti possono essere autorizzati solo negli Stati membri in cui tale condizione ricorre; inoltre, nella valutazione occorre prestare particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali, al comparto suolo e alle acque sotterranee.
Articoli trattati e obblighi informativi
Il regolamento disciplina anche l’immissione sul mercato degli articoli trattati con propiconazolo o che lo contengono. Dal 1° luglio 2024 tali articoli possono essere immessi sul mercato solo per usi specifici: legno trattato anti-azzurramento, legno strutturale nelle classi 3 e 4 e lavori di falegnameria nelle classi 2 e 3. È vietata la commercializzazione per la produzione di mobili e strutture da gioco. Inoltre, chi immette sul mercato un articolo trattato deve garantire l’etichettatura prevista dall’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, con espressa menzione del divieto di utilizzo per mobili e strutture da gioco.
Durata dell’approvazione e applicazione temporale
La scadenza dell’approvazione è fissata al 30 novembre 2030. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’approvazione
L’approvazione del propiconazolo come principio attivo destinato all’uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 è rinnovata ai sensi dell’articolo 1, con rinvio alle condizioni specifiche dell’allegato.
Durata del rinnovo e sostanza candidata alla sostituzione
Il propiconazolo è qualificato come candidato alla sostituzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere a), d) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012; per questo il periodo di rinnovo non supera 7 anni e la scadenza dell’approvazione è fissata al 30 novembre 2030.
Condizioni di autorizzazione dei biocidi
L’autorizzazione dei biocidi contenenti propiconazolo è subordinata a verifiche rafforzate nella valutazione del prodotto, con attenzione particolare a esposizione, rischi ed efficacia per usi non considerati nella valutazione del principio attivo; la valutazione deve includere la verifica della condizione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012.
Limitazione territoriale e tipologia di usi consentiti
I prodotti possono essere autorizzati solo negli Stati membri in cui è soddisfatta la condizione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c). Gli usi autorizzabili sono limitati al trattamento temporaneo contro i funghi cromogeni, al trattamento industriale e professionale del legno strutturale nelle classi di utilizzo 3 e 4, al trattamento industriale e professionale dei lavori di falegnameria nelle classi 2 e 3 e alle applicazioni in situ a pennello, a spruzzo o per iniezione nelle classi 2 e 3; le applicazioni a spruzzo in situ sono consentite solo in interni.
Misure di mitigazione del rischio
L’uso dei biocidi contenenti propiconazolo deve essere soggetto a misure idonee a ridurre al minimo l’esposizione di esseri umani, animali e ambiente. Sono previste, tra l’altro, prescrizioni su dispositivi di protezione individuale, aree isolate e sostegni impermeabili con contenimento, conservazione del legno trattato in luogo riparato, raccolta e smaltimento dei residui, protezione del terreno con lamina o vassoio di plastica per applicazioni all’aperto.
Etichettatura e schede di sicurezza
Le etichette e, se del caso, le schede dei dati di sicurezza dei prodotti autorizzati devono riportare le istruzioni operative e le precauzioni necessarie, incluse le misure per limitare la lisciviazione e ridurre l’esposizione. Le autorità competenti degli Stati membri devono specificare nel sommario delle caratteristiche del biocida le avvertenze da riportare sulle etichette degli articoli trattati ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 528/2012.
Articoli trattati: limiti di mercato dal 1° luglio 2024
Dal 1° luglio 2024 gli articoli trattati con propiconazolo o che lo contengono possono essere immessi sul mercato solo per gli usi autorizzati: legno trattato anti-azzurramento, legno strutturale nelle classi 3 e 4, lavori di falegnameria nelle classi 2 e 3. Dal medesimo termine è vietata l’immissione sul mercato per la produzione di mobili e strutture da gioco.
Esclusione per mobili e strutture da gioco
Il legno trattato con propiconazolo non deve essere immesso sul mercato per la produzione di mobili e strutture da gioco, anche in ragione dell’impossibilità di trarre conclusioni definitive sul rischio derivante dalle proprietà di interferenza endocrina della sostanza.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 21 nov 2023Regolamento (UE) 2023/2589
- Regolamento · 21 nov 2023Regolamento (UE) 2023/2591
- Regolamento · 21 nov 2023Regolamento (UE) 2023/2592
- Regolamento · 21 nov 2023Regolamento (UE) 2023/2594
- Regolamento · 21 nov 2023Regolamento (UE) 2023/2654
- Regolamento · 21 nov 2023Regolamento (UE) 2023/2656
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →