Regolamento (UE) 2019/1839
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1839 della Commissione del 31 ottobre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 per quanto riguarda la determinazione e la comunicazione dei valori di CO2 WLTP per determinate categorie di veicoli commerciali leggeri nuovi e adegua i dati di input per lo strumento di correlazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le regole tecniche di correlazione tra valori di CO2 misurati con NEDC e WLTP per i veicoli commerciali leggeri, concentrandosi su categorie e tecnologie che richiedono trattamenti specifici. In particolare, chiarisce come attribuire i valori WLTP ai veicoli N1 derivati da veicoli pesanti e ai veicoli di fine serie, e introduce modalità dettagliate di calcolo per i veicoli ibridi NOVC-HEV e OVC-HEV. Vengono inoltre adattati i dati di input dello strumento di correlazione e precisata la trasmissione dei dati tecnici alla Commissione.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 sulla correlazione e comunicazione dei valori di CO2 WLTP per determinati veicoli commerciali leggeri nuovi, con particolare riguardo ai veicoli N1 derivati da veicoli pesanti, ai veicoli di fine serie e ai veicoli ibridi NOVC-HEV e OVC-HEV.
Ambito di applicazione
Si applica ai costruttori e, in pratica, alle autorità di omologazione e ai servizi tecnici coinvolti nella determinazione, nel calcolo e nella trasmissione dei valori di emissione di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi. Riguarda in particolare i veicoli di categoria N1 derivati da veicoli pesanti, i veicoli di fine serie immatricolati nel 2020, 2021 e 2022, nonché i veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna (NOVC-HEV) e a ricarica esterna (OVC-HEV). Le disposizioni incidono sulla determinazione dei valori CO2 NEDC e WLTP ai fini della correlazione con il regolamento (UE) 2019/631 e della comunicazione alla Commissione, con applicazione generale negli Stati membri e nel SEE; una specifica modifica si applica dal 1° gennaio 2020.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1839 della Commissione
Il regolamento interviene sul sistema di determinazione e comunicazione dei valori di CO2 per i veicoli commerciali leggeri, aggiornando il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 alla luce del passaggio al WLTP e delle esigenze di correlazione con il NEDC. La finalità è rendere più coerente la contabilizzazione delle emissioni ai fini degli obiettivi di CO2 dei costruttori previsti dal regolamento (UE) 2019/631, evitando disallineamenti per categorie di veicoli tecnicamente particolari.
Contesto normativo e finalità
Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) n. 510/2011 e richiama il nuovo quadro introdotto dal regolamento (UE) 2019/631 per gli obiettivi di emissione dei veicoli leggeri nuovi. I considerando evidenziano che alcuni veicoli omologati secondo il regime precedente possono essere immatricolati ancora nel 2020 o come veicoli di fine serie fino a giugno 2022, con valori CO2 ancora basati sul NEDC; occorre dunque attribuire valori WLTP coerenti per il calcolo degli obiettivi specifici e per la verifica della conformità.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le modifiche riguardano i costruttori di veicoli commerciali leggeri e, sul piano operativo, le autorità di omologazione e i servizi tecnici che gestiscono prove e trasmissione dei dati. Il campo materiale comprende i veicoli N1 derivati da veicoli pesanti, i veicoli di fine serie e i veicoli ibridi NOVC-HEV e OVC-HEV, con particolare attenzione ai valori CO2 NEDC e WLTP, alle prove fisiche e ai parametri di input dello strumento di correlazione.
Attribuzione dei valori CO2 per i veicoli N1 derivati da veicoli pesanti
Per i veicoli N1 derivati da veicoli pesanti immatricolati nel 2020, il regolamento distingue tra il caso in cui l’omologazione ex regolamento (CE) n. 595/2009 sia estesa entro il 31 dicembre 2020 e il caso contrario. Nel primo caso, se il valore WLTP è stato determinato secondo il regolamento (UE) 2017/1151 in combinato con l’allegato VIII del regolamento (UE) n. 582/2011, tale valore viene attribuito al veicolo purché vi sia corrispondenza tra il codice tipo-variante-versione del veicolo e quello del certificato di omologazione esteso. Il costruttore deve inviare alla Commissione, entro il 28 febbraio 2021, la documentazione di ciascun veicolo. Nel secondo caso, si applica una formula che utilizza il valore CO2 NEDC del singolo veicolo, le emissioni specifiche medie del costruttore nel 2020 e il corrispondente valore WLTP2020, sempre con obbligo di trasmissione documentale entro il 28 febbraio 2021; se i dati non vengono forniti, opera la regola residuale prevista dal paragrafo 2, lettera a).
Veicoli di fine serie
La disciplina dei veicoli di fine serie viene chiarita sia per quelli immatricolati nel 2020, non omologati a norma del regolamento (UE) 2017/1151, sia per quelli immatricolati nel 2021 e nel 2022. Per questi ultimi, i valori CO2 WLTP da attribuire sono quelli determinati secondo la metodologia prevista per i veicoli N1 derivati da veicoli pesanti nel paragrafo 1 bis, lettera b).
Calcolo delle emissioni misurate e gestione delle più prove
L’articolo 6 bis viene riscritto per i veicoli immatricolati nel 2020, introducendo regole specifiche per il calcolo delle emissioni di CO2 in ciclo misto o ponderate. Per i veicoli con solo motore a combustione interna si utilizza l’equazione WLTP prevista dal regolamento (UE) 2017/1151, adattando i termini alle voci del certificato di omologazione CE. Per i NOVC-HEV e gli OVC-HEV si applica una formula specifica che combina i valori di riferimento L e H con il coefficiente di interpolazione Kind. Per gli OVC-HEV, inoltre, il richiamo alla formula del regolamento (UE) 2017/1151 è integrato con l’utilizzo di dati CO2 dichiarati e misurati tratti dal certificato di omologazione.
Quando il certificato CE riporta più misurazioni nelle voci interessate, il regolamento stabilisce criteri uniformi: un solo risultato coincide con la prova 1, due risultati si mediano tra le prove 1 e 2, tre risultati si mediano tra le prove 1, 2 e 3.
Prove fisiche e strumento di correlazione
Per i veicoli NOVC-HEV e OVC-HEV, i valori CO2 NEDC da usare come riferimento non derivano più da simulazioni effettuate con lo strumento di correlazione, ma da prove fisiche sul veicolo. Le misurazioni devono seguire le disposizioni tecniche dell’allegato I e i relativi dati di input devono essere comunicati all’autorità di omologazione o al servizio tecnico secondo le regole del punto 2.4.
Aggiornamento dei dati di input
L’allegato I, punto 2.4, viene profondamente aggiornato per allineare lo strumento di correlazione alle tecnologie ibride. Tra i parametri modificati figurano la capacità della batteria di servizio, i valori CO2 WLTP per le varie fasi di prova, la corrente dell’alternatore e della batteria di servizio, oltre alla soppressione di una voce e alla modifica della voce relativa al valore CO2 misurato e corretto. Vengono inoltre introdotte numerose nuove voci dedicate ai veicoli OVC-HEV: emissioni in modalità charge-depleting, valori ponderati, autonomia elettrica, indice del ciclo di transizione, REECi, dati dichiarati NEDC, fattore KCO2, configurazione e prestazioni delle macchine elettriche, dati del REESS di trazione, stato di carica iniziale e funzioni di coasting.
Ulteriori precisazioni tecniche
Il regolamento specifica anche che, quando i coefficienti di resistenza all’avanzamento della famiglia di matrici sono stati determinati secondo il punto 2.3.8.2.1, lettera a), i coefficienti di ciascun veicolo possono essere ottenuti mediante le formule del punto 4.2.1.5, secondo comma. Si tratta di un chiarimento tecnico utile alla coerenza delle prove e della correlazione.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sola modifica di cui all’articolo 1, punto 4, lettera c), decorre dal 1° gennaio 2020, con efficacia direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Attribuzione dei valori CO2 per veicoli N1 derivati da veicoli pesanti
Per i veicoli di categoria N1 con massa di riferimento tra 2 380 e 2 610 kg derivati da veicoli pesanti, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), viene riscritto per ricomprendere i veicoli di fine serie e disciplinare l’uso dei valori CO2 NEDC misurati e, se disponibili, dei valori CO2 NEDC.
Regole speciali per i veicoli N1 derivati da veicoli pesanti immatricolati nel 2020
L’articolo 4, paragrafo 1 bis, prevede due casi. Se l’omologazione ex regolamento (CE) n. 595/2009 è estesa entro il 31 dicembre 2020 e il valore WLTP è stato determinato secondo il regolamento (UE) 2017/1151 in combinato con l’allegato VIII del regolamento (UE) n. 582/2011, tale valore WLTP si attribuisce al veicolo, purché il codice tipo/ვარiante/versione coincida con quello del certificato di omologazione dell’estensione. Il costruttore deve trasmettere alla Commissione entro il 28 febbraio 2021 una copia del certificato di conformità di ciascun veicolo, con VIN, codice tipo-variante-versione, numero di omologazione comprensivo di estensione e copia del certificato di omologazione. Se l’omologazione non è estesa entro il 31 dicembre 2020, si attribuisce un valore WLTP determinato mediante una formula basata su NEDCind, NEDC2020 e WLTP2020; anche in questo caso la documentazione va trasmessa entro il 28 febbraio 2021. In mancanza delle informazioni e dei documenti richiesti, si applica la regola residuale dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a).
Veicoli di fine serie immatricolati nel 2020, 2021 e 2022
L’articolo 4, paragrafo 2, è modificato per chiarire che, per i veicoli di fine serie non omologati a norma del regolamento (UE) 2017/1151 ma immatricolati nel 2020, si attribuiscono specifici valori CO2 WLTP. È inoltre stabilito che per i veicoli di fine serie immatricolati nel 2021 e nel 2022 si applicano i valori determinati secondo l’articolo 4, paragrafo 1 bis, lettera b).
Calcolo delle emissioni misurate per veicoli immatricolati nel 2020
L’articolo 6 bis, paragrafo 1, viene riscritto per precisare il calcolo delle emissioni di CO2 in ciclo misto, o ponderate in ciclo misto, misurate per ogni veicolo commerciale leggero immatricolato nel 2020. Per i veicoli solo endotermici si usa l’equazione dell’allegato XXI, suballegato 7, con sostituzione dei termini MCO2-H e MCO2-L con i valori MCO2,C,5 riportati nel certificato CE di omologazione. Per i NOVC-HEV e gli OVC-HEV si applica l’equazione specifica MCO2-misurate = MCO2-L,C,5 + Kind x (MCO2-H,C,5 – MCO2-L,C,5), con definizione dei parametri e riferimento al coefficiente di interpolazione Kind. Per gli OVC-HEV si rinvia alla formula dell’allegato XXI, suballegato 8, punto 4.1.3.1, con sostituzione di specifici termini del certificato di omologazione.
Gestione di più misurazioni nel certificato di omologazione CE
È inserito l’articolo 6 bis, paragrafo 1 bis, che disciplina il caso in cui nelle voci 2.5.1.1.3, 2.5.1.2.3, 2.5.3.1 o 2.5.3.2 del certificato di omologazione CE siano riportati più valori di misurazione. Se vi è una sola misurazione si usa il valore della prova 1; se vi sono due misurazioni si applica la media delle prove 1 e 2; se le misurazioni sono tre, si usa la media delle prove 1, 2 e 3.
Prove fisiche per NOVC-HEV e OVC-HEV e trasmissione dei dati
Nell’allegato I, punto 2.1, si stabilisce che, per i NOVC-HEV e gli OVC-HEV, i valori CO2 NEDC da usare come riferimento per la sezione 3 sono determinati mediante prove fisiche sul veicolo e non tramite simulazioni con lo strumento di correlazione. I dati di input per tali prove devono essere determinati e trasmessi all’autorità di omologazione o, se del caso, al servizio tecnico secondo il punto 2.4.
Correzione dei risultati WLTP e aggiornamento dei parametri di input
L’allegato I, punto 2.2 bis, lettera a), estende la correzione dei risultati delle prove WLTP per le emissioni massiche di CO2 a tutti i risultati di prova, salvo specifiche eccezioni previste dal regolamento (UE) 2017/1151. Il punto 2.4, tabella 1, è aggiornato con nuove definizioni e nuovi parametri di input per lo strumento di correlazione, tra cui la capacità della batteria di servizio, i valori CO2 per le diverse fasi WLTP, la corrente dell’alternatore, la corrente della batteria di servizio, nonché numerosi dati relativi ai sistemi ibridi e al REESS di trazione.
Nuove voci informative per i veicoli ibridi
Sono introdotte le voci da 79 a 101 nella tabella dei dati di input, con informazioni specifiche per OVC-HEV e NOVC-HEV: risultati WLTP in modalità charge-depleting, valori ponderati, autonomia elettrica equivalente, numero indice del ciclo di transizione, REECi, dati NEDC dichiarati in modalità charge-sustaining e charge-depleting, fattore KCO2, configurazione del veicolo ibrido (P0, P1, P2, P2 planetaria, P3, P4), potenza e coppia delle macchine elettriche, caratteristiche del REESS di trazione, stato di carica iniziale e funzioni di coasting.
Coefficienti di resistenza all’avanzamento
Al punto 4.2.1.4.2 dell’allegato I è aggiunta una precisazione secondo cui, quando i coefficienti di resistenza all’avanzamento per la famiglia di matrici sono stati determinati a norma del punto 2.3.8.2.1, lettera a), i coefficienti di resistenza all’avanzamento di ciascun veicolo possono essere determinati mediante le formule del punto 4.2.1.5, secondo comma.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’articolo 1, punto 4, lettera c), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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