Regolamento (UE) 2019/1975
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1975 della Commissione del 31 ottobre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nell’Unione europea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 per allineare la RICA alle nuove statistiche integrate sulle aziende agricole introdotte dal regolamento (UE) 2018/1091 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1874. La riforma sostituisce la disciplina dei coefficienti di produzione standard, ridefinisce criteri e allegati per la tipologia unionale delle aziende agricole, e modifica le tabelle contabili e di concordanza tra codici IFS e codici RICA. Sono inoltre rivisti alcuni aspetti organizzativi e finanziari, incluse responsabilità di compilazione, tempistiche di trasmissione e maggiorazioni della retribuzione forfettaria.
Modifica le modalità di applicazione della rete d'informazione contabile agricola (RICA) per adeguare tipologie aziendali, coefficienti di produzione standard, schede contabili e regole di trasmissione dei dati all'introduzione delle statistiche integrate sulle aziende agricole.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri nell'ambito della rete RICA e delle schede aziendali utilizzate per la raccolta dei dati contabili sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea. Incide sugli uffici contabili e servizi amministrativi che compilano le schede, sugli organi di collegamento nazionali e regionali, sui comitati nazionali, regionali e sugli Stati membri quanto alla copertura dei relativi costi e alla determinazione dei coefficienti di produzione standard. Le modifiche sono applicabili a decorrere dall'esercizio contabile 2020; il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1975 della Commissione
Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2015/220, che disciplina l'applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 istitutivo della rete d'informazione contabile agricola (RICA). L'obiettivo è aggiornare il sistema alla luce dell'introduzione delle statistiche integrate sulle aziende agricole e di nuove esigenze tecniche e contabili, con effetti operativi a partire dall'esercizio contabile 2020.
Finalità dell'intervento e contesto normativo
La Commissione richiama il regolamento (UE) 2018/1091 e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1874, che hanno introdotto le statistiche integrate sulle aziende agricole, rendendo necessario adeguare la tipologia unionale delle aziende agricole prevista dalla RICA. Viene inoltre evidenziata l'esigenza di fondare l'orientamento tecnico-economico e la dimensione economica delle aziende su un criterio economico uniforme, basato sulla produzione standard.
Coefficiente di produzione standard e produzione standard totale
L'articolo 6 è riscritto per rendere centrali la produzione standard (SO) e il coefficiente di produzione standard (SOC). Il metodo di calcolo e la raccolta dei dati sono demandati agli allegati IV e VI; la SO totale dell'azienda si ottiene moltiplicando il coefficiente di ciascuna variabile per il numero di unità corrispondenti. Nell'allegato IV sono inserite le definizioni di SO, SOC e SO totale, chiarendo che il SOC rappresenta il valore monetario medio della produzione lorda per unità di produzione, espresso in euro franco azienda, al netto di IVA, imposte e sovvenzioni.
Tipologia delle aziende agricole e criteri di classificazione
L'allegato IV viene profondamente riformulato. La classificazione delle aziende si articola in grandi gruppi: seminativi, ortofloricoltura, colture permanenti, erbivori, granivori, aziende miste e aziende non classificate. Per ciascuna classe sono fissate condizioni cumulative basate su soglie percentuali della SO totale dell'azienda, con numerosi codici e sottoclassi per colture e allevamenti specifici. Sono previste anche categorie particolari per aziende apicole e per aziende con combinazioni di colture e allevamenti.
Concordanza tra IFS 2020 e schede RICA
L'allegato IV contiene una tavola di concordanza tra le rubriche dell'indagine IFS 2020 e le rubriche della scheda aziendale RICA. Vengono associati i codici IFS ai codici SOC e alle voci della scheda aziendale, così da garantire la coerenza tra statistica agricola integrata e rete contabile. Sono anche definiti codici di raggruppamento per variabili aggregate, come P1, P2, P3, P4, P5, P45, P46, GL e altri, utilizzati per le soglie classificatorie.
Modalità di calcolo dei SOC
L'allegato VI sostituito stabilisce che il SOC abbia un periodo di produzione di 12 mesi e che, per prodotti con cicli più brevi o più lunghi, il coefficiente sia ricondotto a un anno. I SOC si calcolano sulla base della produzione per unità e del prezzo franco azienda, su dati di base rilevati per il periodo di riferimento del regolamento delegato (UE) n. 1198/2014. Le unità di misura variano a seconda del prodotto: ettari per le colture, 100 m2 per i funghi, capo per gli animali, 100 capi per il pollame e alveare per le api. I SOC sono espressi in euro, con conversione per gli Stati membri non aderenti all'euro e possibilità di arrotondamento al multiplo di 5 EUR.
Aggiornamento, disaggregazione e trasmissione dei dati
I SOC devono essere calcolati per tutte le variabili pertinenti e almeno a livello di unità geografiche basate su NUTS livello 3, raggruppate in aree utilizzabili per le indagini sulla struttura delle aziende agricole e per la RICA. I dati di base vanno rinnovati almeno a ogni indagine europea sulla struttura delle aziende agricole svolta come censimento; se l'indagine è campionaria, l'aggiornamento può avvenire anche mediante coefficienti di variazione che tengano conto delle modifiche di quantità e prezzi. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le metodologie di raccolta e calcolo utilizzate e fornire, se necessario, spiegazioni per armonizzarle.
Casi particolari nel calcolo della produzione standard
Sono previste regole specifiche per alcune voci: i terreni a riposo contano solo se l'azienda ha altri SOC positivi; gli orti familiari hanno SOC pari a zero; per il patrimonio zootecnico la produzione corrisponde alla crescita dell'animale nella categoria. Sono inoltre introdotte regole particolari per bovini di meno di un anno, altri ovini, altri caprini, lattonzoli e foraggio, distinguendo se nell'azienda siano presenti o meno erbivori. Il foraggio può essere considerato destinato alla vendita oppure all'alimentazione degli erbivori a seconda della composizione aziendale.
Schede contabili: quote, colture e produzione animale
L'allegato VIII è aggiornato in modo puntuale. La tabella E sulle quote e altri diritti disciplina ora quantitativi, acquisti, vendite, inventari, canoni di leasing/locazione e tasse; precisa inoltre quali valori vanno inseriti nelle colonne N, I, O e T. La tabella H chiarisce il trattamento delle variazioni di inventario degli approvvigionamenti e degli anticipi alle colture permanenti e ai raccolti sul campo. La tabella I viene riscritta con un elenco aggiornato dei codici delle categorie di coltura, includendo anche nuove sottocategorie e prodotti. La tabella J sulla produzione animale ridefinisce categorie e descrizioni per equidi, bovini, ovini, caprini, suini, pollame, conigli, api e altri animali, con regole di classificazione dettagliate. La tabella M viene integrata con nuove voci relative a superfici con Miscanthus, Silphium perfoliatum e terreni a riposo con specie mellifere.
Adeguamenti specifici per Cechia e Danimarca
Negli allegati I e II sono sostituite le voci relative alla Cechia e alla Danimarca, con l'aggiornamento del numero di aziende e di altri parametri di selezione. Il regolamento consente a tali Stati membri di rivedere i piani di selezione o la soglia di dimensione economica per l'esercizio contabile 2020, in ragione di cambiamenti strutturali intervenuti nell'agricoltura.
Applicazione temporale
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La sua applicazione decorre dall'esercizio contabile 2020, mentre l'entrata in vigore avviene il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Disposizioni principali
Adeguamento della tipologia aziendale e del criterio economico
L'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/220 è sostituito per stabilire che il coefficiente di produzione standard di ciascuna attività produttiva e la procedura di raccolta dei dati siano definiti negli allegati IV e VI. La produzione standard totale dell'azienda è calcolata moltiplicando il coefficiente di produzione standard di ciascuna variabile vegetale e animale per il numero di unità corrispondenti.
Responsabilità per la compilazione delle schede aziendali
All'articolo 11 è chiarito che gli uffici contabili e i servizi amministrativi che svolgono funzioni contabili sono responsabili della debita compilazione tempestiva delle schede aziendali, così da consentire la trasmissione nei termini di cui all'articolo 14, paragrafi 3 e 4.
Retribuzione forfettaria e costi nazionali
All'articolo 13 si specifica che la retribuzione forfettaria copre i costi della corretta compilazione delle schede aziendali e dei miglioramenti di tempistica, processi, sistemi e procedure di consegna dati. La retribuzione versata agli Stati membri per il numero ammissibile di schede debitamente compilate diventa risorsa dello Stato membro; la costituzione e il funzionamento di comitato nazionale, comitati regionali e organi di collegamento restano a carico degli Stati membri.
Maggiorazione della retribuzione forfettaria
All'articolo 14, paragrafo 4, la maggiorazione può essere incrementata di 2 EUR per l'esercizio contabile 2018, di 5 EUR per gli esercizi 2019 e 2020 e di 10 EUR a decorrere dall'esercizio 2021, purché i dati siano verificati dalla Commissione e considerati debitamente compilati al momento della presentazione o entro 40 giorni lavorativi dalla comunicazione di non conformità.
Modifica degli allegati I, II, IV, VI e VIII
Gli allegati sono aggiornati per adeguare la selezione delle aziende di Cechia e Danimarca, introdurre definizioni di produzione standard (SO) e coefficiente di produzione standard (SOC), allineare la tavola di concordanza tra IFS 2020 e RICA, fissare i criteri di calcolo dei SOC, aggiornare le tabelle delle schede aziendali e inserire nuove voci/codici contabili.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dall'esercizio contabile 2020.
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