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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1840

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1840 della Commissione del 31 ottobre 2019 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 per quanto riguarda la comunicazione dei valori di CO2 della WLTP per determinate categorie di autovetture nuove e l’adeguamento dei dati di input per lo strumento di correlazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R1840

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul sistema di calcolo e comunicazione dei valori di CO2 per le autovetture nuove, adeguando il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 alle esigenze della transizione WLTP e alle specificità dei veicoli ibridi. Viene chiarito come determinare i valori misurati per NOVC-HEV e OVC-HEV, anche in caso di più prove, e viene imposto che la correlazione per tali veicoli sia basata su prove fisiche anziché su simulazioni dello strumento di correlazione. Sono inoltre aggiornati i parametri di input da trasmettere alla Commissione o all’autorità di omologazione, con applicazione di una parte delle modifiche dal 1º gennaio 2020.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 per precisare il calcolo e la comunicazione dei valori di CO2 WLTP/NEDC per talune autovetture nuove, in particolare NOVC-HEV e OVC-HEV, e per adeguare i dati di input dello strumento di correlazione.

Ambito di applicazione

Si applica ai costruttori di autovetture nuove immatricolate nel 2020 e, più in generale, alla determinazione, al calcolo e alla trasmissione dei valori di emissione di CO2 misurati e dei parametri di correlazione connessi alla procedura WLTP/NEDC nell’ambito del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153. La disciplina riguarda in modo specifico i veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna (NOVC-HEV) e i veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (OVC-HEV), nonché i casi in cui per l’omologazione siano effettuate più prove di emissione. Si applica nell’Unione ed è testo rilevante ai fini del SEE; le nuove specificazioni della tabella di input si applicano, per una parte, dal 1º gennaio 2020.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1840: modifica delle regole di comunicazione dei valori di CO2 e dei dati di correlazione

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 per adeguare la disciplina di calcolo, correzione e comunicazione dei valori di CO2 delle autovetture nuove al quadro WLTP e alle specificità dei veicoli ibridi elettrici. L’intervento si colloca nel contesto del regolamento (UE) 2019/631 sugli obiettivi di emissione di CO2 delle autovetture nuove e richiama il regolamento (UE) 2017/1151 per le modalità di prova e omologazione.

Finalità e contesto normativo

Il regolamento chiarisce come debbano essere determinati i valori di emissione di CO2 misurati che alimentano il sistema di monitoraggio e calcolo degli obiettivi di flotta dell’Unione. I considerando spiegano che, per le autovetture nuove immatricolate nel 2020, i valori delle emissioni misurate devono essere coerenti con le disposizioni WLTP; inoltre, per NOVC-HEV e OVC-HEV, occorre disciplinare più precisamente la determinazione dei valori e la trasmissione dei dati tecnici alla Commissione.

Modifiche all’articolo 7 bis del regolamento (UE) 2017/1153

L’articolo 1, punto 1, sostituisce il paragrafo 1 dell’articolo 7 bis, stabilendo formule distinte per il calcolo delle emissioni di CO2 in ciclo misto o, se del caso, ponderate.

  • Per i veicoli con motore esclusivamente a combustione interna, il calcolo rinvia alla formula del regolamento (UE) 2017/1151 per MCO2-ind, sostituendo i termini MCO2-H e MCO2-L con i valori MCO2,C,5 tratti dalle voci 2.5.1.1.3 e 2.5.1.2.3 del certificato di omologazione CE.
  • Per i veicoli NOVC-HEV, la formula applica il valore MCO2-L,C,5 e il coefficiente Kind al differenziale tra MCO2-H,C,5 e MCO2-L,C,5.
  • Per i veicoli OVC-HEV, si usa una formula analoga, ma i valori MCO2-L,C,5 e MCO2-H,C,5 sono determinati secondo la formula dell’allegato XXI, suballegato 8, punto 4.1.3.1, del regolamento (UE) 2017/1151, con rinvio ai valori MCO2,CD e MCO2,C,5 delle rispettive voci del certificato CE.

Viene inoltre introdotto il paragrafo 1 bis, che disciplina il trattamento delle più misurazioni riportate nelle voci pertinenti del certificato di omologazione CE:

  • una sola misurazione: si usa il valore della prova 1;
  • due misurazioni: si usa la media delle prove 1 e 2;
  • tre misurazioni: si usa la media delle prove 1, 2 e 3.

Determinazione dei valori di riferimento e prove fisiche

All’allegato I, punto 2.1, il regolamento stabilisce che, per NOVC-HEV e OVC-HEV, i valori di CO2 NEDC utilizzati come riferimento ai fini della sezione 3 devono essere ottenuti con prove fisiche sul veicolo, non con simulazioni dello strumento di correlazione. Le misurazioni fisiche devono essere effettuate secondo le pertinenti disposizioni dell’allegato e i dati di input per tali prove devono essere determinati e trasmessi all’autorità di omologazione o al servizio tecnico secondo il punto 2.4.

Correzione dei risultati WLTP e aggiornamento dei parametri di input

Il punto 2.2 bis chiarisce che la correzione dei risultati WLTP per le emissioni massiche di CO2 si applica a tutti i risultati di prova, salvo le eccezioni espressamente previste dal regolamento (UE) 2017/1151.

Il punto 2.4 dell’allegato I aggiorna in modo ampio la tabella 1 dei parametri di input per lo strumento di correlazione. Tra le principali modifiche:

  • la voce 24 è rinominata in "Capacità della batteria di servizio";
  • le voci 38-41 sono ridefinite per indicare i valori CO2 WLTP delle fasi 1-4, con riferimento ai valori misurati di MCO2,p,1 delle diverse fasi;
  • la voce 60 è rinominata in relazione alla corrente dell’alternatore WLTP / convertitore CC/CC lato bassa tensione;
  • la voce 61 diventa "Corrente della batteria di servizio";
  • la voce 75 è soppressa;
  • la voce 77 è riscritta per chiarire che, se si eseguono 2 o 3 prove WLTP, devono essere trasmessi tutti i risultati misurati, salvo il caso di NOVC e OVC-HEV per i quali va fornito solo il valore di omologazione finale;
  • sono aggiunte le voci 79-101, che coprono dati tecnici e risultati specifici per OVC-HEV e NOVC-HEV, inclusi valori charge-depleting, valori ponderati, autonomia elettrica equivalente, indice del ciclo di transizione, REECi, fattore KCO2, architettura ibrida (P0-P4), potenze e coppie delle macchine elettriche, capacità e corrente del REESS, tipo di tecnologia, stato di carica iniziale, numero di celle, tensione nominale/temporale e funzioni di coasting.

Ulteriore precisazione sui coefficienti di resistenza all’avanzamento

Al punto 4.2.1.4.2 dell’allegato I viene aggiunta una previsione che consente, nel caso indicato alla lettera d), di determinare i coefficienti di resistenza all’avanzamento per ciascun veicolo secondo le formule del punto 4.2.1.5, secondo comma, quando i coefficienti della famiglia di matrici siano stati determinati ai sensi del punto 2.3.8.2.1, lettera a).

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sola modifica di cui all’articolo 1, punto 2, lettera c), si applica dal 1º gennaio 2020. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Calcolo dei valori di CO2 misurati per autovetture nuove immatricolate nel 2020

L’articolo 7 bis del regolamento (UE) 2017/1153 è riscritto per precisare il calcolo delle emissioni di CO2 in ciclo misto, o delle emissioni ponderate ove applicabile, da parte dei costruttori. Per i veicoli con soli motori a combustione interna si fa rinvio alla formula dell’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151; per i NOVC-HEV e gli OVC-HEV sono introdotte formule specifiche che utilizzano i valori di omologazione CE MCO2,C,5, MCO2,CD e il coefficiente di interpolazione Kind.

Gestione di più misurazioni nei certificati di omologazione CE

È introdotto il paragrafo 1 bis all’articolo 7 bis, secondo cui, se nelle voci pertinenti del certificato di omologazione CE sono riportati più valori di misurazione, il valore da considerare è: il valore della prova 1 in caso di una sola misurazione; la media delle prove 1 e 2 in caso di due misurazioni; la media delle prove 1, 2 e 3 in caso di tre misurazioni.

Correlazione e determinazione dei valori CO2 NEDC per NOVC-HEV e OVC-HEV

All’allegato I, punto 2.1, viene stabilito che, per i veicoli NOVC-HEV e OVC-HEV, i valori di CO2 NEDC da usare come riferimento per la sezione 3 devono essere determinati mediante prove fisiche sul veicolo e non tramite simulazioni dello strumento di correlazione. I dati di input per tali prove sono determinati e trasmessi all’autorità di omologazione o, se del caso, al servizio tecnico secondo il punto 2.4.

Aggiornamento della correzione dei risultati WLTP

Al punto 2.2 bis dell’allegato I si precisa che la correzione dei risultati delle prove WLTP per le emissioni massiche di CO2 si applica a tutti i risultati di prova, salve specifiche eccezioni già previste dal regolamento (UE) 2017/1151 per le appendici indicate.

Nuovi parametri di input per lo strumento di correlazione

La tabella 1 del punto 2.4 dell’allegato I è modificata: alcuni parametri sono rinominati o sostituiti, la voce 75 è soppressa, la voce 77 è riscritta per chiarire la trasmissione dei risultati misurati e corretti per H e L, e sono aggiunte le voci da 79 a 101 per OVC-HEV e NOVC-HEV, incluse informazioni su emissioni in charge-depleting, valori ponderati, autonomia elettrica, ciclo di transizione, REECi, fattori KCO2, configurazione ibrida, potenze e coppie delle macchine elettriche, dati del REESS, stato di carica, numero di celle e funzioni di coasting.

Coefficiente di resistenza all’avanzamento

Al punto 4.2.1.4.2 dell’allegato I è aggiunta una frase che consente, in un caso specifico, di determinare i coefficienti di resistenza all’avanzamento per ciascun veicolo mediante le formule del punto 4.2.1.5, secondo comma, quando i coefficienti della famiglia di matrici siano stati determinati secondo il punto 2.3.8.2.1, lettera a).

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’articolo 1, punto 2, lettera c), si applica a decorrere dal 1º gennaio 2020.

Come è indicizzato

Materieomologazione veicoliemissioni di co2industria automobilisticaambientemercato interno

Testo integrale

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